Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2021-06-16, n. 202101054

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2021-06-16, n. 202101054
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202101054
Data del deposito : 16 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00640/2021 AFFARE

Numero 01054/2021 e data 16/06/2021 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 16 giugno 2021




NUMERO AFFARE

00640/2021

OGGETTO:

Consiglio di Stato - il Presidente.


Richiesta di precisazioni in ordine al parere del Consiglio di Stato, Sezione I, del 20 gennaio 2021, n. 65;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 18084 del 28 maggio 2021 con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, sull'affare consultivo in oggetto, su richiesta del Segretario generale della Giustizia amministrativa;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere C T;


Premesso:

1. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa, con nota n. 18084 del 28 maggio 2021 ha posto un quesito, con cui vengono richieste precisazioni in ordine al parere della Sezione I n. 65/2021 del 20 gennaio 2021.

Il Segretario Generale chiede che la Sezione I chiarisca: 1) se effettivamente il parere n. 65/2021 si ponga in «contrasto» e, in caso affermativo, sotto qual profilo, con la delibera 1/2018/Cons. della Corte dei conti a sezioni riunite in sede consultiva;
2) se da detto «contrasto» (qualora effettivamente sussistente) o, diversamente, se dai principi enunciati nel predetto parere n. 65/2021 consegua la conclusione esegetica dell’applicazione alla Giustizia amministrativa dei limiti di spesa di cui all’art. 1, commi 590 e ss., della legge n. 160/2019;
in altri termini, se il predetto parere sia circoscritto soltanto alla questione specifica dell’applicazione, o no, alla Corte dei conti (e, quindi, anche al Consiglio di Stato) dell’art. 6, comma 14, del d.l. n. 78/2010 oppure se esso investa anche la diversa questione dell’applicabilità, o no, agli Organi di rilevanza costituzionale, come la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, dell’art. 1, commi 590 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Ritiene la Sezione che debba essere ricostruita sinteticamente la vicenda in questione.

Il parere n. 65/2021 della Sezione I ha riguardato, a sua volta, un quesito posto dalla Corte dei conti, in ordine alle spese per il funzionamento degli organi di rilievo costituzionale.

La Corte dei conti, con nota del proprio Presidente del 28 febbraio 2020, aveva infatti sottoposto al Consiglio di Stato un quesito relativo ad alcune tipologie di spese sostenute dalla medesima Corte, in relazione alla recente abrogazione di alcuni vincoli all’autonomia e flessibilità gestionale e amministrativa. Il Presidente della Corte dei conti ricordava nella nota di trasmissione della richiesta di parere che l’articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ha abrogato a decorrere dal 2020 (in favore degli enti e degli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 - amministrazioni pubbliche secondo elenco ISTAT), una serie di disposizioni limitanti i margini di disponibilità finanziaria per alcune attività. Ricordava inoltre il Presidente della Corte dei conti che l'Allegato A alla citata legge n. 160/2019, esplicativo del menzionato comma 590, nell'indicare alcuni commi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78/2010 soggetti ad abrogazione, ha omesso di citare - lasciandolo, quindi, vigente - il comma 14, concernente, fra le altre cose, forti limitazioni all'acquisto di buoni taxi, strumento ritenuto di grande flessibilità per il supporto logistico-organizzativo delle funzioni magistratuali, soprattutto nelle grandi città sprovviste di efficienti servizi pubblici di linea e in sostituzione degli automezzi di servizio. Evidenziava ancora il Presidente della Corte dei conti che, in considerazione dell'autonomia organizzativa, funzionale, contabile e gestionale riconosciuta alla Corte dall'articolo 4 della legge n. 20/1994 - norma ritenuta diretta attuazione della garanzia costituzionale di indipendenza rispetto al Governo, fissata nel terzo comma dell'articolo 100 Cost. (come evidenziato anche dall'orientamento giurisprudenziale emerso in materia: cfr., ex multis, Corte dei conti, delibere delle Sezioni riunite n. 1/ CONS/ 2018 in data 15 febbraio 2018 e n. 1/DEL/ 2019 in data 13 marzo 2019) – avrebbe potuto ritenersi che, nondimeno, tali disposizioni esulino dall'ambito di diretta e immediata applicabilità alla Corte dei conti, e questo al pari degli altri organi di rilievo costituzionale. E in effetti, continuava a rilevarsi, già il regolamento di organizzazione e funzionamento della Corte dei conti, risalente al 2010, prevedeva - al terzo comma dell'articolo 23 - che "agli uffici della Corte dei conti, ivi comprese le risorse umane e finanziarie, non si applicano i limiti relativi alle pubbliche amministrazioni, fatti salvi i principi generali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni" .

