Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-04-03, n. 202403049

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-04-03, n. 202403049
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403049
Data del deposito : 3 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2024

N. 03049/2024REG.PROV.COLL.

N. 00994/2023 REG.RIC.

N. 10059/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 994 del 2023, proposto dalla signora -OMISSIS- rappresentata e difesa dall’avvocato Ivan Pietroluongo e dall’avvocato Nunzia Ingrosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

della signora-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cristian Siclari e Walter Tripodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della signora-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Laura Ferri e Giuseppe Naccarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Naccarato in Roma, via Tagliamento, n. 76;
del signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 10059 del 2023, proposto dalla signora-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Laura Ferri e Giuseppe Naccarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la signora -OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Ivan Pietroluongo e Nunzia Ingrosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
dei signori -OMISSIS-non costituiti in giudizio;



per la riforma

quanto al ricorso n. 994 del 2023:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. Quinta, n. --OMISSIS-

quanto al ricorso n. 10059 del 2023:

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Quinta, n. -OMISSIS-

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio:

- per il ricorso RG n. 994/2023, del Ministero della giustizia, della signora-OMISSIS- e della signora -OMISSIS-

- per il ricorso RG n. 10059/2023, della signora -OMISSIS-

Visti tutti gli atti delle cause;

Viste le istanze di abbinamento e di riunione delle cause prodotte dalla signora -OMISSIS- rispettivamente in data 22 dicembre 2023 ed in data 7 febbraio 2024;

Viste le istanze di passaggio in decisione prodotte, per il ricorso RG n. 994/2023, dal Ministero della giustizia e dalla signora-OMISSIS-;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto e uditi per le parti gli avvocati Nunzia Ingrosso, Giuseppe Naccarato e Maria Laura Ferri e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con il primo appello la signora -OMISSIS- – all’epoca in servizio presso l’Istituto penale per minorenni di Catania con la qualifica di funzionario della professionalità pedagogica, terza area funzionale del ruolo nell’ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (di seguito anche DGMC) del Ministero della giustizia – impugna la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS- che ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, dalla medesima proposto in primo grado avverso i provvedimenti di approvazione e di scorrimento della graduatoria definitiva del concorso pubblico per esami di accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per n. 5 posti di dirigente di livello non generale di istituto penale per minorenni, con riserva del 15% di detti posti (pari a n. 1 posto) in favore dei dipendenti dell’Amministrazione inquadrati nella III Area Funzionale del ruolo comparto funzioni centrali, ovvero nei ruoli direttivi del Corpo della Polizia penitenziaria, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del relativo bando e con almeno tre anni di servizio effettivo in tali posizioni.

1.1. Il giudice di prime cure ha concluso per l’infondatezza di detto gravame ritenendo, in estrema sintesi, non meritevole di accoglimento la tesi della ricorrente secondo la quale la locuzione “ dipendenti dell’Amministrazione inquadrati nella III area funzionale del ruolo comparto funzioni centrali ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ”, contenuta nell’art. 1, comma 2, del relativo bando e riferita al posto oggetto della citata riserva di n. 1 posto, dovesse ritenersi circoscritta ai soli dipendenti del citato DGMC, ritenendo, per contro, che detta previsione ricomprendesse anche i dipendenti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (di seguito anche DAP).

1.2. L’interessata, collocatasi in fase selettiva al 21° posto in graduatoria con il punteggio di 48,5, premessa una invero articolata ricostruzione dell’evoluzione della disciplina di settore, si affida ai motivi di seguito sinteticamente riepilogati:

