Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-04-11, n. 202403304

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-04-11, n. 202403304
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403304
Data del deposito : 11 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2024

N. 03304/2024REG.PROV.COLL.

N. 02171/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2171 del 2023, proposto da L C, F M, rappresentati e difesi dagli avvocati M B, S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca, non costituito in giudizio;



nei confronti

E B, non costituito in giudizio;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 15238/2022


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il Cons. Sergio Zeuli e udito l’avvocato Vincenzo De Michele su delega dichiarata di M B e di S D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La sentenza impugnata ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla parte appellante, ritenendo fondato il motivo che contestava l’illegittima chiusura delle graduatorie di ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, disponendo, in conseguenza, che l’amministrazione debba effettuare una nuova ricognizione di posti, ora per allora, anche tra i soggetti non ricorrenti che potrebbero essere tuttora interessati.

La parte appellante si duole in particolare di quest’ultima prescrizione dettata dalla sentenza, ritenendo che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Per tali ragioni deduce i seguenti motivi d’appello avverso la decisione:

A) DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO (RUBRICATO COME 12 E 13) PER AVERE L’APPELLANTE FRATTANTO SUPERATO GLI ESAMI DEL PERCORSO ACCADEMICO ED ESSERE IN PROCINTO DI CONSEGUIRE IL TITOLO DI LAUREA

B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 34, COMMA 2, C.P.A. OMESSA DELIBAZIONE, OMESSA VALUTAZIONE DI UN FATTO DECISIVO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON

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