Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-10-25, n. 202309249
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Pubblicato il 25/10/2023
N. 09249/2023REG.PROV.COLL.
N. 06063/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6063 del 2023, proposto dalla società Romeo Gestioni S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, in relazione alla procedura CIG 9340889972, rappresentata e difesa dagli avvocati F F e F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
l’Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania (Adisurc), in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato F M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ciro Menotti, n.1
nei confronti
della società Meit Multiservices S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 26/B
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania (Adisurc)e della società Meit Multiservices S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2023 il Cons. B B e uditi l’avvocato F D per la parte appellante, l’avvocato F M C per l’Azienda appellata e l’avvocato Massimiliano Brugnoletti per la società controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Romeo Gestioni S.p.a. (di seguito, per brevità, anche “Romeo”) ha partecipato alla procedura aperta, indetta dall’ Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania (di seguito, per brevità, anche Adisurc), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata all’affidamento del servizio di gestione quadriennale delle residenze universitarie di Napoli e Aversa, collocandosi al primo posto della graduatoria provvisoria stilata dalla commissione giudicatrice, con un punteggio complessivo di 85,99/100, di cui punti 55,99/70 per l’offerta tecnica e 30/30 per l’offerta economica.
Al secondo posto della graduatoria si è classificata la società Meit Multiservices S.r.l. (di seguito, per brevità, anche “Meit”), con un punteggio complessivo di 84,48/100, di cui punti 65,47/70 per l’offerta tecnica e 19,01/30 per l’offerta economica.
L’offerta della società Romeo Gestioni, comportante un ribasso sull’importo a base di gara pari al 43,30%, è stata sottoposta a verifica facoltativa di anomalia (sulla scorta del costo di incidenza della manodopera esposto nell’offerta economica), all’esito della quale è stata estromessa dalla procedura, con conseguente aggiudicazione del servizio in favore della seconda classificata.
La Romeo ha, dunque, proposto ricorso innanzi al competente TAR per la Campania, avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura, reso con nota del RUP del 16 dicembre 2022, il presupposto verbale della commissione giudicatrice del 7 dicembre 2022 di verifica dell’anomalia dell’offerta, il decreto dirigenziale di aggiudicazione (e di conferma dell’esclusione) n. 1441/149/CRA1 del 19 dicembre 2022, nonché gli altri atti di gara, adducendo l’irregolarità del procedimento di verifica condotto con riguardo alla sua offerta e, comunque, l’erroneità del giudizio di anomalia espresso dalla stazione appaltante attraverso le sue articolazioni (RUP e commissione giudicatrice);in via subordinata, ha dedotto l’illegittima composizione della commissione giudicatrice.
Nel giudizio di primo grado, oltre alla Adisurc, si è costituita la società Meit, proponendo ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, sostenendo la doverosità dell’esclusione della Romeo per le ragioni puntualmente articolate, nonché censurando, invia di subordine, la carenza di istruttoria che inficerebbe l’espletato procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR per la Campania ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, come integrato dai motivi aggiunti, condannando la ricorrente originaria a rifondere le spese processuali in favore delle controparti.
