Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-08-30, n. 202308051
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Testo completo
Pubblicato il 30/08/2023
N. 08051/2023REG.PROV.COLL.
N. 05136/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5136 del 2020, proposto da
A P, rappresentato e difeso dagli avvocati F E e A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Enrico S in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Comune di Crispano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 5880/2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Crispano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2023 il Cons. Giovanni Gallone e udito per la parte appellata l’avv. A O;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per la Campania – sede di Napoli P A, Gabriele Aruta, Angela Aruta e Assunta Aruta in qualità di proprietari di un lotto di terreno sito nel Comune di Crispano – alla Traversa di via Diaz, distinto in catasto al foglio 2, particella 749 (ex 317), di are 5,52 – sul quale è stato realizzato abusivamente un opificio industriale - hanno impugnato, domandandone l’annullamento, insieme con gli atti ad essa preordinati connessi e consequenziali, la Deliberazione del Consiglio Comunale di Crispano n. 11 del 30 marzo 2012, pubblicata il 6 aprile 2012, con la quale detto immobile è stato dichiarato di prevalente interesse pubblico ex art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/01.
1.1 A sostegno del ricorso di primo grado hanno dedotto la censura così rubricata:
1) Violazione e falsa applicazione della legge 07/08/90 n. 241 e succ. modd - Violazione e falsa applicazione della legge 24/11/03 n. 326 - art. 3 della l. 07/08/90 n. 241 - Sviamento - Difetto assoluto di istruttoria - Difetto di motivazione - Mancanza assoluta dei presupposti - Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380/2001 art. 31 comma 5.
1.2 Si è costituito in giudizio il Comune di Crispano eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e comunque l’infondatezza nel merito dello spiegato ricorso.
2. Ad esito del relativo giudizio l'adito T.A.R. per il Campania - sede di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto, in quanto infondato, il suddetto ricorso ritenendo che potesse prescindersi dalle preliminari eccezioni di difetto di legittimazione e di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse spiegate dalla difesa comunale.
3. Con ricorso notificato il 29 giugno 2020 e depositato il 30 giugno 2020 P A ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma con accoglimento del ricorso di primo grado e conseguente annullamento della delibera del Consiglio comunale di Crispano n. 11 del 30 marzo 2012.
3.1 A sostegno dell'impugnazione ha dedotto le censure così rubricate:
1) Error in iudicando – Erroneità dei presupposti – Difetto di motivazione .
4. Il 28 settembre 2020 si è costituito in giudizio per resistere avverso il suddetto appello il Comune di Crispano.
5. Il 13 giugno 2023 l’appellante ha depositato memoria difensiva insistendo nelle richieste già formulate.
6. Il 19 giugno 2023 il Comune di Crispano ha depositato memoria difensiva in cui ha eccepito l’irricevibilità dell’appello per notifica tardiva, l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dell’appello per carenza di legittimazione attiva e carenza di interesse nonché l’infondatezza nel merito dell’appello.
7. Il 20 giugno 2023 l’appellante ha depositato memoria per replicare all’eccezione sollevata da controparte, sull’irricevibilità dell’appello, rappresentando che durante l’emergenza da Covid-19 è stata disposta la sospensione dei termini processuali dal 9 novembre 2020 all’11 maggio 2020.
8. All'udienza pubblica del 20 luglio 2023 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L'appello è infondato e deve essere respinto.
1.1 Preliminarmente occorre, tuttavia, disattendere l’eccezione, sollevata da parte appellata, di irricevibilità dell’appello per tardiva proposizione.
Come noto, per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'art. 3 del d.l. 8 marzo 2020, n. 11, è stata originariamente disposta l'applicazione del regime della sospensione feriale “fino al 22 marzo 2020”. Successivamente, a mezzo dell’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 13 (convertito in legge senza modificazioni con l. 24 aprile 2020, n. 27), è stata disposta l’abrogazione del pocanzi menzionato art. 3 e tutti i termini del processo amministrativo sono stati sospesi "dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020". Con successivo d.l. 8 aprile 2020, n. 23, all'art. 36 comma 3 il legislatore ha, poi, previsto che “nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi”.
In conclusione, il legislatore ha previsto che tutti i termini relativi al processo amministrativo (fra cui quelli relativi alla proposizione del ricorso) fossero sospesi dapprima dall’8 marzo al 15 aprile 2020 (ex art. 84, d.l. n. 18/2010), poi sino al 3 maggio 2020 (ex art. 36, d.l. n. 23/2020).
Ebbene, la sentenza oggetto di gravame è stata pubblicata in data 11 dicembre 2019 con la conseguenza che, in difetto della sua