Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-09-21, n. 201504380

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-09-21, n. 201504380
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201504380
Data del deposito : 21 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00738/2015 REG.RIC.

N. 04380/2015REG.PROV.COLL.

N. 00738/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 738 del 2015, proposto da:
B Antonio Quale L.R. Ditta Omnia di B Antonio e C. S.n.c., rappresentato e difeso dall'avv. E B, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Di Mattia in Roma, Via Giuseppe Avezzana N.3;

contro

Comune di Bassano del Grappa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti A C e A M, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, Via Federico Confalonieri 5;

nei confronti di

Milano Assicurazioni;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 01503/2014, resa tra le parti, concernente monetizzazione e conguaglio delle superfici per opere di urbanizzazione secondaria non reperite di cui al piano di recupero denominato "antica manifattura viero"


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bassano del Grappa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2015 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Di Mattia ( in dichiarata sostituzione dell'avvocato Bergamin ) e Reggio D'Aci ( in dichiarata sostituzione dell'avvocato Manzi ) ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il sig. Antonio B nella veste di legale rappresentante della Ditta OMNIA e mandatario della Società Bassano 2001 ha proposto ricorso innanzi al TAR del Veneto avverso la diffida- ingiunzione prot. n.57037 notificata il 27/8/2014 con cui il Comune di Bassano del Grappa ha intimato al medesimo di pagare la somma di euro 117.987,81 a titolo di “ rimanente somma per monetizzazione e conguaglio delle superfici per opere di urbanizzazione secondaria non reperite di cui al piano di recupero denominato “antiche manifatture viero” .

Detta richiesta di pagamento è collegata ai seguenti avvenimenti.

Nel 2004 il sig. B nella citata qualità proponeva al Comune di Bassano del Grappa un piano di recupero denominato antica manifattura viero che veniva approvato con deliberazione consiliare n.68/2006 e i rapporti tra le ditte proponenti e l’Amministrazione erano regolati a mezzo di apposita convenzione urbanistica stipulata in data 19/2/2009 in base alla quale all’art.2 era previsto la corresponsione da parte di ditta OMNIA e Società Bassano 2001 della somma di euro 157.317,10 a titolo di monetizzazione delle superfici per opere di urbanizzazione secondarie di aree non reperite e di conguaglio per verde attrezzato.

La suindicata somma avrebbe dovuto essere versata in quattro rate di importo eguale ( euro 39.329,27) di cui la prima all’atto di stipula della convenzione e le altre entro sei, dodici e diciotto mesi dalla sottoscrizione di detta convenzione, ma soltanto la prima di esse veniva versata nei termini mentre le altre tre rimanevano insolute.

Il Comune ha quindi diffidato con l’atto impugnato il legale rappresentante delle ditte suindicate a versare l’importo dovuto e l’interessato ha impugnato tale determinazione innanzi al TAR per il Veneto, denunciandone la illegittimità sotto vari aspetti.

L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n. 1503/2013 ha respinto il ricorso , ritenendolo infondato.

Il sig. B ha impugnato tale decisum deducendo con un unico articolato motivo il vizio di erroneità della sentenza sotto il profilo della non corretta interpretazione ed applicazione dei principi civilistici applicabili anche alle convenzioni urbanistiche ed, in particolare, degli artt.1256. 1463 e 1375 del codice civile, nonché per motivazione carente e comunque erronea e contraddittoria .

Sostiene in primo luogo parte appellante che la convenzione urbanistica nasce come rapporto causale e sinallagmatico sicchè una volta venuta meno la causa si verifica la caducazione della convenzione e nella specie è intervenuta la confisca delle aree oggetto di Pdr e questo evento farebbe venir meno le obbligazioni contenute nell’atto di convenzione, essendosi concretizzata l’impossibilità per entrambe le parti di dare esecuzione alle prestazioni previste in convenzione.

Altra causa che manderebbe esente dall’adempimento sarebbe costituita dall’avvenuta cessione in favore di altra Società delle aree comprese nel piano di recupero

Inoltre il Comune avrebbe tenuto un comportamento colposo e censurabile, in violazione del principio di correttezza e buona fede oggettiva, tenuto conto che non ha mai verificato se le rate erano scadute o meno ed ha proceduto alla contestazione per cui è causa a distanza di quattro anni dalla prevista scadenza dell’ultima rata, attivandosi così tardivamente e dopo che era intervenuta la confisca delle aree: del colpevole comportamento dell’Amministrazione comunale il TAR non ha tenuto conto, con conseguente erroneità della impugnata sentenza sotto tale profilo.

Si è costituito il Comune di Bassano del Grappa che ha contestato la fondatezza dei motivi dell’appello, chiedendone la reiezione.

La parti hanno poi prodotto, ad ulteriore illustrazione delle loro tesi, apposite memorie difensive anche di replica.

All’udienza pubblica del 7 luglio 2015 la causa è stata introitata per essere decisa.

DIRITTO

L’appello non merita positivo apprezzamento, rivelandosi le osservazioni e prese conclusioni del primo giudice immuni dai profili di erroneità ivi dedotti.

Le censure dedotte dall’appellante con l’unico, articolato motivo, si pongono nei termini così riassumibili:

è venuta meno la causa funzionale della convenzione a suo tempo stipulata per un evento di forza maggiore costituito dall’avvenuta confisca da parte dell’Autorità giudiziaria dei terreni de quibus per cui anche le relative obbligazioni sono venute meno;

la proprietà delle aree ricomprese nel piano di recupero è stata trasferita in capo alla Società I House srl e questo comporta la liberazione dal pagamento di che trattasi delle Società stipulanti la convenzione , la OMNIA e Bassano 2001, cui non è opponibile alcun inadempimento;

il Comune ha tenuto un comportamento colposo attivandosi solo dopo molto tempo dall’avvenuta scadenza dell’ultima rata e tale condotta non è stata minimamente valutata dal TAR.

Orbene, nessuna delle argomentazioni difensive sopra riportate appare condivisibile.

Quanto alla tesi di cui al punto a) parte appellante fa leva su un preteso sopravvenuto difetto della causa funzionale della convenzione a suo tempo stipulata, ma ciò non vale a mandare esente le due Società lottizzanti ( OMNIA e Bassano 2001 ) dall’adempimento integrale delle obbligazioni originariamente assunte in convenzione.

Invero, il fatto che sarebbe venuta meno la possibilità di realizzare l’intervento edilizio per effetto dell’avvenuta confisca dei terreni è circostanza non idonea a determinare l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria a suo tempo assunta posto che :

1) il rapporto di sinallagmaticità tra il Comune e le stipulanti la convenzione urbanistica non si pone tra monetizzazione e conseguimento del titolo edilizio, ma tra monetizzazione e approvazione del piano di recupero;

2) in particolare, l’obbligo di corrispondere le somme a titolo di monetizzazione per aree non reperite è riconducibile all’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione e trova il suo ancoraggio nel momento di approvazione del piano e non già nella concreta possibilità di trasformazione edilizia;

3) le società appellanti una volta spirato il termine per il pagamento dell’ultima rata ( agosto 2010 ) devono considerarsi costituite in mora e ciò impedisce alle medesime di invocare la impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a loro non imputabile ( art.1221 codice civile ), qualificandosi il versamento delle somme per monetizzazione un debito portabile ( art.1219 comma 2 n.3), essendo posti in capo al debitore costituito il rischio di impossibilità sopravvenuta per causa a lui non imputabile ( Cass. Sez. Civ. sez.

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