Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-02-19, n. 202501409
Sentenza
9 aprile 2024
Ordinanza cautelare
4 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza
19 febbraio 2025
Decreto cautelare
21 settembre 2023
Decreto cautelare
21 settembre 2023
Ordinanza cautelare
4 ottobre 2023
Sentenza
9 aprile 2024
Rigetto
Sentenza
19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 19/02/2025
N. 01409/2025REG.PROV.COLL.
N. 06051/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6051 del 2024, proposto dalla società -OMISSIS- in liquidazione volontaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Passi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 181/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Pescatore. Nessuno è presente per le parti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza qui impugnata la -OMISSIS- in liquidazione volontaria (di seguito-OMISSIS-o “Società”, o “appellante”) - attiva nel settore dei servizi di pulizia, disinfestazione, trasporto e smaltimento rifiuti - ha impugnato il provvedimento del 27 giugno 2023 con il quale la Prefettura di Potenza ha respinto l’istanza di iscrizione della Società nell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list ).
2. Questo l’antefatto che ha preceduto l’emissione del provvedimento:
- in data 1° ottobre 2019 la Società è stata destinataria di analoga misura prefettizia, impugnata con ricorso poi dichiarato estinto dal TAR Basilicata, ai sensi dell’art. 80 comma 1 c.p.a., con sentenza n. 791 del 2022 non appellata e passata in giudicato;
- in data 23 ottobre 2021 è cessata l’efficacia della misura del controllo giudiziario della Società (di durata biennale) disposta dal Tribunale di Potenza con decreto del 23 ottobre 2019;
- in data 28 ottobre 2021 la Società ha presentato una nuova istanza di iscrizione nel predetto elenco (da qualificarsi, come ritenuto dalla Prefettura di Potenza, come richiesta di “ iscrizione/riesame ” del precedente provvedimento interdittivo);
- nella riunione del 20 settembre 2022 il Gruppo Interforze della Provincia di Potenza ha espresso parere negativo all’accoglimento dell’istanza, tenuto anche conto delle risultanze compendiate nella relazione dell’Amministratore giudiziario; avviso confermato nella successiva riunione del 20 aprile 2023;
- conseguentemente, la Prefettura ha adottato il provvedimento del 27 giugno 2023 sul presupposto dell’effettivo rischio di contaminazione mafiosa della Società, tenuto conto in particolare dei numerosi e persuasivi elementi dimostrativi della sua perdurante riconducibilità (di fatto) a soggetti gravati da pregiudizi penali (anche per reati di mafia).
3. Il provvedimento impugnato si basa su un articolato richiamo sia a fatti indiziari di maggiore risalenza, già recepiti nell’interdittiva del 2019, sia ad elementi sopravvenuti, tra i quali quelli emersi all’esito del controllo giudiziario.
3.1. Quanto ai primi, nell’originario provvedimento interdittivo si legge quanto segue:
“ 4. la -OMISSIS-, come evinto dalla visura camerale, ha un’unità locale in -OMISSIS- – Contrada -OMISSIS-snc, che, come risulta dagli atti d’ufficio, è ubicata nella stessa area ove ha la propria sede legale l’impresa -OMISSIS-, nei cui confronti è vigente un provvedimento antimafia interdittivo adottato dal Prefetto di Potenza, confermato – da ultimo – a marzo 2018; 5. l’area dove è ubicata l’unità locale della -OMISSIS-, identificata in Catasto del Comune di -OMISSIS-, è di proprietà della -OMISSIS-, con sede a Potenza, di cui è socio unico nonché amministratore unico -OMISSIS-;
6. l’area ove ha la propria sede legale la -OMISSIS-, identificata in Catasto del Comune di -OMISSIS-, è di proprietà della sopra citata -OMISSIS-
7. nei confronti della -OMISSIS- è stata emessa ordinanza di applicazione di misura cautelare reale (procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. – Tribunale di Potenza), ai sensi dell’art. 321 c.p.p., di sequestro preventivo dei beni siti in -OMISSIS- ed identificati al foglio -OMISSIS- (ove ha sede l’unità locale della -OMISSIS-) nonché della particella -OMISSIS-. Nell’ambito di detto procedimento -OMISSIS- ed il coniuge -OMISSIS--OMISSIS-sono indagati per ipotesi di reato di autoriciclaggio in concorso e bancarotta fraudolenta in concorso fra loro e con -OMISSIS- – udienza preliminare fissata per il giorno 11 marzo 2020;
8. -OMISSIS- è l’amministratore unico e il socio unico della -OMISSIS-, nei cui confronti il Prefetto di Potenza ha adottato un’informazione antimafia interdittiva nel 2015;
