Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-10-20, n. 201604373

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-10-20, n. 201604373
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604373
Data del deposito : 20 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/10/2016

N. 04373/2016REG.PROV.COLL.

N. 10707/2015 REG.RIC.

N. 00647/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10707 del 2015, proposto dalla società Aeroporto Valerio Catullo di Verona s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A Z C.F. ZPPNDR65P15H501F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza di Spagna 15;

contro

Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A B C.F. BTTLSN59C17H501E, S P C.F. PRLSFN69L22H501T, Filippo Pacciani C.F. PCCFPP69D14F839S, Silvia Cossu C.F. CSSSLV81L68I452Y, con domicilio eletto presso Associato Legance - Studio Legale in Roma, via San Nicola Da Tolentino 67;

nei confronti di

Rynair Limited non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Assaeroporti - Ass. It. Gestori Aeroporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Cintioli C.F. CNTFBA62M23F158G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna 32;



sul ricorso numero di registro generale 647 del 2016, proposto dalla società Ryanair Ltd, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Gambuto C.F. GMBSMN74H08H501X, Rosaria Arancio C.F. RNCRSR76C51F258J, Matteo Castioni C.F. CSTMTT76P06L781D, Giannalberto Mazzei C.F. MZZGNL72B27L845G, con domicilio eletto presso Rosaria Arancio in Roma, via Cuboni 12;

contro

Alitalia- Società Aerea Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Cossu C.F. CSSSLV81L68I452Y, A B C.F. BTTLSN59C17H501E, S P C.F. PRLSFN69L22H501T, Filippo Pacciani C.F. PCCFPP69D14F839S, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Legance in Roma, via San Nicola Da Tolentino 67;
società Aeroporto Valerio Catullo di Verona s.p.a. non costituito in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 10707 del 2015:

della sentenza del T.a.r. per il Veneto -Sede di Venezia- n. 1306/2015, resa tra le parti, concernente accesso ai documenti riguardanti l'erogazione dei servizi aeroportuali;

quanto al ricorso n. 647 del 2016:

della sentenza del T.a.r. per il Veneto -Sede di Venezia- n. 1306/2015, resa tra le parti, concernente accesso ai documenti riguardanti l'erogazione dei servizi aeroportuali;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati A. Zoppini, F. Pacciani, F. Cintioli G. Mazzei,;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 1306/2015 il Tribunale amministrativo regionale del Veneto – Sede di Venezia – ha accolto in parte il ricorso proposto dall’odierna parte appellata Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. (d’ora in poi Alitalia) volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso agli atti da essa presentata e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, del c.p.a.

1.1.In punto di fatto Alitalia aveva rappresentato che:

a) essa aveva appreso da fonti giornalistiche che parte odierna appellante società Aeroporto Valerio Catullo di Verona s.p.a. (di seguito AdV)aveva concluso alcuni contratti con Ryanair Limited, ovvero con società ad essa collegate tra cui Airport Marketing Services Limited (di seguito AMS), aventi ad oggetto lo svolgimento di attività promozionali sul sito Ryanair a fronte del pagamento da parte di ingenti somme di denaro e di sconti sul servizio di handling e che detti contratti sarebbero stati assegnati senza il previo esperimento di alcuna selezione e, quindi, in affidamento diretto;

b) ritenendosi gravemente pregiudicata nel caso in cui fosse stata confermata detta eventualità (in quanto essa sarebbe stata illegittimamente sfavorita rispetto ad altre compagnie aeree) anche al fine di far valere nelle sedi competenti le proprie ragioni, con istanza ritualmente depositata aveva chiesto di prendere visione ed estrarre copia di ogni contratto sottoscritto dalla società Aeroporto Valerio Catullo di Verona s.p.a. con AMS e/o Ryanair a partire dal 2006, avente ad oggetto l’erogazione dei servizi aeroportuali e/o la prestazione di servizi di qualsiasi tipo, della corrispondenza, anche elettronica, scambiata con e Ryanair e/o AMS in relazione alla conclusione ed esecuzione di qualsiasi contratto, di ogni documento, provvedimento o comunicazione tra con Ryanair e/o AMS relativo ai contratti in discussione;

c) con il provvedimento impugnato in primo grado le era stato comunicato dalla società Aeroporto Valerio Catullo di Verona s.p.a. il diniego all’accesso, basato sulla asserita mancanza di legittimazione di cui alla legge n. 241/1990, sulla mancanza di collegamento tra l’interesse specifico del richiedente ed il documento richiesto, sull’ asserita finalizzazione della istanza a svolgere un mero controllo sull’operato della P.A. e sulla natura esplorativa della stessa, sulla carenza di interesse derivante dallo stesso oggetto della pretesa ostensiva, sulla sussistenza di dubbi in ordine alla concretezza ed attualità dell’interesse, in quanto fondato su articoli di stampa risalenti al 2012, sulla necessità di tutelare il diritto alla riservatezza nell’ambito delle informazioni commerciali sensibili.

2. Essa aveva quindi impugnato il diniego prospettando numerose censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

3. Le intimate, società Aeroporto Valerio Catullo di Verona s.p.a. e Ryanair Limited odierne appellanti, si erano costituite chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.

4. Il T.a.r. ha parzialmente accolto il ricorso di primo grado, alla stregua delle seguenti considerazioni:

a) ha richiamato la legislazione vigente, ed ha ravvisato un interesse concreto ed attuale di Alitalia collegato ai documenti richiesti;

a1) ciò alla luce dell’orientamento secondo cui l’interesse all’accesso ai documenti doveva essere valutato in astratto, senza che potesse essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale eventualmente proponibile sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso;

b) ha affermato che Alitalia era portatrice di un interesse qualificato, concreto ed attuale all’acquisizione degli atti richiesti, in quanto vettore operante in concorrenza con Ryanair e, quindi, interessato al regolare svolgimento dell’attività commerciale di cui si tratta;

c) ha escluso che la valutazione dell’utilità del documento richiesto ai fini della verifica della sussistenza di una lesione, spettasse all’ente destinatario dell’istanza;

d) ha negato che la domanda d’accesso avesse natura meramente esplorativa ovvero fosse diretta al controllo generalizzato sull’azione amministrativa in quanto essa era relativa ad una specifica tipologia di contratti conclusi con Ryanair o AMS, a partire dal 2006, aventi ad oggetto l’erogazione dei servizi aeroportuali e/o le prestazioni di servizi di qualsiasi tipo, ed era quindi sufficientemente determinata e limitata;

e) ha escluso che potesse ravvisarsi l’asserita prevalenza del “diritto alla riservatezza nell’ambito di informazioni commerciali sensibili”, in quanto tale valore era recessivo rispetto a quello della difesa giudiziale degli interessi commerciali della parte asseritamente lesa da una attività amministrativa;

f) ha quindi disposto l’ostensione dei documenti richiesti ad eccezione della corrispondenza, anche elettronica, scambiata tra il Gestore e Ryanair e/o AMS, relativa alla conclusione o esecuzione dei contratti o comunque, attinente alla fase di negoziazione, per carenza di interesse, in quanto l’interesse della originaria ricorrente era limitato al contenuto dei contratti sottoscritti ed agli eventuali atti ad essi connessi o consequenziali.


Ricorso n. 10707/2015;

La originaria parte resistente rimasta parzialmente soccombente società Aeroporto Valerio Catullo di Verona s.p.a. ha impugnato la detta decisione criticandola sotto ogni profilo e riproponendo alcune delle tesi rappresentata al Tar in primo grado.

Ha in primo luogo ripercorso, anche cronologicamente, la sottesa vicenda (pagg.

1-7 dell’appello) ed ha fatto presente che:

a) Alitalia non era latrice di alcun serio concreto ed attuale interesse a conoscere la documentazione oggetto dell’istanza di accesso disattesa, e comunque, in ogni caso, non aveva né dimostrato né allegato tale interesse in senso all’istanza di accesso né documentato il pregiudizio subito, né tantomeno il nesso di causalità tra danno asseritamente subito e documentazione della quale chiedeva di prendere visione;

b) Alitalia-Sai aveva iniziato ad operare nel 2015, ed alla data di presentazione dell’istanza era scaduto anche l’ultimo contratto stipulato dall’appellante con Ryanair;

c) il diritto alla riservatezza (tutti i contratti stipulati erano muniti di espressa clausola di riservatezza, peraltro) di parte appellante era stato violato senza che la sentenza si fosse soffermata sulla “necessità” e strumentalità di tale violazione ad alcun interesse giuridicamente rilevante vantato dalla originaria richiedente: era stata pertanto violata la prescrizione di cui all’art. 24 comma 7 della legge n. 241/1990;

d) i contratti di promozione turistica erano stipulati dai gestori aeroportuali nell’esercizio della loro attività privatistica di impresa e, pertanto, sottratti all’accesso ex art. 13 c. 14 del dL n. 145/2013 ed ai sensi delle “Linee Guida” emanate dal MIT in attuazione della norma suddetta, inoltre ex art. 213 Tucp (i gestori aeroportuali erano “imprese pubbliche”) i contratti da essi stipulati erano soggetti alla normativa evidenziale soltanto in presenza di strettissimo vincolo di strumentalità (non ravvisabile, ovviamente nei contratti di promozione stipulati con i vettori);

e) i contratti di incentivazione dei vettori erano quindi esclusi dal perimetro applicativo del d. Lgs n. 163/2006 (chè altrimenti non vi sarebbe stata necessità di emanare le “Linee Guida” del MIT) e comunque, essendo state emanate le suddette Linee Guida solo nel 2014, detti contratti, prima del 2 ottobre 2014 erano scevri da alcun onere anche procedurale;

f) essi erano in grado di illustrare strategie imprenditoriali e commerciali ed erano riservati.