Il primo giudice – in sintesi –, esclusa la censurata sostituzione della commissione giudicatrice nei compiti spettanti al RUP, ha disatteso anche le ulteriori deduzioni, rilevando l’assenza di erroneità di giudizio nell’operato della stazione appaltante, stante la ravvisata sussistenza della modifica dell’offerta tecnica intervenuta in sede di giustificazioni, sotto il particolare angolo visuale del prospettato impiego di lavoratori affetti da disabilità psichica, in specie tenuto conto delle previsioni dell’articolo 22.1 del disciplinare di gara, laddove, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, figura il sub-criterio A.1 – Organizzazione, con il quale si stabilisce che: “ Il concorrente dovrà illustrare l’organizzazione generale dei servizi, con descrizione delle modalità operative di esecuzione delle singole attività, della struttura organizzativa proposta, del piano di lavoro, degli operatori da adibire ai servizi con mansioni, ore di servizio giornaliero, fasce orarie, monte ore settimanale. Sarà valutata l’idoneità del modello organizzativo proposto a garantire la coerenza con le richieste del capitolato, la qualità dei servizi oggetto di appalto ed il comfort degli utenti che usufruiscono delle strutture ”. In primo giudice, dunque, ha rilevato che, poiché il disciplinare richiedeva l’illustrazione nell’offerta tecnica della struttura organizzativa e del piano di lavoro con indicazione degli operatori da adibire ai servizi al fine di appurare l’idoneità del modello organizzativo proposto, la Romeo, intendendo impiegare nell’esecuzione di un appalto ad alta intensità di manodopera, come quello di specie, un elevato numero di lavoratori con disabilità psichica fino a coprire un quarto del personale previsto in assegnazione, avrebbe dovuto rappresentare nella relazione esplicativa dell’offerta tecnica tale modalità organizzativa, sicuramente non indifferente rispetto al conseguimento degli obiettivi di qualità prescritti dal capitolato: non essendosi verificata tale eventualità, deve ritenersi – ad avviso del primo giudice – che la prospettazione, solo in sede di giustificazioni, di un utilizzo massivo di manodopera con disabilità psichiche abbia comportato, da parte della Romeo, un’inammissibile modifica postuma dell’offerta tecnica, lesiva della par condicio competitorum. Sulla base delle evidenze agli atti del giudizio, inoltre, è stato confermato il rilievo mosso alla società Romeo di non aver “ conformato il proprio comportamento al fondamentale canone che richiede che nelle pubbliche gare le offerte tecniche debbano essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare alla stazione appaltante un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali in corrispondenza agli atti di gara ”.
Il primo giudice ha, altresì, condiviso il giudizio di aleatorietà espresso dalla stazione appaltante con riguardo alla corresponsione dell’incentivo all’assunzione delle persone con disabilità psichica previsto dall’art. 13, comma 1- bis della legge n. 68/1999, per le ragioni dettagliatamente indicate, e, rilevata la portata assorbente dell’accertata inammissibilità della modifica dell’offerta tecnica, ha respinto il ricorso principale, con assorbimento delle ulteriori censure.
L’appellante critica la sentenza impugnata, deducendo il vizio di error in iudicando e contraddittorietà nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto la prima censura formulata con il ricorso originario, ritenendo integrata la modifica dell’offerta in sede di giustificativi, nonché nella parte in cui la sentenza ha ritenuto l’offerta aleatoria in ragione dell’incerta corresponsione degli incentivi per l’assunzione di persone con disabilità, oltre ai vizi di eccesso di potere giurisdizionale e di omessa pronuncia, con riproposizione delle censure non esaminate dal primo giudice e della domanda di subentro nel contratto.
Si è costituita in giudizio la società Meit, eccependo l’inammissibilità del ricorso in appello per carenza di interesse derivante dall’omessa contestazione dell’intera motivazione della sentenza, con precipuo riferimento all’autonomo passaggio della pronuncia con il quale è stata affermata la carenza delle giustificazioni fornite e la formulazione incompleta e perplessa dell’offerta, nonché articolando ampie deduzioni in ordine all’infondatezza delle censure proposte, con riproposizione anche delle contestazioni fatte valere con il ricorso incidentale proposto in primo grado e non esaminate, stante la declaratoria di improcedibilità conseguente al rigetto del ricorso principale.
Si è costituita in giudizio anche la Adisurc, concludendo, con articolate argomentazioni, per l’infondatezza del ricorso in appello e per l’accoglimento delle censure formulate dalla controinteressata, non esaminate dal primo giudice e riproposte con la memoria depositata nel presente giudizio in data 28 luglio 2023.
Successivamente le parti hanno prodotto memorie, anche in replica, a sostegno delle rispettive deduzioni.
All’udienza pubblica del 19 settembre 2023, in esito ad ampia discussione in udienza dei difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio deve esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di interesse, sollevata dalla controinteressata, in considerazione dall’omessa contestazione dell’intera motivazione della sentenza e, segnatamente, dell’autonomo passaggio della pronuncia con il quale è stata affermata la carenza delle giustificazioni fornite e la formulazione incompleta e perplessa dell’offerta.
