Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-08-02, n. 202406947

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-08-02, n. 202406947
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406947
Data del deposito : 2 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2024

N. 06947/2024REG.PROV.COLL.

N. 07805/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7805 del 2020, proposto da
Lipu - Associazione Italiana Lega Italiana Protezione Uccelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cinzia Barbetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali presso il M.A.T.T.M., Direzione Generale per il Paesaggio presso il M.I.B.A.C.T., Servizio Ecologia-Ufficio Programmazione, V.I.A. e V.A.S. Area Riqualificazione presso Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

NE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Loiodice, Antonio Palma e Federico Mazzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 1694/2019.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 luglio 2024 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Barbetti Cinzia e Loiodice Isabella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 – L’associazione appellante, con ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale avanti il Tar per la Puglia, ha impugnato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 295 del 22.12.2015 con cui è stata rilasciata la valutazione positiva di compatibilità ambientale (VIA), con prescrizioni del progetto per la realizzazione di un deposito costiero di GP, da costruirsi nel territorio del Comune di Manfredonia.

1.1 - Unitamente a tale atto conclusivo del procedimento di VIA, l’appellante ha impugnato anche i prodromici pareri favorevoli espressi:

- dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS, n. 1614 del 19.8.2014, nonché quelli precedenti (n. 1712 del 13.02.2015 e n. 1895 del 15.10.2015);

- dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. n. 31093 del 10.11.2014;

- dalla Regione Puglia nella seduta del 25.5.2015 (Servizio ecologia - Ufficio programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per l'Attuazione delle opere pubbliche, presso l’Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, recepito con deliberazione di G.R. n. 1361 del 5.6.2015).

2 - L’associazione, a sostegno dell’impugnazione, contesta che il progetto (composto da un gasdotto, opere ferroviarie e serbatoi di deposito) ricadrebbe in una zona di pregio ambientale, inserita nella rete comunitaria “Natura 2000”, di fatto coincidente con le zone SIC/ZPS denominate “Valloni e steppe pedegarganiche”. Ciò avrebbe dovuto comportare una valutazione di compatibilità ambientale negativa.

3 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.

4 – L’associazione ricorrente in primo grado ha impugnato tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.

4.1 – Preliminarmente, considerato l’esito del giudizio come nel prosieguo illustrato, non appare necessario procedere alla riunione del presente ricorso in appello con quello portante Rg. n. 7672/2020. Per le stesse ragioni, non può essere accolta la richiesta di rinvio della trattazione della causa, non sussistendo alcuna ragione ostativa alla decisione della stessa.

5 – Prima di esaminare le singole censure giova ricordare che il ricorso dell’associazione appellante si inserisce in una vicenda, di seguito sommariamente riassunta, già portata all’attenzione del Giudice amministrativo, le cui statuizioni non possono essere rimesse in discussione nel presente giudizio.

Nel 1999 NE S.p.A. (già ISOSAR S.r.l.) ha presentato al MATTM un’istanza di compatibilità ambientale relativa al progetto per la costruzione di un deposito costiero di stoccaggio di G.P.L. nella zona di sviluppo industriale di cui al patto d’area per lo sviluppo industriale del Comune di Manfredonia, in particolare nell’area D3E (ex ID49), collegato al porto di Manfredonia tramite un gasdotto di circa 10 Km e collegato da un raccordo ferroviario, lungo circa 2Km, alla stazione di Frattarolo.

Il MATTM, sulla base dei pareri negativi espressi dalla Commissione per le valutazioni ambientali (n. 387 del 25.10.2000), del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (n. ST/403/1968/99 dei 27.01.2000) e della Regione Puglia (n. 192 del 27.09.2000), in data 22.12.2000, ha emanato decreto DEC/VIA/5673 di dichiarazione negativa di compatibilità ambientale in merito a detto impianto.

Tale decreto è stato impugnato innanzi al Tar per la Puglia che, con la sentenza n. 3456/2001, ha accolto il ricorso annullando il provvedimento ministeriale. Avverso tale sentenza, la Regione Puglia ha proposto appello al Consiglio di Stato che lo ha respinto con la decisione n. 3975/2002. La Regione ha avanzato anche ricorso per la revocazione della predetta sentenza, ma anch’esso è stato rigettato, con la sentenza n. 5499/2003 di questo Consiglio.

