Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-01-23, n. 201800449
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Pubblicato il 23/01/2018
N. 00449/2018REG.PROV.COLL.
N. 05282/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5282 del 2017, proposto da:
M A, R A, C A, M B, P B, B B, R C, A C, M C, R L C, R C, A D L, C D, A D T, D D, A F, V F, D F, M F, M F, C A F, R A L L, M R L, P L, M A L, M L, S G M, A M, S M, R A M, C M, G N, A P, F S P, G P, A Rguso, Francesca Sbano, Mariella Spadavecchia, Fiordalisa Susco, Arionella Troisi, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Ursini, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Teresa Scaringi, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 07553/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e e degli Uffici Scolastici Regionali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Ursini.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 11512/2016, proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, i docenti in epigrafe indicati hanno, tra l’altro, impugnato l’ordinanza ministeriale n. 241 dell’8 aprile 2016, adottata ai sensi dell’articolo 462, comma 6 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e recante la disciplina del personale docente, educativo ed a.t.a. per l’anno scolastico 2016/2017 attraverso la determinazione delle modalità di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) dell’8-4-2016 per la mobilità 2016/2017 del personale della scuola.
In particolare, essi hanno dedotto l’illegittimità della predetta ordinanza nella parte in cui ha previsto deroghe e posizioni di privilegio e precedenza con disparità di trattamento, lamentando pure che l’intera procedura di mobilità territoriale era stata demandata ad un algoritmo, il cui funzionamento era ed è sconosciuto, il tutto in evidente contrasto con il principio fondamentale secondo cui l’utilizzo dello strumento informatico debba categoricamente essere considerato come servente rispetto all’attività amministrativa.
Hanno, pertanto, evidenziato che, attraverso l’utilizzo del prefato algoritmo, i trasferimenti sarebbero stati disposti senza tenere conto delle preferenze indicate nelle relative domande, senza alcuna motivazione e in difetto della benchè minima trasparenza, rilevando la violazione della legge n. 107 del 2015, degli articoli 1 e 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere.
Il Tribunale Amministrativo per il Lazio, con la sentenza in questa sede appellata ( n. 7553/2017 del 3-7-2017), ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo, affermando, tra l’altro, che non si verte in una fattispecie di procedura concorsuale, ma di rapporto di lavoro già instaurato con l’Amministrazione scolastica, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’articolo 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.
La Sezione – conformemente a quanto da essa già statuito ( cfr., ex multis, sentt. n. 4560/2017, n. 4567/2017, n. 5409/2017,n. 5733/2017) non condivide la declinatoria di giurisdizione pronunciata dal giudice di primo grado e ritiene la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia.
Tanto per le considerazioni che di seguito si svolgono.
Deve in primo luogo essere evidenziato che, al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato concernenti procedure di mobilità (o di inserimento in graduatorie), occorre avere riguardo al criterio del petitum sostanziale dedotto in giudizio.
Pertanto, nel caso in cui oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo e, solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo al soddisfacimento della pretesa del docente ad un determinato trasferimento, al mantenimento della sede o all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento della correlativa pretesa del ricorrente, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, risultando proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo autoritativo.
Al contrario, nel caso in cui l’istanza rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente a un determinato trasferimento, al mantenimento di una determinata sede o all’inserimento nella graduatoria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che potrebbe precludere la sua pretesa, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.
Nel senso della operatività di detto criterio di riparto di giurisdizione in tema di lavoro pubblico privatizzato si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., SS. UU., 15-12-2016, n. 25836).
Orbene, nella vicenda oggetto del presente giudizio risulta impugnata, in via principale e diretta, l’ordinanza ministeriale n. 241/2016, che reca le modalità attuative del piano di mobilità incidenti sulla posizione di decine di migliaia di dipendenti del comparto scolastico.
Questa è, pertanto, un atto di macro-organizzazione, in quanto attiene alla organizzazione degli uffici, ha efficacia generale ed è applicabile all’intero territorio nazionale.
Avverso la stessa vengono dedotte censure relative a vizi del criterio (“meccanismo” o “algoritmo”) in base al quale vengono gestiti i trasferimenti dei docenti, precisandosi che tale algoritmo informatico va ritenuto parte integrante della procedura disciplinata dalla prefata ordinanza ministeriale, atteso che la stessa dispone la presentazione delle domande in forma telematica e prevede la comunicazione delle stesse al SIDI (che è il sistema informativo del M.I.U.R.).
In tale contesto, i singoli trasferimenti, avvenuti nell’ambito di un piano generale per la più corretta e razionale copertura di tutti i posti tuttora vacanti nell’organico delle istituzioni scolastiche, si configurano in termini di meri atti attuativi del suddetto atto di macro-organizzazione, il quale, in via autoritativa, disciplina le modalità di svolgimento della procedura di mobilità in forma telematica, censurate per vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Deve, di conseguenza, ritenersi che nella specie siano configurabili, in capo ai ricorrenti, situazioni di interesse legittimo, le quali sono state azionate in giudizio con il ricorso introduttivo.
Da tanto consegue, in applicazione del criterio del petitum sostanziale, la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia, evidenziandosi pure che tale soluzione si impone anche a garanzia della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, atteso che i ricorrenti rimarrebbero diversamente privati del rimedio dell’annullamento dell’atto generale o normativo che ritengono viziato e che determina l’effetto lesivo del successivo atto meramente attuativo.
Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, dunque, in accoglimento dell’appello ed in riforma della gravata sentenza, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia, con conseguente rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo.
La novità e la peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.