E ad oggi, proseguiva ancora la nota del Presidente della Corte dei conti, dopo che la giurisprudenza ha chiarito la ricorrenza dell'ipotesi di regolamenti "atipici e rinforzati", l'art. 2, comma 2, del vigente regolamento autonomo di amministrazione e contabilità (adottato dal relativo Consiglio di presidenza con delibera n. 82/2019 in data 8 aprile 2019) ha ulteriormente declinato gli ambiti di applicabilità normativa delle disposizioni incidenti sul funzionamento della Corte, affermando che "l'autonomia finanziaria della Corte dei conti, prevista dall' art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si esercita, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici, di coordinamento della finanza pubblica e di programmazione, ottimizzazione, efficienza e trasparenza nell'uso delle risorse, nelle forme e nei modi disciplinati dal presente regolamento autonomo di amministrazione e contabilità. Si applicano, altresì, le disposizioni recate da norme di legge espressamente riferite alla Corte medesima, agli Organi di rilevanza costituzionale ovvero alla Magistratura contabile, nonché ogni altra norma ritenuta compatibile con la sfera di autonomia e indipendenza costituzionalmente riconosciuta all'Istituto" . Il Presidente della Corte dei conti sottolineava quindi che l’ambito soggettivo della norma de qua, pertanto, dovrebbe escluderne l'applicazione ai medesimi organi di rilievo costituzionale: d'altro canto, sulla evidenziata distinzione fra "pubbliche amministrazioni" e Organi della Repubblica, oltre alla giurisprudenza costituzionale richiamata dalle citate delibere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, anche il legislatore, in tempi recenti, ha esplicitamente richiamato la specifica categoria degli "Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale" quando ha voluto estendere ad essi, anche solo in parte, istituti giuridici tipici delle "pubbliche amministrazioni" (si richiama l’esempio dato dall’art. 1, comma 264, della legge n. 145/2008).

Il Presidente della Corte ha chiesto dunque l’avviso del Consiglio di Stato in argomento.

La Sezione, preliminarmente, ha ritenuto necessario che sul quesito della Corte dei conti venisse acquisito l’avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha quindi reso proprio parere interlocutorio n. 990/2020 nell’adunanza del 29 aprile 2020, cui ha fatto seguito il riscontro della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota prot. n. 9559 del 2 ottobre 2020.

La Sezione ha quindi espresso il proprio argomentato parere definitivo n. 65/2021 sul quesito posto dalla Corte dei conti, concludendo che l’art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010, non abrogato dalla legge di bilancio per il 2020, continui a produrre effetti anche nei confronti della Corte dei conti, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2019, n. 160.

3. Con l’odierno quesito, il Segretariato Generale della Giustizia amministrativa – dopo avere premesso che la Corte dei conti e il Consiglio di Stato condividono la natura di Organi di rilevanza costituzionale e che il medesimo Segretariato ritiene, anche sulla base di una interpretazione letterale della legge, che la Giustizia amministrativa sia estranea all’alveo di applicazione soggettiva dei commi 590 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (fatta eccezione per i commi 610 e 611) – ha chiesto – “per una migliore intelligenza e una corretta applicazione dei principi enunciati nel suddetto parere, stanti le potenziali ricadute sul bilancio della Giustizia amministrativa – se esso sia circoscritto, come sembra doversi ritenere, soltanto alla questione specifica dell’applicazione, o no, alla Corte dei conti (e, quindi, anche al Consiglio di Stato) dell’art. 6, comma 14, del d.l. n. 78/2010 oppure se esso investa anche la diversa questione dell’applicabilità, o no, agli organi di rilevanza costituzionale, come la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, dell’art. 1, commi 590 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, invece, sembra doversi escludere”.

Precisa il Segretariato Generale che la necessità di siffatte precisazioni origina, invero, dalla circostanza che il Collegio dei revisori, nella relazione relativa al conto finanziario della Giustizia amministrativa – anno 2020, modificando il diverso orientamento espresso dal medesimo Organo di controllo in sede di esame del bilancio di previsione 2021, ha ritenuto che alla Giustizia amministrativa si applichino i limiti di spesa di cui all’art. 1, commi 590 e ss., della legge n. 160/2019, nonostante i suddetti commi si riferiscano nel loro complesso agli enti vigilati (sono richiamate circolari della Ragioneria generale dello Stato in argomento). In particolare – prosegue il Segretariato Generale - secondo quanto è dato evincere dalla lettura della predetta relazione, la diversa conclusione esegetica alla quale è ora approdato l’Organo di controllo scaturirebbe dal preteso contrasto interpretativo asseritamente insorto medio tempore tra la delibera 1/2018/Cons. della Corte dei conti a sezioni riunite in sede consultiva e il suddetto parere della Prima Sezione del Consiglio di Stato n. 65/2021. Il Collegio dei revisori ha affermato (a pag. 5 della relazione) quanto segue: «Al riguardo si osserva che l'orientamento espresso dalla delibera 1/2018/Cons espresso dalla Corte dei conti a Sezioni riunite in sede consultiva nell'adunanza 15 febbraio 2018, secondo il quale in virtù della specifica natura di organo a rilevanza costituzionale "la Corte dei conti, come il CSM e il Consiglio di Stato resta soggetta alle varie "disposizioni in materia di finanza pubblica" soltanto allorché il medesimo Organo sia esplicitamente menzionato nelle norme di rango legislativo", è stato interpretativamente ritenuto estensibile ad entrambi i tetti di spesa in oggetto, in quanto entrambi riferiti al medesimo perimetro applicativo (art. 1, comma 2, della Legge 196/2009).

Tanto premesso, deve evidenziarsi, tuttavia, che il Consiglio di Stato, con parere n. 65/2021 della Sezione Prima — adunanza del 11 novembre 2020, depositato il 20 gennaio 2021, in difformità rispetto al richiamato orientamento della Corte dei conti a Sezioni riunite (par. 4.3.2), ha ritenuto che "anche gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale concorrono alla spesa pubblica ed al relativo necessario contenimento", con ciò ritenendo applicabili detti limiti anche agli organi di rilevanza costituzionale, quali la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato.

In presenza del richiamato contrasto interpretativo sul perimetro applicativo dell'art. 1 comma 2 della legge 196/2009 e stante la pubblicazione di suddetto parere del Consiglio di Stato solo in data 20 gennaio 2021 il Collegio ritiene necessario che l'Ufficio ragioneria e bilancio della G.A. per l'esercizio 2021 operi un costante monitoraggio in ordine al rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, commi 590 e ss., L. n. 160/2019, sussistendo per l'art. 1, commi 610 e ss., L. n. 160/2019 una espressa deroga normativa di cui al cd. "Decreto sostegni" n. 41/2021, all'art. 42, comma 9, per l'anno in corso.».

Conclude il Segretariato Generale che, alla luce di quanto esposto, occorre che la Sezione I chiarisca: 1) se effettivamente il parere n. 65/2021 si ponga in «contrasto» e, in caso affermativo, sotto qual profilo, con la delibera 1/2018/Cons. della Corte dei conti a sezioni riunite in sede consultiva;
2) se da detto «contrasto» (qualora effettivamente sussistente) o, diversamente, se dai principi enunciati nel predetto parere n. 65/2021 consegua la conclusione esegetica dell’applicazione alla Giustizia amministrativa dei limiti di spesa di cui all’art. 1, commi 590 e ss., della legge n. 160/2019;
in altri termini, se il predetto parere sia circoscritto soltanto alla questione specifica dell’applicazione, o no, alla Corte dei conti (e, quindi, anche al Consiglio di Stato) dell’art. 6, comma 14, del d.l. n. 78/2010 oppure se esso investa anche la diversa questione dell’applicabilità, o no, agli Organi di rilevanza costituzionale, come la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, dell’art. 1, commi 590 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Considerato:

4. La Sezione riconosce la sussistenza dei presupposti di cui alle linee di indirizzo fornite dall’Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa nel parere del 9 aprile 2019, circa la facoltà del Segretario generale della Giustizia amministrativa di sottoporre al Presidente del Consiglio di Stato richieste di parere indirizzate alle sezioni consultive del Consiglio di Stato.

5. La Sezione, a seguito della pubblicazione del parere del Consiglio di Stato n. 65 del 20 gennaio 2021, reso su un quesito specifico, posto dalla Corte dei conti, in ordine alle spese per il funzionamento degli organi di rilievo costituzionale, è chiamata ora a esprimersi su un quesito posto dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa circa l’esatto perimetro delle questioni giuridiche esaminate nel predetto parere.

La Sezione, per una migliore comprensione della questione, ritiene preferibile esaminare in primo luogo l’ultima parte del quesito ad essa sottoposto, con cui, in particolare, è richiesto di precisare se il citato parere n. 65/2021:

- sia circoscritto, come ritiene il Segretariato Generale, soltanto alla questione specifica dell’applicazione, o no, alla Corte dei conti (e, quindi, anche al Consiglio di Stato) dell’art. 6, comma 14, del d.l. n. 78/2010;

- oppure investa anche la diversa questione dell’applicabilità agli Organi di rilievo costituzionale, come la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, invece, il Segretariato Generale ritiene debba escludersi.

