Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-09-22, n. 201007034
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N. 07034/2010 REG.DEC.
N. 01680/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello nr. 1680 del 2003, proposto dal signor G C, rappresentato e difeso dall’avv. prof. E S D, con domicilio eletto presso il cav. Luigi Gardin in Roma, via L. Mantegazza, 24,
contro
il Comune di Villa Castelli, in persona del Sindaco
pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. N Z, con domicilio eletto presso l’avv. S Cs in Roma, via G. Ferrari, 4,
per l’annullamento
della sentenza nr. 658/02, resa nella camera di consiglio del 7 febbraio 2002, pubblicata mediante deposito in Segreteria in pari data, non notificata, con la quale il T.A.R. della Puglia, Sezione Prima di Lecce, ha respinto il ricorso nr. 233/02, compensando tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2010, il Consigliere R G;
Uditi l’avv. Saverio Sticchi Damiani, su delega dell’avv. E S D, per l’appellante e l’avv. Pierfranco Palatucci, su delega dell’avv. Zurlo, per l’Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor Giovanni Caliandro ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la sentenza con la quale il T.A.R. della Puglia ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il diniego opposto dal Comune di Villa Castelli a una proposta di Piano di lottizzazione da lui formulata in relazione a suoli di sua proprietà.
A sostegno dell’impugnazione, egli ha dedotto l’erroneità della sentenza censurata laddove, richiamando altra sentenza resa in precedenza tra le stesse parti, ha ritenuto che il nuovo P.R.G. del Comune di Villa Castelli fosse già in vigore al momento dell’istanza, risultando quindi ostativo all’approvazione della proposta di Piano di lottizzazione.
Si è costituito il Comune di Villa Castelli, opponendosi con articolate deduzioni all’accoglimento dell’appello e concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.
All’udienza del 13 luglio 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato e va conseguentemente respinto.
Il signor Giovanni Coliandro ha impugnato in primo grado il diniego opposto dal Comune di Villa Castelli a una sua proposta di Piano di lottizzazione, alla quale è stata ritenuta ostativa la disciplina impressa ai suoli interessati dal nuovo P.R.G. approvato dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta nr. 676 del 26 giugno 2000.
Al contrario l’odierno appellante, muovendo dal presupposto che l’atto da ultimo citato non avrebbe comportato l’entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico, considera ancora applicabile alla data dell’istanza il previgente Programma di fabbricazione, alla stregua del quale l’intervento sarebbe stato assentibile.
Tuttavia, le deduzioni sulle quali si fonda tale assunto sono prive di pregio.
In particolare, assume l’appellante che, dal momento che l’Amministrazione regionale ha approvato il nuovo P.R.G. con prescrizioni e con lo “stralcio” di alcune aree, e atteso che il Comune si è adeguato alle ridette prescrizioni con successiva deliberazione consiliare, sarebbe stata necessaria una nuova approvazione del Piano nella sua integralità, in mancanza di che l’ iter formativo del nuovo strumento urbanistico dovrebbe considerarsi non ancora concluso.
Tale impostazione non è in alcun modo condivisibile.
Ed invero, l’istituto dell’approvazione regionale del P.R.G. con “stralcio” di alcune aree, ancorché non espressamente previsto dalla normativa urbanistica, è stato riconosciuto legittimo dall’ormai consolidata giurisprudenza proprio in ragione del suo effetto peculiare, che è quello di consentire un’approvazione immediata e un’entrata in vigore del Piano per le parti non stralciate, in tal modo evitando che per problemi circoscritti e puntuali si addivenga a un diniego di approvazione, e quindi realizzando anche obiettivi di economia delle attività amministrative (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 ottobre 2002, nr. 5912;id., 20 giugno 1994, nr. 524;id., 14 ottobre 1992, nr. 879).
Ciò premesso, ed essendo pacifico che le prescrizioni che hanno accompagnato l’approvazione del nuovo P.R.G. del Comune di Villa Castelli non concernono per nulla i suoli in proprietà dell’odierno appellante, è evidente l’infondatezza della sua pretesa di considerare ancora applicabile agli stessi la pregressa disciplina urbanistica.
Né l’assunto secondo cui il nuovo P.R.G. non sarebbe ancora entrato in vigore può fondarsi sull’ulteriore circostanza – pure richiamata dalla parte appellante – che il decreto di approvazione non è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale, oltre che nel B.U.R.P.
Al riguardo, giova richiamare il consolidato indirizzzo secondo cui, nel caso in cui non risulti diversamente disposto con apposita norma regionale, l’efficacia del piano regolatore comunale è subordinata alla sola pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 1998, nr. 1782;id., 8 maggio 1986, nr. 330).
Orbene, se è vero che l’art. 16 della legge regionale della Puglia 31maggio 1980, nr. 56, contempla la pubblicazione per estratto del decreto di approvazione del P.R.G. sia nel B.U.R.P. che nella Gazzetta Ufficiale, tuttavia a tale ultima pubblicazione non viene in alcun modo attribuito carattere condizionante l’efficacia dello strumento urbanistico: ne discende che resta valido, malgrado la norma testé citata, il principio giurisprudenziale sopra richiamato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate equitativamente in dispositivo.