Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-01-07, n. 201300009

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-01-07, n. 201300009
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300009
Data del deposito : 7 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03658/2009 REG.RIC.

N. 00009/2013REG.PROV.COLL.

N. 03658/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3658 del 2009, proposto da E A, S I, I U, S L, A C, T F, V A, B V, C F, P D, I D, Q M, D V A, I F, R A, V A, V A, Q A, L R, F A, A V, I G M, P E quale erede di P A, V G, A O, S G, A R, M M, S G, F C, V M, T G, D M A, P C, S S, B G, D C D, V S, D M A, M A, D C Salvatore, Pastorale Ciro quale erede di Pastorale Domenico, Esposito Raffaele, Ambrosetti Enrico, Solofra Francesco, Legorano Luigi, Campana Pasquale, Napolitano Ciro, Ortolo Giovanni, Fasolillo Annunziata quale erede di Fasolillo Andrea, Lello Rosa Maria quale erede di Fasolillo Andrea, Bergamasco Ernesto, Balzano Liberato, Guida Pasquale, Stinga Pietro, Boccia Salvatore, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Arcangelo D'Avino e Paolo D'Avino, con domicilio eletto presso Alberto D' Auria in Roma, via Calcutta 45;

contro

Comune di Torre Annunziata;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE V, n. 174/2009, resa tra le parti, concernente maggiorazione trattamento economico per lavoro straordinario.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2012 il Cons. Nicola Gaviano e udito per la parte appellante l’avv. Arcangelo D'Avino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I nominati in epigrafe, dipendenti del Comune di Torre Annunziata, proponevano ricorso dinanzi al T.A.R. per la Campania domandando la declaratoria del loro diritto al conseguimento, dall’Amministrazione, delle differenze retributive loro dovute a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario prestato dal 1°.

1.1983 al 31.12.1990, avuto riguardo ai più elevati importi loro spettanti a tale titolo, a paragone di quanto ricevuto, in forza degli accordi di categoria e per i periodi di rispettiva vigenza, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Veniva altresì richiesta la condanna del Comune al pagamento in loro favore delle conseguenti spettanze.

Gli interessati esponevano di essere inquadrati nella V qualifica funzionale con figura professionale di Vigili Urbani, e di avere sempre svolto e svolgere tuttora lavoro straordinario connesso all’attività istituzionale su specifiche disposizioni dell’Ente.

Aggiungevano che in passato il Comune con vari provvedimenti aveva recepito gli accordi nazionali di lavoro di cui ai dd.PP.RR. n. 347/1983 e n. 268/1986, e con successivi atti deliberativi erano stati disposti gli atti di inquadramento applicativi dei predetti accordi per i dipendenti con qualifica di Vigile Urbano.

Con delibera della Commissione Straordinaria n. 897 del 21.7.1994, peraltro, l’Amministrazione, nel provvedere alla liquidazione delle debite somme differenziali tra il trattamento economico in godimento e quello previsto dai dd.PP.RR. n. 347/1983 e n. 268/1986, non aveva adeguato le aliquote relative allo straordinario, che aveva continuato ad essere retribuito in base alle aliquote recate dai precedenti contratti.

Con la successiva delibera commissariale n. 1525 del 30.12.1994, inoltre, pur provvedendosi a determinare le tariffe orarie relative allo straordinario per qualifica funzionale, relativamente all’anno 1993, in conformità alle aliquote stabilite dal d.P.R. n. 333/1990, non si era però provveduto alla riliquidazione spettante allo stesso titolo per il periodo precedente, dal 1°.

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