Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-04-08, n. 201102182
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Testo completo
N. 02182/2011REG.PROV.COLL.
N. 01587/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2005, proposto dal signor B B, rappresentato e difeso dagli avvocati M C e G P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M C in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, 63;
contro
Il Ministero dell'interno - Prefettura di Torino, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO, Sez. seconda, n. 3888/2004;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno - Prefettura di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2011 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e udito per le parti l’avvocato Gianluca Contaldi, per delega dell'avvocato M C, e l’avvocato dello Stato Paola Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor B B, con il ricorso n. 958 del 2004 proposto al TAR per il Piemonte, ha chiesto l’annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Torino, n. 24968/0000013449000 del 10 ottobre 2003, notificato il 24 aprile 2004, con il quale era stata respinta l’istanza di regolarizzazione di rapporto di lavoro, nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati e consequenziali.
Nel provvedimento impugnato si richiama la presenza di motivi ostativi ai sensi dell’art. 1, comma 8, del decreto legge n. 195 del 2002, convertito con modificazioni nella legge n. 222 del 2002, secondo il contenuto della nota della Questura di Torino ivi indicata, allegata per il solo lavoratore, che a sua volta specificava che a carico del lavoratore risultava una segnalazione “Schengen” emessa dalle autorità tedesche, con scadenza il 22.10.2003.
2. Il TAR, con la sentenza n. 3888 del 2004 pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 26, comma 4, della legge n. 1034 del 1971, ha respinto il ricorso, compensando tra le parti delle spese del giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza del TAR con l’accoglimento del ricorso di primo grado ed il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
4. L’appellante ha dedotto che il provvedimento impugnato non sarebbe sufficientemente motivato, poiché esso non consentirebbe in alcun modo di comprendere quale sia la segnalazione Schengen ostativa, visto anche che egli non sarebbe mai stato in Germania.
Non sussisterebbe peraltro l’obbligo di altri Stati di conformarsi alle determinazioni assunte da uno Stato firmatario dell’Accordo di Schengen e segnalate al relativo sistema informatico (SIS), dovendo invece i detti Stati attivare una procedura di consultazione volta a concordare sulle eventuali difformità di valutazione (che può anche giungere alla cancellazione della segnalazione), per cui si dovrebbe concludere che nella specie, non essendo stata attivata tale procedura, risulterebbe erroneo il diniego automatico della regolarizzazione a seguito della sola segnalazione (si richiama al riguardo l’art. 25 dell’Accordo di Schengen).
5. Il Collegio, nell’udienza del 9 febbraio 2010, in cui la causa è stata trattenuta per la decisione, vista l’asserzione dell’appellante di non essere mai stato in Germania, ha ritenuto preliminarmente necessario, ai fini del decidere, acquisire dall’Amministrazione una relazione redatta a seguito della verifica di tale circostanza, corredata da ogni documentazione, prodotta da fonti ufficiali, nonché dalla difesa del ricorrente, utile a comprovare o meno la detta asserzione, in correlazione alla segnalazione Schengen di cui qui si tratta.
Il Collegio ha conseguentemente disposto che “la richiesta relazione dovrà pervenire alla segreteria della Sezione entro trenta giorni dalla data di comunicazione della presente decisione o da quella della sua notificazione se anteriore”, riservando al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese e rinviando all’udienza del 25 giugno 2010 per il prosieguo.
6. Nell’udienza del 25 giugno 2010 il Collegio, constatato il mancato ricevimento della richiesta relazione di cui al precedente punto 5 e considerata la sua rilevanza ai fini della decisione nel merito, ha deciso di rinnovare l’ordine al Ministero dell’interno, fissando per il deposito il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se antecedente, ferma l’applicazione di quanto disposto dall’art. 116, comma 2, c.p.c., e rinviando all’udienza del 30 novembre 2010 per il prosieguo.
7. Nell’udienza del 30 novembre 2010 il Collegio, rilevato che il Ministero dell’interno-Dipartimento per le liberta civili e l’immigrazione, con la nota n. 6141 del 21 settembre 2010, aveva disposto che la Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo desse seguito agli adempimenti istruttori richiesti e osservato che nulla risultava agli atti del giudizio ad effetto del seguito così richiesto, con l’ordinanza 27 dicembre 2010, n. 498, ha rinnovato l’ordine di trasmettere la relazione suddetta, ha disposto il suo deposito da parte del Ministero dell’interno entro il termine di quarantacinque giorni, decorrente dalla comunicazione della citata ordinanza alla Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo, o dalla sua notificazione se antecedente, ed ha fissato per il prosieguo l’udienza del 22 marzo 2011, restando nel frattempo sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.
8. All’udienza del 22 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio, richiamate le tre precedenti ordinanze istruttorie, rimaste ineseguite e constatato che non è stata depositata la relazione di cui in motivazione, rileva che nessun ulteriore elemento è stato perciò fornito dall’Amministrazione riguardo alla effettiva sussistenza dei presupposti attinenti alla ‘segnalazione Schengen’, posta a base del provvedimento impugnato in primo grado.
Sotto tale aspetto, nel corso del processo e malgrado le ripetute sollecitazioni della Sezione, non è emerso alcun dato idoneo a supportare l’asserzione posta a base del provvedimento impugnato in primo grado, la cui motivazione si è basata sulla ‘segnalazione Schengen’ risultata priva di riscontro.
Pertanto, risulta fondata e va accolta la censura di difetto di motivazione del provvedimento impugnato, riproposta con l’appello in esame.
2. Per quanto considerato l’appello è fondato e deve essere perciò accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento del Prefetto della Provincia di Torino, n. 24968/0000013449000 del 10 ottobre 2003.
Le spese dei due gradi seguono, come di regola, la soccombenza. Esse sono liquidate nel dispositivo.