Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-03-17, n. 202502183
Rigetto
Sentenza
17 marzo 2025
Rigetto
Sentenza
17 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 17/03/2025
N. 02183/2025REG.PROV.COLL.
N. 05987/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5987 del 2024, proposto dal
CO – Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori, e dal CO LA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati difesi dagli avv.ti Carlo Rienzi e Gino Giuliano e con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Nazionale del CO, in Roma, v.le Mazzini, n. 73
contro
Comune di Civitavecchia (Roma), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Occagna e Silvio Sbragaglia e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia
nei confronti
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Corte dei conti – Procura Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12
Commissione Europea, non costituita in giudizio
ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, non costituita in giudizio
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, non costituita in giudizio
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il LA, Sezione Seconda Bis , n. 7998/2024 del 22 aprile 2024, resa tra le parti sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, R.G. n. 1448/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Corte dei conti – Procura Generale, nonché del Comune di Civitavecchia;
Visti la memoria e i documenti del Comune di Civitavecchia;
Vista la memoria depositata dalla difesa erariale;
Vista la memoria di replica della parte appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l’avv. Mariacristina Tabano in sostituzione dell’avv. Carlo Rienzi e l’avv. Domenico Occagna;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello indicato in epigrafe il CO – Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori e la sua articolazione territoriale CO LA (d’ora in avanti anche solo Associazione) hanno impugnato la sentenza semplificata del T.A.R. LA, Roma, Sez. II- bis , n. 7998/2024 del 22 aprile 2024, chiedendone la riforma.
1.1. La sentenza impugnata ha dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile e per il resto infondato il ricorso con motivi aggiunti proposto dall’Associazione avverso:
- l’ordinanza del Comune di Civitavecchia (RM) n. 68 del 31 gennaio 2024, con cui il Comune ha ingiunto al CO LA lo sgombero dei locali ubicati nell’immobile sito in via Giusti n. 22, che l’Associazione ha avuto in comodato con contratto scaduto il 31 dicembre 2019;
- la delibera della Giunta Comunale di Civitavecchia n. 16 del 4 febbraio 2021, attraverso la quale l’immobile in questione è stato inserito tra i beni patrimoniali indisponibili;
- la nota del Comune di Civitavecchia del 17 settembre 2020, recante intimazione al pagamento delle somme dovute e al rilascio dei locali occupati per l’intervenuta scadenza del comodato;
- la nota del Comune di Civitavecchia del 30 giugno 2022 recate revoca del contratto di comodato dei locali siti in via Giusti n. 22 e invito al CO LA a procedere al relativo sgombero ed alla relativa riconsegna;
- la nota del Comune di Civitavecchia del 18 ottobre 2023 recante la comunicazione della consegna dell’immobile in parola alla ditta aggiudicataria della gara indetta nell’ambito del progetto finanziato con i fondi del PNRR per l’effettuazione dell’intervento volto a destinare l’immobile stesso a centro servizi per le persone senza fissa dimora;
- la nota del Comune di Civitavecchia del 3 novembre 2023 recante diffida al CO LA a rilasciare i locali siti in via Giusti n. 22 entro il termine di dieci giorni dal suo ricevimento;
- le delibere della Giunta Comunale di Civitavecchia n. 232 del 6 dicembre 2022 e n. 261 del 30 dicembre 2022 (concernenti l’intervento da realizzare nell’immobile di via Giusti n. 22), n. 124 del 21 luglio 2022 (di approvazione dello studio di fattibilità dell’intervento in questione), n. 66 del 19 aprile 2023 (di aggiornamento dell’inventario degli immobili di proprietà comunale) e n. 107 del 24 giugno 2022, con l’annesso verbale del 9 giugno 2022 (atti relativi anch’essi al progetto da realizzare nell’immobile di via Giusti n. 22);
- il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 98 del 9 maggio 2022, nella parte in cui reca l’ammissione del Comune di Civitavecchia ai finanziamenti PNRR giusta la delibera della Giunta Comunale n. 124/2022.
