Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-03-21, n. 202402740

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-03-21, n. 202402740
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402740
Data del deposito : 21 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/03/2024

N. 02740/2024REG.PROV.COLL.

N. 06215/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6215 del 2023, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

A – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura per il Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. -OMISSIS-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A, di Regione Lazio e di Ismea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Marco Inigro per delega scritta dell'avv. V V; Gabbriella Vella su delega scritta dell'avv. G C;

Viste le conclusioni delle parti appellate come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto:

- per l’annullamento della nota dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio (A), prot. n. -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, avente ad oggetto la revoca della concessione n. -OMISSIS-, di un bene pubblico di valenza storica(situato vicino -OMISSIS-, eretto per celebrare la battaglia di -OMISSIS- del 312 d.C.), dell’estensione di 20 ettari, che è stato lasciato incolto e non manutenuto dalla concessionaria odierna ricorrente, la quale, a seguito della revoca di concessione, non soltanto non lo ha riconsegnato, ma lo avrebbe altresì lasciato incustodito, contribuendo così all’occupazione abusiva da parte di terzi soggetti;

- per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulle istanze di diffida e messa in mora tese alla conclusione del procedimento amministrativo di dismissione del terreno di proprietà dell’A sito in -OMISSIS-, località -OMISSIS-, con condanna dell’Amministrazione a provvedere, nel termine di trenta giorni, alla conclusione di detto procedimento.

La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.

Il Tar ha ritenuto di accogliere l’eccezione in rito di inammissibilità e tardività del ricorso al Capo dello Stato poi trasposto in sede giurisdizionale ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971.

La comunicazione di revoca della concessione risulta, infatti, essere stata inviata da ARSIAL presso la sede legale della -OMISSIS-, con nota del -OMISSIS-, rimasta in giacenza dal 10 novembre 2015 e quindi restituita al mittente in data 11 dicembre 2015 per compiuta giacenza.

Tale atto amministrativo è stato, dunque, regolarmente comunicato al destinatario, con il decorso del termine di trenta giorni previsto per la giacenza delle raccomandate, a mezzo del rilascio del relativo avviso, sicché esso deve ritenersi regolarmente notificato in applicazione dell’art. 1335 c.c. in combinato disposto con l’art. 40 del d.P.R. n. 655 del 1982 (ai cui sensi le raccomandate, che non sia stato possibile distribuire e non siano state chieste in restituzione dai mittenti, devono esser depositate presso l’Ufficio postale di distribuzione per un periodo di giacenza minimo di trenta giorni).

Ne consegue che, essendosi la comunicazione dell’atto perfezionata al momento della scadenza del termine di compiuta giacenza, ed essendo stata altresì fornita la prova dell’avvenuto recapito, come risultante dall’attestazione del periodo di giacenza della raccomandata presso l’Ufficio postale, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, avendo la ricorrente unicamente impugnato la seconda comunicazione dell’A, di cui alla nota in data -OMISSIS-, con cui la medesima Agenzia, in considerazione dell’assenza di

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