5.1 In relazione a tali profili può rilevarsi che, come evidenziato al punto 4.4 del citato parere e per le ragioni ivi diffusamente illustrate, la posizione espressa dalla Sezione riguarda il quesito specificamente posto, relativo alla perdurante applicazione dell’art. 6, comma 14, del d.l. n. 78/2010, e non ha valenza generale. Si precisa, infatti, che: “ Il presente parere affronta, pertanto, il caso di specie, oggetto del quesito, in considerazione delle specifiche caratteristiche del medesimo e che non consentono di inferire conseguenze di carattere generale a fattispecie di segno diverso, quali ad esempio quelle oggetto della menzionata deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 2018 .”.

5.2 Da quanto detto discende che il parere n. 65/2021 non prende posizione circa la questione generale – estranea all’oggetto del quesito - relativa all’applicabilità, o no, agli Organi di rilievo costituzionale, come la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In particolare, l’esame di tale questione, sia in termini generali sia con specifico riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della previsione di cui all’art. 1, comma 590, della citata legge n. 160/2019, era irrilevante ai fini della risposta al quesito della Corte dei conti.

Infatti, la Sezione, una volta acclarato che il menzionato art. 1, comma 590 - nell’elencare all’Allegato A in modo puntuale e inequivoco le norme in materia di contenimento e di riduzione di spesa di cui cessava l’applicazione -, non aveva citato l’art. 6, comma 14, del d.l. n. 78/2010, si è limitata a constatare che, per tale decisivo rilievo, tale disposizione - a prescindere da ogni approfondimento circa il suo perimetro soggettivo di applicazione - non sarebbe stata comunque invocabile per escludere l’applicazione dell’art. 6, comma 14, alla Corte dei conti. In tal senso si è concluso (punto 4.13 del parere) “ che, per le ragioni esposte, l’art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010, non abrogato dalla legge di bilancio per il 2020, continui a produrre effetti anche nei confronti della Corte dei conti, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2019, n. 160 .”.

Vale la pena precisare che, in questo contesto, l’affermazione contenuta al punto 4.9 del parere per cui “ la cessazione dell’applicazione di una serie di norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa, prevista dall’art. 1, comma 590, della legge di bilancio per il 2020, riguarda enti e organismi tra cui il legislatore ha ricompreso inequivocabilmente anche la Corte dei conti ” valeva solo a ricordare che le norme in materia di contenimento e riduzione di spesa di cui l’art. 1, comma 590, dispone le cessazione dell’efficacia – fra le quali, occorre ribadirlo, non era ricompreso il citato art. 6, comma 14 - erano norme che, almeno a partire dal 2012, si applicavano inequivocabilmente anche alla Corte dei conti in quanto organo di rilievo costituzionale, come sottolineato anche al successivo punto 4.10 (“ Le disposizioni sulle riduzioni di spesa di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 78/2010 risultano, pertanto, direttamente applicabili anche alla Corte dei conti, quale organo di rilievo costituzionale ”).

In definitiva, la duplice constatazione, per un verso, della originaria inclusione della Corte dei conti fra i soggetti pubblici destinatari dell’applicazione del citato art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010 e, per altro verso, comunque della mancata menzione di tale disposizione fra quelle abrogate dell’art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, ha, quindi, esaurito l’oggetto dell’indagine della Sezione, senza necessità di esaminare specificamente l’ulteriore questione relativa all’ambito di applicazione del citato art. 1, comma 590 (anche alla stregua di una esegesi sistematica che prendesse in considerazione il perimetro soggettivo dei commi successivi), questione che a questo punto sarebbe risultata in ogni caso ininfluente ai fini della decisione.

6. Passando a considerare la prima parte del quesito sottoposto all’esame della Sezione - con cui si chiede di chiarire: “1) se effettivamente il parere n. 65/2021 si ponga in «contrasto» e, in caso affermativo, sotto qual profilo, con la delibera 1/2018/Cons. della Corte dei conti a sezioni riunite in sede consultiva;
2) se da detto «contrasto» (qualora effettivamente sussistente) o, diversamente, se dai principi enunciati nel predetto parere n. 65/2021 consegua la conclusione esegetica dell’applicazione alla Giustizia amministrativa dei limiti di spesa di cui all’art. 1, commi 590 e ss., della legge n. 160/2019” -, è necessario precisare che il parere n. 65/2021 non solo non si pone in contrasto con la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 1/ CONS/2018 in data 15 febbraio 2018, ma è stato anzi esplicitamente reso in linea con i criteri indicati in tale deliberazione, secondo cui la Corte dei conti è, comunque, soggetta alle varie disposizioni in materia di finanza pubblica quando espressamente indicata dalla legge.

In particolare, la Sezione I, con il parere n. 65/2021, ha sottolineato (cfr. parr. 4.3.2, 4.10 e 4.11) che sia la deliberazione della Corte dei conti del 2018 sia quella del 2019 lasciavano ferma l’applicazione alla Corte dei conti delle disposizioni ad essa espressamente riferite.

Il parere n. 65/2021 si sofferma infatti (v. par. 4.3.2) sulle deliberazioni assunte dalla Corte dei conti, citate nella nota con cui è stato richiesto il parere medesimo. In particolare, la deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/ CONS/ 2018 in data 15 febbraio 2018, resa in relazione alla previsione dell’art. 16, comma 1, della legge n. 196/2009, sulla composizione del collegio dei revisori dei conti, che impone, nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, la presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, affronta la questione della applicabilità di tale disposizione alla Corte dei conti, il cui regolamento di organizzazione prevedeva una diversa composizione (due magistrati e un dirigente della Corte) e a tal fine si diffonde sulle specifiche caratteristiche degli organi di rilevanza costituzionale. Come evidenziato nel parere n. 65/2021, nella “delibera si evidenzia che i regolamenti della Corte dei conti, ben diversi dai regolamenti governativi, sono espressione dell’autonomia propria degli organi di rilevanza costituzionale: potestà regolamentare atipica e rinforzata, produttiva di interna corporis traenti forza direttamente da precetti costituzionali con una formale interposizione del legislatore che – lungi dal fissare principi, criteri e limiti - delega in toto la propria funzione tutoria allo strumento regolamentare di autonomia. E ciò vale – prosegue la delibera - nell’ambito dei diversi presupposti legislativi, tanto per la Corte dei conti quanto per il C.S.M. e il Consiglio di Stato.

Secondo la delibera, le clausole di salvaguardia della legge n. 196/2009 non avrebbero, pertanto, carattere tassativo e dovrebbero sottostare a una interpretazione costituzionalmente orientata, ancor più per la Corte dei conti che sarebbe assistita da un grado maggiore di autonomia e indipendenza rispetto ad altri organi di rilevanza costituzionale”.

In base alla citata delibera, la Corte dei conti – come il C.S.M. e il Consiglio di Stato – sarebbe soggetta alle varie disposizioni in materia di finanza pubblica solo quando espressamente indicata dalla legge.

Similmente, il parere della Sezione n. 65/2021 si sofferma (par. 4.3.3.) sulla deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2019, che ha approvato alcune modifiche al regolamento di autonomia finanziaria, ridenominato nell’occasione “regolamento autonomo di amministrazione e contabilità” e che, ricorda il parere, “costituisce un seguito sostanziale rispetto alla precedente delibera”.

Analogamente, la delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 82 dell’8 aprile 2019, pure citata nella nota della Corte dei conti e nel parere n. 65/2021 della Sezione, reca modifiche al regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte e fa espresso rinvio alla citata delibera del 2018. Come innanzi ricordato l'art. 2, comma 2, del vigente regolamento autonomo di amministrazione e contabilità, adottato dal relativo Consiglio di presidenza con la cennata delibera n. 82/2019 in data 8 aprile 2019, prevede che comunque alla Corte dei conti si applicano […] altresì, le disposizioni recate da norme di legge espressamente riferite alla Corte medesima, agli Organi di rilevanza costituzionale ovvero alla Magistratura contabile, nonché ogni altra norma ritenuta compatibile con la sfera di autonomia e indipendenza costituzionalmente riconosciuta all'Istituto" .

Il parere n. 65/2021 – nel rilevare che “ Risultano, pertanto, soddisfatte le condizioni poste dalla delibera delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2019 per riconoscere la diretta applicabilità di disposizioni legislative all’interno dell’ordinamento della Corte ” (par. 4.10, terzo capoverso) – ha, quindi, esplicitamente sottolineato che la condizione, individuata negli atti della Corte dei conti citati, consistente nella presenza di disposizioni ad essa espressamente riferite o comunque riferite agli Organi di rilevanza costituzionale, era realizzata rispetto alla previsione di cui all’art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010, trattandosi di disposizione della quale (in ragione del rinvio all’elenco oggetto del comunicato dell’ISTAT in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti) era espressamente indicata l’applicazione agli “ organi […] di rilievo costituzionale ”, formula contenuta nell’elenco ISTAT che senz’altro ricomprende anche la Corte dei conti (cfr. parr.

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