Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2022-02-01, n. 202200200

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2022-02-01, n. 202200200
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200200
Data del deposito : 1 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00044/2022 AFFARE

Numero 00200/2022 e data 01/02/2022 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 25 gennaio 2022


NUMERO AFFARE 00044/2022

OGGETTO:

Ministero dell'università e della ricerca.

Schema di decreto concernente “Regolamento recante le modalità per l’approvazione e per l’aggiornamento del Piano nazionale di ricerche in Antartide, i soggetti attuatori e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate”.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 82 del 13 gennaio 2022 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere M P;

Premesso:

1. Con la nota del 13 gennaio 2022 n. 82, il Ministero dell’università e della ricerca ha trasmesso per il prescritto parere, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto in oggetto.

Il Ministero riferisce che tale schema è stato predisposto a norma dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e trova fondamento nell’art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), ai sensi del quale “ Per consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato antartico, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto, a decorrere dall'anno 2021, assegna annualmente, agli enti pubblici di ricerca incaricati dell'attuazione del PNRA, un contributo di 23 milioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del PNRA, i soggetti incaricati dell'attuazione del medesimo PNRA e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: «del Programma nazionale di ricerche in Antartide,» sono soppresse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998. ”.

2. Il testo trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall’analisi tecnico normativa -A.T.N., dall’A.I.R., dal concerto del MAECI, espresso con nota prot. n. MAE01667825 del 17 novembre 2021, con allegata relazione illustrativa, dal concerto del MEF, espresso con nota prot. n. 26102 del 27 dicembre 2021, sottoscritta dal Ragioniere generale dello Stato, e dal concerto del MiTE, espresso con nota prot. n. 26197 del 30 novembre 2021, atteso che con il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, sono trasferite a tale Ministero le competenze in materia di politica energetica, originariamente spettanti al Ministero dello sviluppo economico (MiSE).

3. Con riguardo alla nota prot. n. 26102 del 27 dicembre 2021 la Sezione rileva che il Ragioniere generale dello Stato, oltre a esprimere il concerto previsto dall’articolo 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rappresenta anche, per quanto di competenza, circa le relazioni illustrativa e tecnica del medesimo provvedimento, “di non avere osservazioni da formulare all’ulteriore corso”.

Considerato:

1. Considerazioni generali.

Con lo schema di regolamento, sottoposto al parere di questo Consiglio, l’Amministrazione proponente persegue l’obiettivo di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) che ha abrogato l’articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ed ha previsto che con uno o più decreti ex articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico (ora il Ministro per la Transizione ecologica) e con il Ministro dell’economia e delle finanze – siano disciplinate le modalità di approvazione e di aggiornamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), i soggetti attuatori e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate.

Come evidenziato dal Ministero proponente sia nella relazione illustrativa che nell’AIR e nell’ATN, l’obiettivo perseguito è di sistematizzare in modo organico la materia de qua , oggetto nel tempo di molteplici interventi legislativi che hanno dato luogo a una stratificazione normativa complessa e non sempre chiara.

Il regolamento sottoposto al parere di questo Consiglio ha, quindi, il duplice, commendevole fine:

a) di operare una univoca e unitaria ricognizione della disciplina della materia, tenuto conto della intervenuta abrogazione della normativa primaria conseguente al disposto di cui al terzo periodo del comma 552 (articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266), in luogo del profluvio di norme che si sono susseguite dopo la sottoscrizione, in data 1° dicembre 1959, del Trattato antartico;

b) di semplificare la predetta normativa rendendola chiara, intellegibile e accessibile.

Lo strumento prescelto dal legislatore è un regolamento, ex art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dall’articolato essenziale, che contiene la nuova disciplina del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) sostituendo quella precedente - in gran parte prevista dal D.M. 30 settembre 2010 - la quale, incidendo anche sulle precedenti previsioni abrogative ivi previste, non determina la reviviscenza delle fonti normative di rango primario relative al PNRA.

Tale strumento viene ritenuto più agile rispetto al regolamento di delegificazione, previsto dall’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, ma più garantista rispetto al decreto non regolamentare al quale l’articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 – oggetto di espressa abrogazione da parte dell’art. 1, comma 552, più volte citato – rimandava.

Il comma 552 ha, inoltre, previsto una nuova modalità di finanziamento del PNRA, scorporando 23 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), con la finalità di rendere stabili le risorse connesse all’applicazione dei trattati internazionali e di garantire tempestività nell’assegnazione di tale finanziamento che, secondo le disposizioni contenute nell’approvando regolamento, è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell’università e della ricerca.

2. L’articolato.

Il decreto si compone di 9 articoli.

L’articolo 1 contiene le definizioni normative.

L’articolo 2 disciplina il PNRA, elaborato dalla CSNA (Commissione scientifica

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