NE S.p.A., con separati atti stragiudiziali, datati 16/09/2002 e 2/10/2002, ha invitato il Ministero dell'Ambiente ed il Ministero dei Beni Culturali ad ottemperare alle decisioni del Consiglio di Stato, provvedendo alla emanazione di una positiva pronuncia di compatibilità ambientale del progetto.

Il Ministero dell’Ambiente, in riscontro ai predetti atti stragiudiziali, con nota prot. n.1084/VIA/A.O.13.N del 3 febbraio 2003, ha avviato nuovamente l’istruttoria evidenziando, tuttavia, la necessità di un aggiornamento delle informazioni ambientali, oltre che una nuova pronuncia del MIBACT e della Regione Puglia.

La Commissione di Valutazione dell’Impatto Ambientale si è espressa sul progetto con due distinti pareri positivi n. 601 del 15.07.2004 e n. 643 del 22.12.2004. Diversamente dalla Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale, il MIBACT ha confermato, con nota prot 07.08.403/1295/2005 del 16.02.2005, il proprio pronunciamento negativo in merito al progetto di cui trattasi.

NE S.p.A. ha promosso contro la nota del Ministero ricorso per l’ottemperanza innanzi al Tar per la Puglia che, con la sentenza n. 3751/2004 (confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5123/2009) ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, stante il carattere di autoesecutività della decisione del Consiglio di Stato che non lasciava alle amministrazioni competenti altra possibilità che quella di procedere alla emanazione di una positiva pronuncia di compatibilità ambientale del progetto, senza alcuna rinnovazione del procedimento di V.I.A., previa verifica della mancanza di elementi di fatto o di diritto nuovi e impeditivi.

Infine, a seguito dell’istruttoria tecnica svolta ed acquisito il parere del competente Comitato regionale V.I.A. del 25.05.2015, ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale 10/2011, esaminata e valutata la documentazione progettuale, la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 1361 del 5.06.2015, ha espresso parere tecnico favorevole di compatibilità ambientale, condizionato all’aggiornamento dell’istanza di V.I.A.

5.1 - In riferimento alle ultime pronunce giurisdizionali innanzi citate giova richiamare i seguenti passaggi motivazionali particolarmente significati anche ai fini del presente giudizio:

- il Tar per la Puglia, con la sentenza n. 3751/2004, ha rilevato che il giudicato formatosi sui fatti esaminati ed accertati dallo stesso Tar con la sentenza n. 3456/2001, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3975/2002 (“ e cioè il fatto che gli insediamenti produttivi realizzati nella zona industriale hanno ormai alterato l’ecosistenza; che la vasta area industriale – sulla quale insiste il sito Isosar - non può costituire di certo un habitat appropriato per le specie rare di fauna selvatica e soprattutto che il sito Isosar insiste in un’area di dichiarato modesto pregio ambientale”) vincolano le Autorità statali e regionali nelle loro successive determinazioni. Pertanto, si è affermato che “ il vincolo che da tale giudicato deriva non lasci alle Amministrazioni coinvolte alcun margine di discrezionalità in ordine ai provvedimenti da adottare In sostanza il giudice amministrativo, ritenendo accertate le circostanze di fatto in ordine allo stato dei luoghi per come riportare nel predetto parere, ha affermato che la conclusione a cui si doveva giungere non poteva essere certo quella della pronuncia negativa di compatibilità ambientale dell’opera, ma al contrario, quella della sua compatibilità. Segue da ciò che la pronuncia del giudice di primo grado, confermata in sede di appello, assume efficacia autoesecutiva, immediatamente satisfattiva della pretesa azionata in giudizio e preclude alle Amministrazioni coinvolte l’emanazione di provvedimenti che trovino fondamento in quelli annullati, nonché di atti contrari alle statuizioni contenute nella sentenza Ritiene peraltro che il Collegio che qualora, come nel caso di specie, la

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