1.1. L’eccezione non si valuta suscettibile di favorevole apprezzamento, atteso che l’appello critica in modo preciso la sentenza, i cui capi censurati pure enuclea in termini adeguati, muovendo puntuali confutazioni alla ratio decidendi espressa dal giudice di primo grado, incentrata sulla modifica dell’offerta tecnica intervenuta in sede di giustificazioni nell’ambito della verifica di anomalia, con precipuo riferimento all’impiego di lavoratori affetti da disabilità psichica, in specie alla luce delle previsioni del disciplinare di gara e tenuto conto della necessità di rappresentazione di tale impiego – in quanto incidente sulla struttura organizzativa – nella relazione esplicativa dell’offerta tecnica.
1.2. La formulazione “incompleta e perplessa” dell’offerta, rilevata dal primo giudice nel passaggio argomentativo indicato dalla controinteressata, invero, è espressamente correlata alla idoneità o meno del modello organizzativo proposto in ragione dell’impiego dei lavoratori con disabilità e delle strategie organizzative di inserimento dei medesimi;tali profili, invero, costituiscono il fulcro delle censure prioritariamente proposte con il ricorso in appello, con il quale, peraltro, è stato ampiamente argomentato – come di seguito si andrà ad esaminare – quanto alla verifica di idoneità, demandata ad un apposito comitato tecnico, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni funzionali all’inserimento delle persone con disabilità, in conformità alla disciplina di riferimento.
2. L’appello è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
3. Le deduzioni articolate con il primo motivo di ricorso in appello, con le quali è stata criticata la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto integrata una modifica dell’offerta tecnica in sede di giustificazioni rese dall’appellante in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, si valutano suscettibili di favorevole apprezzamento.
3.1. E’ opportuno preliminarmente chiarire, alla luce di alcune considerazioni contenute negli scritti difensivi dell’appellante, che la sentenza impugnata in nessun punto reca argomentazioni suscettibili di essere interpretate in senso sfavorevole all’impiego di persone con disabilità nello svolgimento degli appalti pubblici, emergendo, semmai, il contrario e, cioè, la meritevolezza dell’iniziativa diretta all’inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità, espressamente attestata dal primo giudice, in conformità, del resto, alla disciplina normativa di riferimento e, prima ancora, ai generali principi ordinamentali.
3.2. Ciò chiarito, il Collegio non può che rilevare che l’impianto argomentativo seguito dal primo giudice per giungere al rigetto delle censure articolate con il ricorso originario si basa su una non condivisibile valutazione del contenuto della lex specialis , oltre che della disciplina in materia di impiego di lavoratori con disabilità.
3.3. Deve evidenziarsi che, nella fattispecie, l’offerta proposta dall’appellante non ha evidenziato il superamento della soglia di anomalia, sia pure per un valore centesimale (0,01), avendo, comunque la commissione ritenuto, nell’esercizio del potere discrezionale del quale è attributaria, di procedere alla verifica ai sensi dell’articolo 97, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016. Nell’espletamento della verifica di anomalia, la stazione appaltante trova, tuttavia, i limiti insiti nella necessaria ragionevolezza e non erroneità delle proprie valutazioni, dovendosi escludere ogni forma di attività manipolativa che rischierebbe di pregiudicare i principi di parità e trasparenza.
3.4. Nella fattispecie oggetto di giudizio, le motivazioni alla base del provvedimento di esclusione dell’appellante, incentrate sulla sostenuta modifica di elementi rilevanti dell’offerta, non appaiono supportate, in esito ad una approfondita disamina da parte del Collegio, da solidi elementi.
3.5. E, invero, non solo – come, peraltro, correttamente riconosciuto nella sentenza impugnata –, la legislazione in tema di contratti pubblici non impone, a pena di esclusione, che ogni operatore economico debba evidenziare nella propria offerta l’impiego di lavoratori con disabilità ma, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, un simile obbligo non può farsi discendere nemmeno dall’articolo 22.1 del disciplinare di gara, laddove, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, include il sub-criterio A.1 – Organizzazione, che stabilisce quanto segue: « Il concorrente dovrà illustrare l’organizzazione generale dei servizi, con descrizione delle modalità operative di esecuzione delle singole attività, della struttura organizzativa proposta, del piano di lavoro, degli operatori da adibire ai servizi con mansioni, ore di servizio giornaliero, fasce orarie, monte ore settimanale. Sarà valutata l’idoneità del modello organizzativo proposto a garantire la coerenza con le richieste del capitolato, la qualità dei servizi oggetto di appalto ed il comfort degli utenti che usufruiscono delle strutture .».
