Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-12-06, n. 202310551

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-12-06, n. 202310551
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310551
Data del deposito : 6 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2023

N. 10551/2023REG.PROV.COLL.

N. 03144/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3144 del 2022, proposto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , e l’Università degli Studi G. D'Annunzio - Chieti, in persona del Rettore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

A D, rappresentato e difeso dall'avvocato M D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G R in Roma, Piazza di Campitelli, 2;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 59/2022


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A D;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il Cons. Daniela Di Carlo;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il signor A D ha adito il T.A.R. per l’Abruzzo – sezione staccata di Pescara per ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento col quale la Segreteria studenti dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara ha rigettato la sua istanza di iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Medicina e Chirurgia, avente ad oggetto la richiesta di nulla osta al passaggio/trasferimento al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (classe LM-41) dell’Università di Chieti-Pescara.

Più precisamente, il ricorrente chiedeva all’Ateneo in parola di essere ammesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia anche come studente ripetente o in sovrannumero, in considerazione dei posti disponibili per l’a.a. 2019-2020 ovvero 2020-2021.

L’Amministrazione ha rigettato l’istanza così motivando: “Oltre alle motivazioni riportate nelle premesse del presente verbale, il percorso formativo riconoscibile non comprende tutte le attività previste al primo anno nel piano di studi del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia e pertanto il candidato non è ammissibile ad anni successivi al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. Ciò posto, richiamando la normativa ministeriale e universitaria vigente, ad oggi non risultano posti disponibili nell'ambito delle coorti degli anni successivi al primo per il corso di Laurea richiesto”.

2. Con la sentenza appellata, il Tar ha dato preliminarmente atto della circostanza che la parte ricorrente rinunciava all’impugnazione dei presupposti decreti ministeriali nella parte in cui subordinavano il trasferimento ad anni successivi alla programmazione nazionale della disponibilità dei posti e, sulla restante parte di domanda, ha dichiarato cessata la materia del contendere (compensando le spese di lite), alla stregua del fatto che la parte ricorrente era stata ammessa con riserva a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare; che la medesima, nelle more del giudizio, aveva superato svariati esami del corso di studio, così dimostrando nei fatti ed in modo ancor più specifico la propria idoneità al cui accertamento era deputata la procedura comparativa per l’iscrizione ad anni successivi; che, in ragione del decorso dell’anno accademico e della esigenza di assicurare effettività alla tutela giurisdizionale, doveva oramai ritenersi cessata la materia del contendere essendosi consolidata la posizione della parte ricorrente, in quanto “definitivamente ed irrevocabilmente iscritta a pieno titolo nel corso di laurea che sta

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi