Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2012-06-08, n. 201202240

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2012-06-08, n. 201202240
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201202240
Data del deposito : 8 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03822/2012 REG.RIC.

N. 02240/2012 REG.PROV.CAU.

N. 03822/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3822 del 2012, proposto da:


Dussmann Service S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. U C, F M, D M, con domicilio eletto presso U C in Roma, via dei Monti Parioli N. 48;


contro

Azienda Sanitaria Locale N.2 Savonese, rappresentata e difesa dagli avv. A P, C R, con domicilio eletto presso C R in Roma, viale delle Milizie N. 76;

nei confronti di

Manutencoop Facility Management Spa, rappresentata e difesa dagli avv. A M, F Rzo, Stefano Baccolini, con domicilio eletto presso A M in Roma, via Confalonieri n. 5;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00152/2012, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA disposta da Az. Sanitaria locale con delibera Dir. Gen. 7 marzo 2012 n. 170- RIS.DANNI


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale N.2 Savonese e di Manutencoop Facility Management Spa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2012 il Cons. L A O S e uditi per le parti gli avvocati Corea, Romeo e Manzi;


Considerato che, ad un primo esame, l’ordinanza appellata appare condivisibile;

Ritenuto, infatti, che nella delibera di autoannullamento impugnata l’interesse pubblico a non concludere la procedura di gara è sufficientemente illustrato con riferimento sia alle modalità di apertura in seduta segreta delle buste contenenti l’offerta tecnica sia alle nuove esigenze di omogeneizzare l’erogazione dei propri servizi con quelli del Presidio di Ponente al fine di ottenere la riduzione dei costi complessivi a carico delle Aziende sanitarie regionali.

Rilevato, altresì, che la partecipazione dell’aggiudicataria al procedimento non sarebbe stata determinante, trattandosi della applicazione di un principio di stretto diritto senza contestazione di situazioni di fatto concernenti l’offerta dell’impresa ricorrente.



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