3.6. La sopra richiamata previsione deve essere interpretata conformemente alla ratio sottesa, di consentire alla stazione appaltante un serio apprezzamento dell’offerta anche in relazione all’organizzazione proposta, e, soprattutto, secondo ragionevolezza e in conformità ai principi di non discriminazione e autonomia organizzativa dell’imprenditore.
3.7. I concorrenti erano, dunque, certamente tenuti a descrivere con adeguato livello di specificità il modello organizzativo adottato, con indicazione dei ruoli degli operatori da adibire ai servizi, delle qualifiche, delle relative mansioni, del numero, delle procedure, delle modalità di coordinamento delle fasce orarie e di ogni altro profilo attinente la strutturazione delle attività, dovendosi, tuttavia, escludere che la sopra indicata previsione fosse suscettibile, per come formulata, di assumere una latitudine tale da imporre anche l’obbligo di dettagliare profili che attengono specificamente a condizioni personali e di salute dei lavoratori.
4. A quanto esposto va anche soggiunto che per la procedura in esame non è stata prevista alcuna premialità in relazione all’impiego di persone con disabilità, nonostante il riferimento espresso alle previsioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, che all’art. 47, comma 4, contempla i requisiti premiali orientati a promuovere, tra l’altro, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, non constando, però, neppure che la stazione appaltante si sia avvalsa della possibilità di esclusione prevista dal comma 7 della medesima disposizione in relazione all’oggetto e agli obiettivi perseguiti.
4.1. Se è vero, inoltre, che, come osservato dal primo giudice, la disciplina del sopra indicato decreto legge si applica solo alle procedure selettive afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con i fondi derivanti dal PNRR e dal PNC, tra cui non rientra la procedura in esame, il richiamo nella lex specialis a detto testo normativo non può essere ritenuto del tutto irrilevante, e, anche a prescindere dalla portata dell’auto vincolo che ne deriva, concorre ad orientare l’interpretazione degli atti di gara nel senso di escludere che l’omessa manifestazione della intenzione di avvalersi di persone con disabilità sia suscettibile di integrare una omissione su un aspetto rilevante dell’offerta come invece, erroneamente, per le ragioni sopra esposte, affermato nella sentenza impugnata.
5. Deve anche evidenziarsi che il verbale della commissione giudicatrice del 7 dicembre 2022, recante i giustificativi alla base della esclusione dell’odierna appellante, integralmente recepiti dal RUP, contesta che solo in sede di giustificazioni è stato fornito il dettaglio sul personale di cui è prevista l’assunzione “ che richiede misure di accompagnamento e inserimento ”, riconnettendo a tale rilevo particolare importanza al fine di ritenere integrata una modifica dell’offerta, sottolineando, altresì, che nonostante le richieste di integrazione nessun dettaglio è stato fornito dalla società quanto alle strategie organizzative di inserimento dei lavoratori, alle modalità di definizione e attuazioni dei progetti lavorativi per le posizioni prevista, alle eventuali misure e, specie, all’esistenza di “ un tutor, un mentore, di un ufficio dedicato a tali esigenze ”.
5.1. Al riguardo, come fondatamente dedotto dall’appellante, gli elementi sopra indicati pretesi dalla stazione appaltante in sede di presentazione dell’offerta, ineriscono ad obblighi che, sulla base della specifica disciplina in materia di impiego dei lavoratori con disabilità, attengono al momento dell’assunzione del personale, postulando la concreta individuazione del lavoratore.
5.2. L’art. 8, comma 1 bis della l. n. 68 del 1999, infatti, demanda la valutazione delle capacità lavorative e la definizione di strumenti e prestazioni atti all’inserimento delle persone con disabilità, altre che i controlli successivi, ad un comitato tecnico, operante presso i servizi per il collocamento, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità.
