Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-12-28, n. 202211448
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Testo completo
Pubblicato il 28/12/2022
N. 11448/2022REG.PROV.COLL.
N. 02559/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2559 del 2020, proposto dalla società JLM s.r.l., già Progetto Grano s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R M e G R, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2019, n. 8712, non notificata, resa nel giudizio n.g.r. 1801/2019, proposto per l’annullamento e/o la riforma, della sentenza T.a.r. per la Campania - Napoli, Sez. II, 31 luglio 2018 n. 5118/2018,
Visto il ricorso in revocazione con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2022 il consigliere Silvia Martino;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso n.r.g. 91 del 2014, proposto innanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, la società Progetto Grano s.p.a. impugnava, domandandone l’annullamento, la determinazione dirigenziale n. 7665 del 22 ottobre 2013 del Comune di Giugliano in Campania con la quale erano stati annullati in autotutela:
- il verbale di “validazione” del progetto definitivo-esecutivo delle opere di urbanizzazione relative al Piano di lottizzazione ad iniziativa privata denominato “Napoli Oltre”;
- la determinazione dirigenziale di approvazione del suddetto progetto;
- il permesso di costruire.
Veniva formulata, altresì, una domanda di risarcimento del danno, con riserva di quantificazione in corso di giudizio.
1.1. Nella pendenza di tale processo, come riferito dalla stessa ricorrente, le parti mantenevano “ un dialogo costruttivo ” al fine di riavviare il procedimento di verificazione e di validazione del progetto.
La società, pertanto, presentava in data 28 marzo 2014 una nota concernente la “ definizione delle procedure per la verifica, validazione ed approvazione del progetto definitivo opere di urbanizzazione primaria previste dalla Convenzione P.L. Napoli Oltre […] e delle modalità per l’appalto dei relativi lavori ”; il Comune riscontrava tale proposta di accordo procedimentale finalizzata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione con la determina n.356 del 17 aprile 2014.
1.2. In data 6 agosto 2014 la ricorrente depositava il progetto definitivo corredato dagli esiti dei sub-procedimenti di “riverificazione” e di “rivalidazione”; ma il Comune negava l’approvazione con il provvedimento adottato in data 26 maggio 2015, prot. 25757.
Tale diniego forma oggetto del ricorso n.r.g. 3540 del 2015, con il quale veniva contestualmente formulata anche una domanda risarcitoria.
1.3. Poiché il Comune, con il predetto provvedimento di diniego, aveva comunque manifestato la disponibilità a “ verificare e concordare misure alternative ” al fine di adempiere alle prescrizioni della Convenzione urbanistica, la società depositava, in data 28 ottobre 2016, la formale richiesta di riavvio del procedimento, allegando allo scopo due documenti:
-una “relazione tecnica” relativa all’impianto di sanificazione e di smaltimento delle acque nere a mezzo vasche di fitodepurazione;
-il sopravvenuto parere della Soprintendenza Archeologica della Campania prot.7945 del 5 maggio 2016, contenente prescrizioni di carattere operativo ed esecutivo per la localizzazione dei saggi campione.
1.4. Ritenendo di non aver ricevuto tempestivo riscontro a tale istanza, la ricorrente agiva ex art. 117 c.p.a. con il ricorso recante n. r.g. 5685/2016, chiedendo l’accertamento del silenzio-inadempimento.
1.5. Il Comune, in data 3 febbraio 2017, adottava infine la determinazione, comunicata via Pec in data 3 febbraio 2017, con la quale veniva riscontrata l’istanza del 28 ottobre 2016, significando che “ quanto presentato […] non si configura quale progettazione di opera di ingegneria idraulica, redatta da idonea figura professionale e corredata degli elaborati minimi necessari richiesti dalla normativa vigente […]”.
L’Amministrazione ribadiva inoltre che “ in assenza della positiva istruttoria relativa allo smaltimento delle acque non è possibile la valutazione della variante al Piano di lottizzazione […]”, rappresentando contestualmente all’impresa la necessità che venisse presentata “ adeguata progettazione al settore competente ”.