9. -OMISSIS-, come sopra indicato, è anche la coniuge convivente di -OMISSIS-, che, pur non figurando né nella compagine della -OMISSIS- né in quella della -OMISSIS- e della -OMISSIS- -OMISSIS-., è stato ritenuto il “proprietario” effettivo di entrambe queste ultime imprese;
10. sul conto di -OMISSIS--OMISSIS-sono emersi i seguenti elementi:
• già condannato per insolvenza fraudolenta in concorso, appropriazione indebita, truffa tentata in concorso ed inadempimento di contratti di pubbliche forniture in cooperazione, è stato coinvolto nel procedimento penale n. 1916/00-21 presso il Tribunale di Potenza per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p. (denominato “-OMISSIS-”), poiché ritenuto appartenente al sodalizio criminale denominato “clan -OMISSIS-”, con il ruolo di partecipe all’associazione e al relativo programma, legato da un vero e proprio patto di alleanza con l’associazione mafiosa capeggiata da -OMISSIS- ed altri. Con sentenza del Tribunale di Potenza, emessa in data 11 febbraio 2019, è stato assolto per non aver commesso il fatto, mentre – in particolare – il boss -OMISSIS- (già condannato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.) è stato condannato a quattordici anni di reclusione per usura ed estorsione aggravate dal metodo mafioso in concorso;
• Nell’ambito del prefato procedimento penale n. -OMISSIS-(cosiddetto “-OMISSIS-), il collaboratore di giustizia -OMISSIS- elemento di spicco del clan “-OMISSIS-, nel verbale di interrogatorio redatto in data 31 marzo 2011, ha affermato, innanzi al Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, che “(…) --OMISSIS- fa le pulizie (...) sulle autostrade (…) cioè, una persona che è stata indagata per 416 bis…non potrebbe partecipare, anche se la ditta è intestata ad un altro formalmente, alla moglie, comunque è lui che la gestisce (...)”. E rispondendo al P.M. “(...) EH, ma se la gestisce lui (...) che non è che è la moglie che si mette sull’autostrada, gli operai, chi li paga? Cioè, lui che cosa risulta? Dipendente della moglie? EH, ma se lui risulta dipendente della moglie, comunque gestisce lui e i rapporti chi li ha con gli Enti? -OMISSIS-(…)”. Continua affermando “(...) Perché se io sono indagato per mafia e mia moglie, c’ha la ditta (…) scusate (…) il contratto ce l’ho io con lei che è il Presidente o il Dirigente della Regione o della Provincia o dell’Anas, alla fine, conosce me, non mia moglie (…) Quindi il rapporto ce l’ha con me (...) Che poi fattura mia moglie ma il rapporto ce l’ha con me, quindi lei sa chi sono io (…) Che SONO --OMISSIS- (…)”. Ancora “(...) L’ANAS o la Provincia (…) al limite le fatture le fa la moglie (...) i soldi politici vanno alla ditta (...) della ditta (...) che sia la moglie o il cugino o chiunque fosse (…) il referente è --OMISSIS- (…)”; tali dichiarazioni rese dal -OMISSIS- dal contenuto assolutamente eloquente, sono indicative 6 del rimedio operato dal -OMISSIS-, ossia quello di utilizzare la moglie o altri come propri prestanome per eludere ogni forma di attenzione sulla propria persona;
• Sempre nell’ambito dello stesso procedimento n. -OMISSIS-è comunque emerso che la rivendita di automezzi denominata “-OMISSIS-”, ubicata a Potenza e gestita da -OMISSIS-, costituiva il luogo di incontro dei personaggi di spicco del clan “-OMISSIS-”, tra cui lo stesso boss -OMISSIS-. Nella stessa rivendita, inoltre, venivano esposte autovetture, la cui “proprietà” era riconducibile al gruppo capeggiato dal -OMISSIS-;
• il 19 ottobre 2016 è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Potenza alla pena di anni due di reclusione (unitamente alla moglie -OMISSIS-, condannata ad un anno e quattro mesi di reclusione), nell’ambito del procedimento n. -OMISSIS- R.G. GIP-218/2017 CAP per i reati di cui agli artt. 12 quinquies legge 306/1992, 7 legge 203/1991 e 110 c.p. (sentenza appellata con udienza il 4 ottobre 2019, v. infra);
• Nello specifico, nel corso delle indagini relative al suddetto procedimento n. -OMISSIS- R.G.N.R., iscritto nei confronti di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS- (già dipendente della società -OMISSIS-), è emerso che gli stessi, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione penale e patrimoniale adottabili a carico del -OMISSIS-(all’epoca imputato di partecipazione all’associazione mafiosa diretta dal -OMISSIS-), hanno effettuato una serie di atti negoziali e societari diretti ad occultare l’effettiva titolarità in capo a -OMISSIS--OMISSIS-della società -OMISSIS- (di cui, fino alla data del 20 giugno 2011, erano soci – oltre allo stesso -OMISSIS-– la moglie -OMISSIS-e la sorella