Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza collegiale 2014-04-09, n. 201401702
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N. 01702/2014 REG.PROV.COLL.
N. 06059/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in opposizione proposto da Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. S C, con domicilio eletto presso Ufficio Di Rappresentanza Regione Campania in Roma, via Poli N. 29;
avverso il decreto presidenziale
n. 1671 in data 22 giugno 2012 che ha dichiarato estinto per perenzione il giudizio
in relazione al ricorso numero di registro generale 6059 del 2002, proposto da:
Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. S C, con domicilio eletto presso Ufficio di Rappresentanza Regione Campania in Roma, via Poli 29;
contro
Muratto Nicolo', rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto presso Avv. L. Napolitano Studio in Roma, via Sicilia 50;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, Sez. III n. 01985/2002, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE GRADUATORIA PERSONALE DI PRIMA QUALIFICA DI DIRIGENTE;
Visto il decreto presidenziale n. 1671 del 22 giugno 2012;
visto il ricorso in opposizione a tale decreto, notificato il 26 giugno 2013 e depositato l’8 luglio 2013;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2014 il Cons. R P e uditi per le parti gli avvocati S C e, nella fase preliminare, l'avv. F. Laudadio, su delega dell'avv. Gherardo Marone;
Visti gli artt. 85, co. 4, 5, e 6 e 87, co. 3, cod. proc. amm.
1.Con il decreto opposto il ricorso in appello in epigrafe specificato è stato dichiarato perento ai sensi della sopravvenuta disciplina transitoria contenuta nell’art. 1 dell’all. 3 del D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.
2. Con atto di opposizione ritualmente notificato la Regione Campania deduce di non aver ricevuto la comunicazione di tale decreto di perenzione e considera irrilevante, ai fini del decorso del termine di cui al comma 2 dell’arti 1 del suddetto allegato, la comunicazione del decreto di perenzione avvenuta per posta elettronica certificata.
3. Giova premettere che, ai sensi dell’art. 136, comma 1, cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera o), del D.L.vo 15 novembre 2011 n. 195, laddove - per l’appunto - si dispone che “i difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E’ onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati”.
La medesima parte opponente rileva che la presunzione di conoscenza delle comunicazioni telematiche di cui al citato art. 136, comma 1, cod. proc. amm., opera soltanto se nell’atto introduttivo del giudizio, ovvero nel primo atto difensivo, la parte ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale essa intende ricevere le comunicazioni relative al processo.
Nel caso di specie la difesa del Comune rimarca di non aver mai indicato la PEC quale mezzo idoneo per la trasmissione nei suoi confronti delle comunicazioni anzidette in quanto tale incombente non era normativamente contemplato ratione temporis all’epoca del deposito dell’atto d’appello.
3.1. Il Collegio ritiene che l’opposizione vada accolta in coerenza con l’indirizzo interpretativo già sostenuto dalla Sezione con le Ordinanze 5216/2013 e 649/2014 (vedi anche sez, VI, Ord.5391/2012).
In occasione di tali pronunce la Sezione ha rilevato che la “comunicazione”, da cui decorre il termine di cui all’art. 1, comma 2 dell’allegato 3 al codice del processo amministrativo … può essere effettuata ai sensi e per gli effetti, di cui all’art. 136 del medesimo cod. proc. amm., solo per i difensori che – rendendo noto nel primo atto difensivo, ai sensi della medesima norma, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di recapito fax – abbiano consapevolmente assunto l’onere di adottare le necessarie cautele, in funzione della presunzione di conoscenza connessa a siffatte forme di trasmissione. Per i difensori che, come nel caso di specie, abbiano proposto ricorso o si siano costituiti in data antecedente all’entrata in vigore del codice, detta presunzione di conoscenza non può ritenersi operante … con conseguente applicabilità dell’art. 37 cod. proc. amm. (cfr. anche in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2012 n. 3909)”.
Va soggiunto, a sostegno di tale opzione ermeneutica, che, ai sensi dell’art. 2, comma 6, dell’all. 2 al D.L.vo 104 del 2010, “la Segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi dell’art. 136, comma 1, del codice o, altrimenti, nelle forme di cui all’art. 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile”, e che – pertanto – esiste nel “sistema” una disciplina sulle modalità di inoltro delle “comunicazioni relative al processo” (cfr. art. 136, comma 1, cod. proc. amm. cit.) che contempla comunque strumenti di inoltro diversi rispetto alla PEC, qualora la parte non abbia prescelto in via espressa quest’ultima modalità.
In definitiva la soluzione ermeneutica esposta, accedendo ad un’interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata, impedisce l’applicazione dello jus superveniens ai giudizi incardinati in un arco temporale nel quale l’obbligo di indicazione dei recapiti di cui all’art. 136 c.p.a. non era vigente e tutela l’affidamento ingenerato in capo alle parti del giudizio in merito alla non estensibilità di modifiche del quadro normativo che regolano una fase processuale già esaurita. A questa stregua si assicura un’esegesi delle disposizioni richiamate coerente con i principi sanciti dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, in materia di effettività della tutela giurisdizionale e di garanzia della piena esplicazione del diritto di difesa.
3.2 In virtù di ragioni di economia processuale il Collegio ritiene che all’accoglimento dell’opposizione consegua la fissazione dell’udienza di merito senza previo rinnovo della comunicazione del decreto di perenzione. Detto rinnovo si appaleserebbe, infatti, ultroneo in quanto la conoscenza del decreto di perenzione è attestata dall’opposizione ritualmente notificata e risulta presentata istanza di fissazione dell’udienza nelle forme di cui al citato articolo 1, comma 2, dell’all. 3 al c.p.a.
Pertanto viene fissata l'udienza di merito per la data del 14 ottobre 2014;