Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza collegiale 2024-09-12, n. 202407536

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza collegiale 2024-09-12, n. 202407536
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407536
Data del deposito : 12 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2024

N. 00991/2022 REG.RIC.

N. 07536/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00991/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 991 del 2022, proposto dal signor P B, rappresentato e difeso dall’avvocato G M D L, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Ravello, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato O A, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, n. 1440/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli articoli 65 e 66 del codice del processo amministrativo;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ravello;

vista la richiesta del verificatore di proroga dei termini della verificazione;

relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024, il Pres. f.f. F F e udito per il Comune di Ravello l’avvocato Alessandro Avagliano per delega dell’avvocato O A.

Premesso che con ordinanza n. 5992 del 5 luglio 2024 questa Sezione ha disposto una verificazione, incaricando all’uopo il Dirigente dell’Ufficio regionale per il governo del territorio della Regione Campania e fissando il termine finale del 30 ottobre 2024 per l’espletamento della verificazione e il termine finale del 30 novembre 2024 per il deposito della relazione;

rilevato che, in data 9 agosto 2024, il funzionario concretamente deputato alla verificazione ha chiesto un differimento dei predetti termini in ragione della formalizzazione dell’incarico « soltanto in data 26 luglio 2024 ed in prossimità delle ferie di agosto »;

osservato che nessuna delle due parti si è opposta a siffatta richiesta;

reputato di dover concedere il differimento per favorire l’adeguato espletamento dell’incarico da parte del verificatore;

ritenuto che, in mancanza di una specifica richiesta circa i tempi della proroga, sia congruo – al fine di contemperare l’esigenza di una puntuale analisi degli elementi fattuali della vicenda con quella della ragionevole durata del giudizio – differire di sessanta giorni i termini indicati nella precedente ordinanza, con la conseguenza che i termini finali per l’espletamento della verificazione e per il deposito in atti della relazione del verificatore vanno rispettivamente fissati al 30 dicembre 2024 (atteso che il precedente giorno 29 cadrà di domenica) e al 29 gennaio 2025 e con l’ulteriore effetto che l’udienza di discussione per il merito della controversia sarà fissata dal Presidente della Sezione nel secondo trimestre 2025, anziché nel primo;

precisato che restano invariate tutte le restanti indicazioni contenute nell’ordinanza n. 5992/2024;

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