2. In data 19.1.2016 l’appellata società Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. si è costituita in giudizio depositando atto di stile

3. In data 26.2.2016 è intervenuta ad adiuvandum la Assaeroporti (Associazione Italiana Gestori Aeroporti) chiedendo di accogliere l’appello per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle prospettate nell’appello principale e ribadendo che i contratti di incentivi ai vettori aerei stipulati dai Gestori di aeroporti integravano attività di impresa, sottratta ad obblighi evidenziali ed alla disciplina in materia di accesso: essi avevano natura privatistica ed erano tutelati dalle norme in materia di protezione della riservatezza (art. 22 comma 1 lett. e della legge n. 241/1990);
i documenti richiesti non erano legati alla attività dei Gestori di aeroporti in qualità di concessionarii.

4. In data 27.9.2016 la Assaeroporti (Associazione Italiana Gestori Aeroporti) ha depositato una memoria ribadendo e puntualizzando le proprie difese.

5. In data 27.9.2016 l’appellata società Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. ha depositato una memoria unica, comune anche agli altri cinque ricorsi in appello vertenti su tematiche analoghe a quelle relative alla causa in esame e chiamati in decisione alla odierna camera di consiglio, nell’ambito della quale, dopo avere ripercorso le vicende che l’avevano condotta a richiedere l’accesso alla documentazione suddetta, ha chiesto di respingere l’appello deducendo che:

a) sebbene la sentenza di primo grado non fosse stata sospesa, e fosse quindi provvisoriamente esecutiva, essa si era sinora astenuta dall’esercitare il proprio diritto di accesso;

b) l’istanza di accesso non era affatto generica, ma specifica e determinata: ed inoltre, la circostanza che taluni contratti fossero scaduti, non rilevava in senso contrario all’ammissibilità della richiesta di accesso medesima, stante la natura risarcitoria della azione esperibile in giudizio ex art. 2600 CC;

c) la richiesta documentazione era indispensabile al fine di potere esercitare il diritto di difesa, ed in senso contrario non poteva rilevare né la natura negoziale dei rapporti sottesi alla documentazione, né non meglio documentate esigenze di riservatezza (comunque recessive);

d) la richiesta (subordinata) avanzata da Ryanair e volta ad ottenere, in ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, l’oscuramento dei dati di natura economica contenuti nella documentazione ostesa, era palesemente inaccoglibile, in quanto l’accoglimento di tale pretesa avrebbe comportato la vanificazione dell’accesso accordato.

6. In data 27.9.2016 l’appellante società Aeroporto Valerio Catullo di Verona s.p.a. ha depositato una memoria ribadendo e puntualizzando le proprie difese.

7. In data 1.10.2016 la Assaeroporti (Associazione Italiana Gestori Aeroporti) ha depositato una memoria di replica ribadendo e puntualizzando le proprie difese.

8. In data 1.10.2016 l’appellante società Aeroporto Valerio Catullo di Verona s.p.a. ha depositato una memoria di replica ribadendo e puntualizzando le proprie difese.

9. Alla odierna camera di consiglio del 13 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.


Ricorso n. 647/2016

La originaria parte resistente rimasta parzialmente soccombente società Ryanair Limited, ha impugnato la detta decisione deducendo censure sostanzialmente coincidenti con quelle prospettate dalla appellante nel suindicato ricorso r.g.n. 10707/2015 cui si è prima fatto riferimento.

In particolare, ha prospettato in via principale tre macrocensure volte a sostenere:

a) la inammissibilità della originaria istanza di accesso per carenza di legittimazione attiva della società originaria istante ed originaria ricorrente di primo grado, per genericità ed indeterminatezza della richiesta, per insussistenza di alcun interesse rilevante;

b) l’assenza di concreti interessi da tutelare in capo alla predetta originaria ricorrente di primo grado;

c) la esclusione oggettiva della documentazione di cui era stata richiesta l’ostensione, in quanto sottesa alla stipula di contratti stipulati dal gestore aeroportuale nell’esercizio dell’attività di impresa e quindi sottratti all’evidenza pubblica ed alla disciplina dell’accesso.