5.3. Ne deriva, dunque, l’inesigibilità, al momento della presentazione dell’offerta e anche in sede di verifica della relativa anomalia, di elementi non ancora noti all’operatore economico, la cui definizione è per legge demandata ad apposito organo collegiale tecnico, in possesso delle necessarie competenze. Al riguardo, peraltro, non appare ultroneo sottolineare la rilevanza che il principio di buona fede riveste anche nella contrattualistica pubblica e che il principio della fiducia quale criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale, ora positivizzato dal d. lgs. n. 36 del 2023, costituisce il portato di un approccio non certo ignoto al sistema anche in precedenza, secondo condizioni di reciprocità, quale fiducia, cioè, sia nelle amministrazioni sia negli operatori privati e, più in generale, nella capacità del complessivo assetto di disciplina ad assicurare la risoluzione dei profili di criticità e complessità che spesso connotano l’individuazione della regola del caso concreto.
5.4. Né va trascurato il generale principio, di parità di trattamento dei lavoratori, positivizzato dall’art. 3, comma 1 del d. lgs. n. 216 del 2003 (“ Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori ”), “ senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età, di nazionalità e di orientamento sessuale ”.
5.5. Da quanto esposto discende che l’idoneità dei dodici lavoratori con disabilità, su un totale di quarantotto lavoratori complessivi, da impiegare quale manodopera operativa, non costituisce oggetto di un apprezzamento demandato alla stazione appaltante, nei termini in cui è stato, invece, svolto nella fattispecie, tenuto conto sia della disciplina normativa di riferimento sia delle previsioni della lex specialis .
5.6. Come in precedenza evidenziato, infatti – a prescindere da ulteriori considerazioni –, la stazione appaltante non ha previsto l’esclusione dell’impiego di personale con disabilità, né che specifiche mansioni fossero riservate a normodotati, non essendo ravvisabile neppure alla luce delle attestazioni richieste per il personale addetto al servizio di portierato, reception , accoglienza e custodia, una radicale e aprioristica preclusione in tal senso, tenuto anche conto che le mansioni per le quali è previsto l’esonero totale o parziale dei datori di lavoro dall’obbligo di assunzione delle persone con disabilità non rientrano tra quelle per le quali è previsto l’impiego dei dodici lavoratori con disabilità da parte dell’appellante. In ogni caso, come pure sopra rimarcato, l’idoneità del lavoratore con disabilità allo svolgimento delle mansioni alle quali sarà adibito costituisce oggetto di una valutazione propedeutica alla stipulazione del contratto di lavoro.
5.7. In considerazione di quanto sin qui argomentato, pur nella considerazione dei profili evidenziati dalla stazione appaltante in ordine all’impiego di una percentuale di lavoratori con disabilità psichica, rappresentato dall’appellante in sede di presentazione delle giustificazioni nell’ambito della valutazione di anomalia, non è nella fattispecie ravvisabile una modificazione dell’offerta, non essendo l’appellante, al pari di qualunque concorrente, tenuta ad esplicitare l’intenzione di avvalersi di personale con disabilità che, comunque, anche ove fossa stata manifestata non avrebbe potuto comportare aprioristici e pregiudizievoli apprezzamenti.
6. Anche le ulteriori deduzioni dell’appellante, riferite all’inattendibilità dell’offerta in relazione agli specifici capi della sentenza oggetto di contestazione, risultano fondate.
7. È noto che il giudizio di anomalia è finalizzato alla verifica dell'attendibilità e della serietà dell'offerta, ovvero all'accertamento della reale possibilità dell'impresa di eseguire correttamente la prestazione oggetto della gara alle condizioni proposte.
7.1. Dal momento che l’obiettivo dell'indagine è accertare l'affidabilità dell'offerta nel suo complesso, e non nelle sue singole componenti, è pacifico che tale valutazione deve essere globale e sintetica, e non concentrata esclusivamente e separatamente sulle singole voci di costo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 14 aprile 2010, n. 2070).