1.2. In sintesi, il T.A.R., dopo aver osservato che la parte ricorrente non vanta alcun titolo giuridico idoneo a legittimare l’occupazione da parte sua dei locali di cui si discute:
- ha dichiarato irricevibile la censura mossa contro l’ordinanza di sgombero n. 68 del 31 gennaio 2024 per avere la stessa illegittimamente presupposto la qualificazione dell’immobile occupato come bene patrimoniale indisponibile, giacché tale qualificazione è stata operata dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 16/2021 e n. 66/2023, rispettivamente pubblicate all’Albo pretorio dal 5 al 20 febbraio 2021 e dal 19 aprile al 4 maggio 2023, la cui impugnazione risulta, pertanto, palesemente tardiva (il ricorso introduttivo essendo stato notificato il 12 febbraio 2024);
- ha dichiarato infondate le doglianze volte a lamentare la mancata consultazione dell’Associazione nell’ambito dei procedimenti di modifica di destinazione dell’immobile e di sgombero, la mancata considerazione da parte del Comune del valore sociale della finalità di tutela degli interessi collettivi e diffusi perseguita dall’Associazione stessa e l’ingiusta discriminazione operata a danno di questa, poiché lo sgombero non riguarderebbe gli altri Enti che occupano l’edificio;
- ha altresì dichiarato infondate le censure volte a contestare l’operato del Comune, per non avere lo stesso verificato la permanenza delle finalità di interesse generale perseguite dall’Associazione e, in caso di esito positivo della verifica, rinnovato ad essa la concessione dei locali;
- ha dichiarato inammissibili e irricevibili i motivi aggiunti nella parte in cui parte ricorrente ha con essi prospettato l’illegittimità delle delibere della Giunta Comunale di Civitavecchia n. 232/2022 e n. 261/2022 e del decreto direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022, giacché le suindicate delibere avrebbero illegittimamente approvato il progetto del soggetto ammesso al finanziamento con i fondi del PNRR consentendo l’eliminazione della mensa e delle stanze dedicate all’accoglienza notturna, in contrasto con l’avviso ministeriale n. 1/2022 e con la delibera della stessa Giunta n. 124/2022 (di approvazione del progetto di fattibilità), con il corollario che il finanziamento con i fondi del PNRR concesso al Comune sarebbe illegittimo;
- ha dichiarato irricevibile la doglianza di illegittimità delle delibere di Giunta Comunale n. 16/2021 e n. 66/2023, con cui è stata attribuita natura di beni patrimoniali indisponibili ai locali occupati dalle ricorrenti, tenuto anche conto del fatto che – nota il T.A.R. – la lesività degli atti amministrativi non normativi va riguardata con esclusivo riferimento al momento della loro emissione e non può mai sopravvenire in relazione all’adozione di atti successivi che ad essi si riferiscano;
- ha dichiarato infondata la censura mediante cui era stato contestato che il Comune, con il richiedere nel settembre 2023 il pagamento dei canoni al fine della permanenza nei locali, avrebbe ingenerato un affidamento circa il rinnovo del comodato, nonché la censura di disparità di trattamento (giacché agli altri Enti che occupavano i locali sarebbero state offerte altre sedi, o la possibilità di rientrare nel medesimo immobile dopo l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, mentre tali alternative sarebbero state negate all’Associazione ricorrente);
- infine, ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse, irricevibile per tardività ed in ogni caso infondata la censura con la quale è stata dedotta l’illegittimità della delibera della Giunta Comunale n. 107/2022 e del presupposto verbale della seduta del 9 giugno 2022 (in cui l’immobile di via Giusti n. 22 è stato individuato come destinatario del progetto di “ stazione di posta per persone senza fissa dimora ”) per difetto di motivazione circa le ragioni per le quali solo tale immobile, e non altri, sarebbe idoneo alla realizzazione del progetto, e per le quali il bene è sottratto al CO, associazione del Terzo Settore che persegue fini sociali, senza prospettare alla stessa un’altra sistemazione, ovvero il rientro nei locali dopo la loro ristrutturazione.
2. Nel gravame l’Associazione ha contestato il percorso argomentativo e le statuizioni della sentenza appellata, deducendo i seguenti motivi:
I) error in iudicando in relazione al primo motivo del ricorso introduttivo e al secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti sull’invalidità dell’ordinanza di sgombero in considerazione della natura del bene come appartenente al patrimonio disponibile, eccesso di potere, violazione dell’art. 41 c.p.a., in quanto il T.A.R. sarebbe incorso in errore nel considerare tardiva la