I. “ il dato letterale . Error in iudicando: Violazione ed erronea interpretazione dell’art. 1, comma 2, della lex specialis”: il primo giudice avrebbe errato nell’interpretazione della citata disposizione del bando concorsuale, che si riferirebbe asseritamente ai soli dipendenti in quadrati nell’ambito del DGMC, risultando altrimenti ridondante e pleonastico il riferimento al personale inquadrato nei ruoli direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria; il T.a.r. avrebbe, in particolare, errato nel ritenere che la locuzione “ l’Amministrazione ” in questione fosse riferita ad “ un plesso unitariamente inteso, non circoscritto soltanto ed unicamente al Dipartimento per la giustizia minorile, ma comprensivo anche del Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria (…), unitamente al Corpo di polizia penitenziaria (…) ” poiché tale interpretazione risulterebbe contraddittoria in quanto escluderebbe da tale nozione i restanti Dipartimenti ministeriali (ed in particolare il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, il Dipartimento degli affari della giustizia ed il Dipartimento per la transizione digitale); detta circostanza sarebbe non irrilevante ai presenti fini dal momento che la graduatoria individua anche un dipendente del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, profilo questo che non sarebbe stato affatto considerato dalla sentenza gravata; diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., il bando di concorso avrebbe piuttosto fatto espressamente riferimento, in materia di riserva dei posti ( recte : del posto), ad una “ particolare categoria di soggetti posti alle dipendenze del D.A.P., ovvero i dipendenti iscritti nei ruoli direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria ”, il che dimostrerebbe che la disposizione non sia riferibile ai dipendenti del D.A.P. genericamente intesi ma soltanto a quelli, per l’appunto, appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria; e ciò in quanto diversamente opinando la relativa precisazione contenuta nel bando di concorso sarebbe stata ridondante e pleonastica; al contrario, in assenza della specifica previsione, il personale del Corpo della Polizia penitenziaria, posto alle dipendenze del D.A.P., non sarebbe stato, a sua volta, potenzialmente destinatario della riserva di posti; in sostanza, quindi, l’esplicito richiamo agli appartenenti alla Polizia penitenziaria costituirebbe una deroga alla riserva in favore dei soli appartenenti alla DGMC;

II. “Error in iudicando: Violazione ed erronea interpretazione dell’art. 3, comma 1 -ter, del D.Lgs.vo 165/2001. La supposta “unicità” del ruolo della dirigenza ”: il giudice di prime cure avrebbe erroneamente concluso per la “ unicità ” del ruolo della dirigenza in parola senza tener conto della completa ricostruzione dell’ excursus normativo che ha interessato il comparto ed incorrendo anche in talune imprecisioni nel citare le disposizioni succedutesi nel tempo; il primo giudice, tra l’altro, non avrebbe considerato che l’art. 1, comma 311, della legge n. 145/2018 ha previsto l’incremento di sette posizioni di livello dirigenziale non generale nell’ambito della dotazione organica della “ carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia ”, con ciò “ lasciando chiaramente intendere ” che il DGMC avrebbe asseritamente “ una propria carriera penitenziaria, i cui dirigenti formano un ruolo autonomo e separato ”; la medesima norma, inoltre, prevedeva che nelle more delle relative procedure concorsuali le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni avrebbero potuto essere svolte – fino al 31 dicembre 2020 – dai “ funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario ”, circostanza che a sua volta confermerebbe la distinzione fra i ruoli dei distinti Dipartimenti ministeriali interessati; il legislatore non farebbe mai riferimento ad un “ supposto ruolo unico ” e non a caso, secondo la tesi dell’appellante, l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 63/2006, nel prevedere che “ La carriera dirigenziale penitenziaria è unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuiti ai funzionari ” utilizzerebbe il termine, per l’appunto, “ unitaria ” e non “ unica ”; il successivo art. 3 del medesimo d.lgs. n. 63/2006, inoltre, prevedeva già all’epoca la distinzione della dirigenza in tre “ ruoli ” distinti, relativi ai dirigenti: - di istituto penitenziario; - di esecuzione penale esterna; - di dirigente medico psichiatra;

III. “Error in iudicando e contraddittorietà di parti della sentenza. L’art. 4, comma 7, del decreto interministeriale 25 maggio 2020 ”: sarebbe illogico e contraddittorio il riferimento operato dal giudice di prime cure all’art. 7 del decreto interministeriale 25 maggio 2020 (che peraltro si compone di soli quattro articoli) anziché all’art. 4,

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