Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2021-02-08, n. 202100178

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2021-02-08, n. 202100178
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100178
Data del deposito : 8 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00781/2020 AFFARE

Numero 00178/2021 e data 08/02/2021 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 23 settembre 2020




NUMERO AFFARE

00781/2020

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 1423 del 17 aprile 2019, emessa dal comune di Andria, di rigetto dell'istanza di assegnazione in sanatoria di alloggio di e.r.p. sito nel comune di Andria, via -OMISSIS-, nonché della nota dell'Arca Puglia Centrale n. 6436 del 12 marzo 2019.

LA SEZIONE

Vista la relazione del 3 giugno 2020 n. 6075, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture e i sistemi informativi e statistici ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

visto il ricorso, datato 28 agosto 2019;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi;


Premesso:

Il ricorrente, con il ricorso in oggetto, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale n. 1423 del 17 aprile 2019, notificata il 2 maggio 2019, adottata dal comune di Andria di rigetto dell'istanza di assegnazione in sanatoria di alloggio di ERP sito nel comune di Andria, via -OMISSIS-, nonché della nota dell'Arca Puglia Centrale n. 6436 del 12 marzo 2019 relativa all'istruttoria condotta dalla stessa Agenzia.

Il ricorrente rappresenta di aver presentato istanza di assegnazione in sanatoria, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale della Puglia n. 10/2014, dell'alloggio di e.r.p. sito in via -OMISSIS- nel Comune di Andria e che il Settore socio sanitario dello stesso Comune aveva accertato la sussistenza della condizione di particolare disagio socio economico e di necessità di cui al punto b) del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale citata. Tuttavia, in sede di istruttoria svolta dall'Arca Puglia Centrale, veniva riscontrata la mancanza del requisito di cui all'art. 20, comma 3, lett. a), della stessa l. r. n. 10/2014, in quanto non avrebbe dimostrato di occupare l'alloggio da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Pertanto, in data 2 maggio 2019 veniva notificata al ricorrente l’impugnata determinazione dirigenziale n. 1423 del 14 aprile 2019, di rigetto dell'istanza di assegnazione in sanatoria.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I.) Violazione dell'art. 20 della l.r. n. 10/2014, come modificato dall'art. 2 della l.r. n. 50/2014;
eccesso di potere per difettosa e carente istruttoria, erronea presupposizione, travisamento dei fatti, omessa considerazione dì circostanze di fatto, difetto di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta;
violazione del giusto procedimento;
violazione dell'art. 97 della Costituzione.
Il ricorrente sostiene che la legge regionale non richiede, come prova, la residenza anagrafica dalla data utile e, comunque, ritiene di possedere il requisito richiesto dall'art. 20, comma 3, lett. a), per aver occupato l'alloggio, unitamente al proprio nucleo familiare sin dalla fine di novembre 2010, ossia dal momento in cui l’originaria assegnataria, bisognosa di assistenza e cure, lo accolse presso la propria abitazione, come dimostrato da vari fatti e certificazioni. Afferma, inoltre, che il provvedimento sarebbe lesivo della propria sfera giuridica e morale, in quanto, in sede di istruttoria demandata al comune di Andria, il Settore socio-sanitario ha accertato che nella specie "sussiste la condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità, di cui al punto b) dell'art. 20 della l.r. n. 10/2014, giusta interpretazione di cui alla DGR n. 990/2015, per la presenza nel nucleo familiare di figli minori fiscalmente a carico".

Il comune di Andria, con memoria in data 10 giugno 2020, ha rappresentato che l'Arca Puglia ha comunicato di aver accertato l'insussistenza in capo al ricorrente del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 20 della l.r. n. 10/2014. In ordine alla documentazione relativa alla controversia ha affermato quanto segue: “i documenti ufficiali agli atti dell’Arca Puglia Centrale e del comune di Andria hanno date tutte afferenti ad un'epoca successiva rispetto all'8 aprile 2011 (data a cui riferirsi per il calcolo dei tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale, ossia dall'8 aprile 2014). Gli unici documenti contenenti attestazioni in ordine ad una presunta occupazione risalente al 2010 sono delle mere dichiarazioni sostitutive di atto notorio, allegate al ricorso, le quali, oltre ad essere inammissibili nel presente procedimento e tardive, sono inattendibili in quanto provenienti dall’istante e/o da soggetti legati da rapporti di parentela con l’istante medesimo e/o da soggetti non meglio individuati e non hanno alcun valore probatorio nel procedimento in esame”.