Tale richiesta è stata impugnata con motivi aggiunti al ricorso n. 5685 del 2016, formulando contestualmente anche una domanda di risarcimento del danno derivato alla società dal ritardo del Comune nella conclusione del procedimento avviato con l’istanza del 28 ottobre 2016 e quindi dall’ulteriore rinvio dell’approvazione del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione (cfr. le pagg. 20 e ss. dei suddetti motivi aggiunti).
2. Il T.a.r. per la Campania, con la sentenza n. n. 5118 del 2018, dichiarava improcedibili per difetto di interesse i ricorsi n. 91/2014 e il ricorso principale n. 5685/2016, mentre respingeva i ricorsi n. 3540/2015 e i motivi aggiunti proposti nel ricorso n. 5685/2016, compensando tra le parti le spese di lite.
3. In sede di appello questa Sezione rigettava l’appello e dichiarava inammissibili i motivi aggiunti (presentati in appello), compensando tra le parti le spese di lite.
4. La sentenza, a dire dell’istante, sarebbe affetta da quattro vizi revocatori.
I. Il primo (art. 395, n. 4 c.p.c.) risiederebbe nell’asseritamente errata declaratoria d’improcedibilità del ricorso di primo grado, n.r.g. 91/2014, la quale è stata basata sulla circostanza che la società, in seguito all’adozione della determinazione in data 17 aprile 2014, n. 356, avrebbe presentato un nuovo e distinto progetto definitivo delle opere di urbanizzazione, con ciò addivenendo ad una nuova definizione del proprio assetto d’interessi, la cui tutela sarebbe stata rimessa alla proposizione del successivo giudizio n.r.g. 3540/2015.
II. Il secondo (art. 395, n. 4 c.p.c.) riguarda l’errore in cui sarebbe incorso il giudice, relativamente alla collocazione, nella Convenzione urbanistica, della clausola secondo cui l’autorizzazione allo scarico delle acque bianche e nere della rete fognaria di Via Staffetta sarebbe stata subordinata alla “ realizzazione del raddoppio del canale di adduzione e del potenziamento dell’impianto di sollevamento di Via Madonna del Pantano a servizio del depuratore di Cuma, da parte del Commissario di Governo per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque ”.
III. Il terzo (art. 395, n. 4 c.p.c.) riguarda il mancato esame dell’istanza risarcitoria formulata dalla società sia in seno ai ricorsi introduttivi dei giudizi n.r.g..91/2014 e 3540/2015, sia in seno al ricorso in appello n.r.g. 1801/2019.
IV. Il quarto (art. 395, n. 2 c.p.c.) attiene alla clausola di cui alla lett. G della Convenzione urbanistica stipulata tra le parti in data 4 settembre 2012, la quale sarebbe frutto di falso ideologico. In ragione della suddetta falsità, l’odierna ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale Civile di Napoli apposito giudizio per querela di falso.
4. La società ha infine riproposto i motivi di appello già in precedenza dedotti avverso la sentenza pronunciata in primo grado, al fine di ottenerne, in esito alla fase rescissoria del giudizio di revocazione, la riforma.
5. Si è costituito, per resistere, il Comune di Giugliano in Campania.
6. Si è costituita altresì la società JLM s.r.l., subentrata all’originaria ricorrente a seguito di fusione per incorporazione di quest’ultima.
7. Il Comune ha depositato una memoria conclusionale in data 5 settembre 2022.
8. Nell’ambito della propria memoria conclusionale, depositata in pari data, l’appellante ha avanzato istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. o rinvio in relazione al quarto motivo del ricorso per revocazione.
Il giudizio per querela di falso, sul quale si incentra il quarto mezzo revocatorio, è infatti tuttora pendente essendo stato notificato, in data 2 settembre 2022, atto di appello e citazione per l’annullamento ovvero la riforma della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli Nord, Sez. II civile, 13 luglio 2022, n. 2697/2022 che ha rigettato la querela di falso.
9. Il Comune e la società hanno depositato memorie di replica, rispettivamente, in data 14 settembre 2022 e 15 settembre 2022.
10. Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2022 l’istanza di revocazione è passata in decisione.
11. In via preliminare, per ragioni di ordine logico nonché per la connessione sussistente tra l’esame di tale motivo e l’istanza di sospensione del processo per