Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-07-27, n. 202206614
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Testo completo
Pubblicato il 27/07/2022
N. 06614/2022REG.PROV.COLL.
N. 08458/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8458 del 2016, proposto da
TI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Danni Livio Lago e Alessandro Ardizzi, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Ardizzi in Roma, via Golametto, n. 4;
contro
Comune di Faedis, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Ettore Verino e Luca Zanfagnini, con domicilio eletto presso lo studio Mario Ettore Verino in Roma, via Giovanni Amendola, n. 46;
nei confronti
Radio Italia Uno S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 69/2016
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Faedis;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 luglio 2022 il Cons. Giordano Lamberti e dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams".
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La società TI S.r.l. si occupa di installazione, manutenzione, assistenza e locazione di ponti radio in immobili adibiti a usi non civili.
La stessa riferisce di aver appreso nel corso del 2011 dell’emanazione delle sentenze del TAR per il Friuli Venezia Giulia, con le quali si affermava la legittimità dell’ordinanza di demolizione n. 47/1998 del 5 novembre 1998 (oggetto della sentenza n. 32/2011) e del successivo provvedimento di acquisizione n. 6624 del 1 ottobre 2003 (oggetto della sentenza n. 33/2011).
Tali provvedimenti erano stati emessi dal Comune di Faedis con riferimento a un impianto di trasmissione radio installato in località Borgo Pedrosa, sul terreno censito al foglio n. 20, mappale n. 609, del catasto terreni.
Gli atti (l’ordinanza di demolizione ed il successivo provvedimento di acquisizione) erano stati impugnati da Radio Italia Uno, proprietaria delle opere, a mezzo dei ricorsi n. 344/2002 e n. 644/2003, al cui esito sono state emanate le sentenze n. 32/2011 e n. 33/2011.
2 - L’appellante aveva l’uso delle opere oggetto dei provvedimenti innanzi citati in forza del contratto di comodato del 30.1.2002 intercorso con Radio Italia Uno.
L’appellante precisa inoltre di essere rimasta estranea a tali giudizi e che nessuno dei predetti provvedimenti le è mai stato notificato, nonostante fosse l’utilizzatrice del manufatto medesimo.
3 - Per tale ragione, l’appellante, in qualità di utilizzatrice del traliccio oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 47/1998 e del successivo provvedimento di acquisizione, ha proposto ricorso per opposizione di terzo avverso le predette