Pertanto, con nota prot. n. 25024 del 14 marzo 2019, notificata in data 18 marzo 2019, l'Ufficio casa del comune di Andria ha comunicato al ricorrente, ex art. 10 bis, e. 1, della legge n. 241/90, il preavviso di rigetto dell'istanza di assegnazione in sanatoria e la possibilità di presentare in merito documenti e deduzioni scritte da sottoporre all'attenzione dell'Arca Puglia Centrale. Il Comune rappresenta che l’interessato non ha provveduto a riscontrare detta nota e che non ha presentato, nei termini indicati, controdeduzioni e documenti utili ai fini dell'assegnazione dell'alloggio in questione

Il Ministero ha concluso esprimendo l’avviso che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

Considerato:

Il ricorso si prospetta infondato.

L’art. 20, commi 2 e 3, della l.r. della Puglia 7 aprile 2014 n. 10 ( Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ), stabilisce:

“2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i comuni possono assegnare, al di fuori della graduatoria, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo da nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

3 . Per poter ottenere l'assegnazione dell'alloggio occupato senza titolo, il nucleo familiare deve:

a) occupare l'alloggio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) trovarsi in condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità;

c) impegnarsi al pagamento all'ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale;

d) non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato;

e) non avere condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale.

L'istanza del soggetto interessato alla regolarizzazione della occupazione va inoltrata al comune che emana il provvedimento, previa istruttoria dell'ente gestore, relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), c) e d), e dei servizi sociali dello stesso comune limitatamente, all'accertamento del requisito di cui alla lettera b) ”.

Il signor -OMISSIS- ha avanzato in data 10 gennaio 2019 istanza di assegnazione in sanatoria ai sensi dell’art. 20, comma 2, della l.r. n. 10/2014 per l’alloggio di ERP sito nel comune di Andria, via -OMISSIS-.

L’Ente gestore Arca Puglia, perfezionata l’attività istruttoria di competenza ai sensi del citato art. 20 della l.r. n. 10/2014, ha comunicato al comune di Andria di aver accertato l'insussistenza in capo al ricorrente del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 20 della stessa legge regionale.

Il comune di Andria, sulla base delle predetta risultanza istruttoria, ha adottato il provvedimento impugnato specificando i seguenti motivi:

- “dalla certificazione anagrafica acquisita agli atti e dalla dichiarazione resa dallo stesso sig. L. risulta che occupa l'alloggio in esame da meno di tre anni alla data in vigore della citata L.R e precisamente dal 23/09/2015;

- non è stata allegata alla suddetta istanza, alcuna documentazione probante idonea a dimostrare l'occupazione dell'alloggio di che trattasi da almeno l'8 aprile 2011;
il dato anagrafico su indicato (variazione di residenza dal 23/09/2015) trova conferma anche alla luce della documentata circostanza che il sig. L, solo nell'anno 2014 ha chiesto formale autorizzazione - concessa con D.D. n. 544/2015 - per essere ospitato temporaneamente presso l'abitazione originariamente assegnata alla sig.ra L.C.;
la richiesta di ospitalità temporanea è stata reiterata nel 2016 e nel 2017, con autorizzazione rilasciata sino al 30 giugno 2018;

- l'originario assegnatario, sig.ra L.C., deceduta il 07/02/2018, in occasione dei censimenti anagrafico-reddituale non ha mai comunicato la presenza nel proprio nucleo familiare del sig. L.D.”.

Premesso quanto sopra, non sussiste il lamentato difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento gravato né, quindi, il travisamento e l’omessa considerazione dì circostanze di fatto;
inoltre, l’atto appare immune da evidenti vizi di illogicità.

Peraltro, secondo quanto attestato dall’Amministrazione e da quanto risulta dalla documentazione in atti, il ricorrente non ha nemmeno presentato, nei termini indicati, controdeduzioni e documenti utili in merito al preavviso, ai sensi dell’art. 10 bis, comma 1, della legge n. 241/1990, di diniego dell'istanza di assegnazione in sanatoria. In sostanza, il ricorrente non fornisce prova plausibile di risiedere già dal1'8 aprile 2011 nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, oggetto del ricorso in esame.

In conclusione, il provvedimento impugnato risulta adottato in conformità alla citata normativa regionale e non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 97 della Costituzione, che peraltro viene solo enunciata dal ricorrente.

Di conseguenza, in ricorso va respinto con assorbimento dell’istanza di sospensiva.

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