7.2. È stata altresì pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, con il limite di non alterare il quantum iniziale dell’offerta, considerata nella sua globalità, la possibilità di rimodulare gli elementi economici della medesima in sede di giustificazioni sull'anomalia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 12 gennaio 2001, n. 102).
7.3. Questo Consiglio ha altresì chiarito che una offerta non può essere ritenuta ex se anomala per la presenza di un utile esiguo, atteso che perfino un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, come nel caso di ricadute positive che possono discendere per l’impresa in termini di qualificazione, pubblicità, curriculum , dall’essersi aggiudicata e dall’avere poi portato a termine un prestigioso appalto: con il che, se deve ritenersi che l’offerta economica complessivamente pari a zero equivale a mancata offerta economica, nel caso di un’offerta economica composta da più voci e che non sia, perciò, complessivamente pari a zero è necessario ponderare, per comprendere se ci si trovi di fronte ad un’offerta affidabile e seria, l’offerta nel suo complesso (Sez. V, 30 ottobre 2017, n. 4978).
8. Applicando le sopra indicate coordinate interpretative alla fattispecie oggetto di giudizio, il Collegio osserva che le contestazioni rivolte all’appellante si traducono in rilievi alla formulazione tecnica dell’offerta, senza che, tuttavia, emergano evidenze idonee a supportare l’insostenibilità economica della stessa nel suo complesso e anche il rilievo, esplicitato a pag. 2 del verbale della commissione giudicatrice del 7 dicembre 2022, che la società abbia « rimodulato le voci di costo al solo scopo di “far quadrare i conti”, ossia per assicurarsi che il prezzo complessivo offerto restasse immutato », non è sostenuto da puntuali ed esaustivi dati.
8.1. Ne deriva, dunque, che non può ritenersi persuasivo il rilievo riferito alla concreta e duratura disponibilità degli incentivi previsti per i lavoratori disabili, a valere sull’apposito fondo Inps istituito dall’art. 13, comma 4, della l. n. 68 del 1999. Ai sensi del comma 1 bis di detta disposizione, l’incentivo è “ concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto ”. Tenuto conto che consta comprovata la capienza del fondo in questione sia al momento della presentazione dell’offerta sia al momento in cui sono state rese le giustificazioni dall’odierna appellante, la disponibilità degli incentivi, alla luce della formulazione della sopra richiamata disposizione, non può essere ritenuta implausibile, emergendo, invece, la ragionevolezza della possibilità di preservare il beneficio anche per l’anno successivo al primo.
8.2. Del pari, la contestazione riferita al costo del servizio di fornitura a nolo e lavaggio della biancheria, oltre a scontare la connotazione atomistica dell’approccio seguito dalla stazione appaltante, non si valuta idonea a sostenere la legittimità dell’esclusione dell’appellante dalla procedura, dovendosi avere riguardo – in mancanza di specifiche e puntuali previsioni che non sono contenute nella lex specialis in ordine ai periodi di chiusura di una delle strutture ovvero alla variabilità del numero di studenti concretamente alloggiati –, alla gestione normale del servizio, come emergente dagli atti di gara. A quanto esposto va, altresì, soggiunto che la stazione appaltante ha calcolato il numero medio di studenti che annualmente risiedono presso le due residenze, provvedendo, altresì, a stimare l’importo annuo del servizio, non soggetto a ribasso, in euro 221.737,50. Né è possibile fondare le valutazioni su evenienze emergenziali di portata tale da implicare l’imposizione di un lockdown, in quanto meramente ipotetiche, dovendosi condividere l’argomentazione dell’appellante con la quale si osserva che, diversamente opinando, risulterebbe preclusa la stessa individuazione di elementi certi o ragionevolmente prevedibili sulla base dei quali orientare le stime e le relative valutazioni.
8.3. Anche relativamente alle residue contestazioni, fermi i limiti del sindacato giurisdizionale in merito agli apprezzamenti espressi dalla commissione giudicatrice, non può che rilevarsi l’assenza di evidenze sufficienti a sorreggere, sul piano della ragionevolezza e della logicità, la valutazione di inaffidabilità e insostenibilità economica dell’offerta nel suo complesso (cfr., Cons. St., Sez. V, 2 marzo 2022, n. 2079;24 novembre 2021, n. 7868;17 giugno 2019, n. 4050).
