Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-01-05, n. 202100131

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-01-05, n. 202100131
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100131
Data del deposito : 5 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2021

N. 00131/2021REG.PROV.COLL.

N. 00693/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 693 del 2020, proposto da
Autorità di regolazione dei trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Turkish Airlines Società Anonima – Linee Aeree Turche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato M F con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M F in Roma, via Fabio Massimo 107;

nei confronti

Toscana Aeroporti S.p.A., Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte 11 novembre 2019 n. 1142, resa secondo le forme dell’art. 119 c.p.a.;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Turkish Airlines Società Anonima – Linee Aeree Turche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020 il Cons. D S e rilevato che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, co.2, del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 693 del 2020, Autorità di regolazione dei trasporti propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte 11 novembre 2019 n. 1142, resa secondo le forme dell’art. 119 c.p.a., con la quale è stato deciso accolto il ricorso proposto da Turkish Airlines Società Anonima – Linee Aeree Turche per l'annullamento

- della determina del Segretario generale dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 21 del 26 febbraio 2019, recante “Definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2019”;

nonché, di ogni atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto e segnatamente:

- della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 141 del 19 dicembre 2018, pubblicata il 19 febbraio 2019 sul sito web istituzionale dell'Autorità, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2019” e di tutti gli atti ivi richiamati;

- del D.P.C.M. del 17 gennaio 2019 di approvazione ai fini dell'esecutività della Delibera n. 141/2018;

e, in ogni caso, per l'accertamento

- della non debenza da parte di Turkish Airlines del contributo per il funzionamento dell'Autorità e dell'insussistenza dell'obbligo di pagamento dello stesso, disposto con gli atti supra menzionati, per l'anno 2019;

- del diritto di Turkish Airlines a non essere soggetta al detto contributo per il funzionamento dell'Autorità.

Il giudice di primo grado ha così riassunto i fatti di causa:

“La società ricorrente, operatore del trasporto aereo, ha impugnato la delibera n. 141 del 19 dicembre 2018 relativa alla “misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2019”, che ha imposto anche ai vettori aerei il pagamento di detto contributo.

Lamenta parte ricorrente:

1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 co. 6 lett. b) del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella l. n. 214/2011, come modificato dalla l. n. 130 del 2018, nonché degli articoli 3, 23, 41 e 97 Cost;
l’eccesso di potere. Sostiene parte ricorrente che gli operatori del trasporto aereo, non rientrando tra le categorie di imprese sulle quali l’ART esercita le proprie competenze istituzionali, non possano essere assoggettati a contributo;

in subordine, qualora si dovesse ritenere che la nuova normativa abbia esteso il potere impositivo dell’ART nel senso di cui alla delibera impugnata, si chiede che venga ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della stessa per violazione degli artt. 3, 23, 41 e 97 Cost;

2) difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento e del principio del contraddittorio per la definizione del contributo;
eccesso di potere. La delibera impugnata ha fissato il contributo nell’importo dello 0,6 per mille del fatturato, incrementando quello in precedenza fissato allo 0,2 per mille. La scelta non sarebbe giustificata, anche alla luce dei bilanci dell’Autorità, e sarebbe stata fissata in assenza di idoneo contraddittorio.

Si è costituita l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività e contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.

All’udienza del 16.10.2019 la causa è stata discussa e decisa nel merito.”

Il ricorso veniva così deciso con la sentenza appellata, redatta nelle forme dell’art. 109 c.p.a..

In essa, il T.A.R. riteneva fondate le censure proposte, sottolineando l’illegittimità dell’operato della pubblica amministrazione, in relazione alla non esigibilità del contributo richiesto in capo all’impresa ricorrente.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di appello le proprie difese.

Nel giudizio di appello, si è costituita Turkish Airlines Società Anonima – Linee Aeree Turche, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 12 novembre 2020, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.

2. - Con un primo motivo di diritto, rubricato “1) Preliminarmente, in rito – eccezione di tardività del ricorso introduttivo”, viene lamentata l’erroneità della sentenza per non aver valutato la tardività del ricorso, proposto in data 23 aprile 2019, avverso una delibera pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità in data 19 febbraio 2019.

2.1. - La doglianza va accolta.

Occorre in via preliminare evidenziare come la delibera abbia un contenuto cogente, di immediata efficacia conformativa delle situazioni giuridiche dei soggetti incisi.

Infatti, dal punto di vista contenutistico:

a) individua in maniera analitica i soggetti tenuti, sia individuando il settore imprenditoriale di appartenenza (art. 1), sia l’individuazione del modo di calcolo, con riferimento ai bilanci depositati (art. 2), rendendo così immediata per i destinatari la comprensione della loro posizione rispetto all’obbligo;

b) impone una serie di obblighi attuativi, sia di carattere finanziario (art. 3) che di tipo informativo (art. 4), da concludere entro i termini ivi indicati.

Inoltre, dal punto di vista dell’efficacia:

c) è stata adottata in data 19 dicembre 2018, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 2019 e quindi pubblicata in data 19 febbraio 2019.

La delibera era quindi atto immediatamente impugnabile, essendo stata pubblicata una volta completato l’iter per l’integrazione dell’efficacia tramite l’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e stante il suo contenuto immediatamente precettivo e conformativo delle situazioni giuridiche dei soggetti regolati (dal che, l’irrilevanza della natura patrimoniale della prestazione imposta, atteso che il momento genetico dell’affievolimento della posizione della parte privata è conseguenza del provvedimento, il che evidenzia come ci si trovi di fronte a posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo).

La decorrenza del termine di impugnazione va quindi fatto risalire al momento della sua pubblicazione sul sito istituzionale, onde evitare diversi trattamenti nell’ambito delle stessa categoria imprenditoriale, in quanto una “divaricazione temporale, riguardante un medesimo provvedimento, non risulta tuttavia giustificata e predicabile, di fatto del resto avvantaggiando il destinatario individuale dell’atto” e svilendo la natura professionale della parte incisa che “è plausibilmente da ritenere – in ragione dei compiti che svolge – più che frequentemente (se non quotidianamente) impegnata nella consultazione del sito istituzionale dell’Autorità, onde risulta – di contro – meno plausibile che essa non abbia percepito per tempo l’intervenuta pubblicazione della deliberazione censurata, specie se si considera che essa non è stata un atto a sorpresa ma pur sempre il frutto conclusivo di un iter procedurale ampio e complesso” (così, Cons. Stato, VI, 7 agosto 2017 n. 3936).

3. - La presenza di un motivo processuale assorbente rende inutile la disamina delle successive ragioni di doglianza della parte appellante, come pure dei motivi assorbiti in prime cure, atteso che non avrebbero alcuna conseguenza sull’esito del presente giudizio.

4. - L’appello va quindi accolto. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisa (così da ultimo, Cassazione civile, sez. un., 30 luglio 2008 n. 20598) e dalla sua complessità, che ha richiesto addirittura un intervento chiarificatore da parte della Corte costituzionale.

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