9. Per quanto sin qui argomentato, le censure proposte dall’appellante sono fondate e, rivestendo portata dirimente, può prescindersi dall’esame delle ulteriori deduzioni, insuscettibili di apportare utilità ulteriori rispetto a quelle scaturenti dall’accoglimento del ricorso, come pure di quelle articolate in via di subordine.
10. La società controinteressata ha riproposto, con la memoria di costituzione, non notificata, depositata in data 28 luglio 2023, le censure articolate con il ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, formulato nel giudizio di primo grado che, come evidenziato nella narrativa in fatto, è stato dichiarato improcedibile con la sentenza impugnata, in conseguenza della reiezione del ricorso principale.
10.1. L’eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso incidentale non esaminati dal primo giudice, sollevata dall’appellante principale, è fondata.
10.2. L’orientamento giurisprudenza che si è andato consolidando, condiviso dal Collegio, infatti, è nel senso di ritenere necessaria, nel caso in cui, come nella fattispecie, il primo giudice abbia dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, non esaminando le relative censure, la proposizione dell’appello incidentale (cfr., ex multis , Cons. Stato Sez. V, 05/12/2022, n. 10641;CGARS, 27 febbraio 2023, n. 161).
10.3. Si è osservato, infatti, che: “ Nel processo amministrativo d'appello, ai sensi dell'art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 104 del 2010, la riproposizione in appello dei motivi di censura non esaminati dal Giudice di primo grado o dallo stesso dichiarati assorbiti non richiede necessariamente la proposizione di appello incidentale proprio per la parte vittoriosa in primo grado, ma può avvenire anche con semplice memoria non notificata, con l'avvertenza che tale memoria, però, deve essere depositata a pena di decadenza entro il termine di sessanta giorni successivo a quello assegnato per il deposito del ricorso;al contrario, un simile strumento non è consentito nel caso in cui, valutata l'infondatezza del ricorso principale, il primo giudice non abbia esaminato le doglianze contenute nel ricorso incidentale, e lo abbia dichiarato inammissibile o improcedibile, essendo in quest'ipotesi necessario utilizzare lo strumento dell'appello incidentale ” (Cons. Stato Sez. V, n. 10641/2022, cit .).
10.4. Il sopra indicato orientamento trova fondamento nel temperamento dell’effetto devolutivo dell’appello nel processo amministrativo, poiché in presenza di una espressa statuizione di improcedibilità del ricorso incidentale di primo grado contenuta nella sentenza si impone il ricorso all’istituto processuale proprio dell’appello incidentale, che consente di delineare l’ambito della devoluzione delle questioni con certezza e compiutezza.
10.5. Per quanto esposto, dunque, i motivi di ricorso incidentale, come integrato da motivi aggiunti, interposti in primo grado e irritualmente riproposti con memoria non notificata nel presente giudizio di appello, vanno dichiarati inammissibili.
11. All’accoglimento dell’appello per l’assorbente fondatezza delle censure sopra esaminate (che, come in precedenza rilevato, consente di prescindere dall’esame delle ulteriori censure dedotte) consegue, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento, in specie, del provvedimento di esclusione dalla procedura, reso con nota del RUP del 16 dicembre 2022 e del decreto dirigenziale n. 1441/149/CRA1 del 19 dicembre 2022 di aggiudicazione definitiva della gara disposta in favore della società Meit Multiservices S.r.l..
12. Allo stato degli atti, il Collegio non è in grado di apprezzare, per difetto di dati, l’ulteriore sviluppo del procedimento, di tal che si impone l’accoglimento della domanda di subentro ( recte : di aggiudicazione, in favore dell’appellante, dell’affidamento, con subentro, nel caso in cui, invece, il contratto sia stato già sottoscritto, nella posizione contrattuale in essere), ferme le verifiche da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis .
13. Il complessivo andamento della controversia e la complessità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti in causa le spese del doppio grado di giudizio.