Con una quarta doglianza, proposta in via subordinata, ha sostenuto che, a tutto concedere, il diritto alla riservatezza della originaria controinteressata ed odierna appellante Ryanair avrebbe dovuto essere tutelato attraverso il mascheramento dei dati contenuti nella documentazione richiesta idonei a svelarne gli aspetti commercialmente strategici (prezzo delle prestazioni, volume dei passeggeri garantito, etc): dati, questi, da individuare in contraddittorio con le parti controinteressate.

2. In data 16.2.2016 l’appellata società Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. si è costituita in giudizio depositando atto di stile.

3. In data 29.4.2016 la società Ryanair Limited ha depositato atto di costituzione con nuovo difensore.

4. In data 20.5.2016 il difensore della società Ryanair Limited Avv. Cassar ha depositato dichiarazione di rinuncia al mandato.

5. In data 27.9.2016 l’appellata società Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. ha depositato una memoria unica, comune anche agli altri cinque ricorsi in appello vertenti su tematiche analoghe a quelle relative alla causa in esame e chiamati in decisione alla odierna camera di consiglio, identica a quella depositata nel ricorso r.g.n. 10707/2015.

6. In data 27.9.2016 l’appellante società Ryanair ha depositato una memoria ribadendo e puntualizzando le proprie difese e facendo presente che, in via subordinata, nell’ ipotesi di reiezione dell’appello, si sarebbe dovuto disporre l’oscuramento dei dati sensibili idonei a fornire elementi in ordine alle strategie imprenditoriali della società medesima.

7. In data 30.9.2016 l’appellata società Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. ha depositato una memoria di replica ribadendo e puntualizzando le proprie difese.

8. In data 30.9.2016 l’appellante società Ryanair ha depositato una memoria di replica ribadendo e puntualizzando le proprie difese.

9. Alla odierna camera di consiglio del 13 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.Entrambi gli appelli indicati in epigrafe, in quanto rivolti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti ex art. 96, co.1, c.p.a.: essi sono infondati, nei sensi di cui alla motivazione che segue.

1.1. Preliminarmente il Collegio evidenzia che:

a) a mente del combinato disposto degli artt. artt. 91, 92 e 101, co. 1, c.p.a., farà esclusivo riferimento ai mezzi di gravame posti a sostegno dei ricorsi in appello, senza tenere conto di ulteriori censure sviluppate nelle memorie difensive successivamente depositate, in quanto intempestive, violative del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali (cfr. ex plurimis Cons. Stato Sez. V, n. 5865 del 2015);

b) nell’ambito della presente vicenda processuale sono del tutto inconducenti le disposizioni di leggi e regolamenti regionali in materia di accesso a vario titolo citate, posto che esse ricalcano la disciplina nazionale, a mente della quale verrà esaminata la problematica per cui è causa.

2. Seguendo la tassonomia propria delle questioni (secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015), in ordine logico è prioritario l’esame delle variegate doglianze (che possono essere esaminate congiuntamente, stante la loro intima connessione) con le quali si contesta l’ammissibilità della istanza di accesso e della legittimazione attiva della società odierna appellata a proporla.

2.1. Nessuna delle articolazioni della macrodoglianza persuade il Collegio in quanto:

a) la circostanza che la originaria ricorrente di primo grado Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. fosse stata costituita nel 2015 non rileva in senso negativo alla possibilità di proporre istanza di accesso in quanto:

I) innanzitutto parte della documentazione richiesta faceva riferimento ad un periodo temporale successivo alla data di costituzione (quantomeno con riguardo agli effetti in via teorica producibili in danno dell’appellata dalle intese delle quali si è ipotizzata la conclusione);

II) secondariamente, ed in termini troncanti, la società predetta subentra ad altra società che (trattasi di fatto notorio ex art. 115 comma 2, c.p.c. neppure contestato da alcuno, e quindi ricadente sotto l’usbergo dell’art. 64 comma 2 del c.p.a.) svolge l’attività di vettore aereo sin da tempo assai risalente (ed in ogni caso precedente all’epoca della ipotizzata stipula delle convenzioni negoziali per cui è causa) e certamente, almeno in passato, anche nell’aeroporto gestito dalla società appellante;

b) la originaria ricorrente ha prospettato l’interesse sotteso alla conoscenza della documentazione richiesta, in vista della valutazione della possibilità di proporre una eventuale azione giurisdizionale sulla scorta di un triplice angolo prospettico:

I) sussistenza di violazioni rispetto al prescritto regime evidenziale ed al regime della concorrenza;

II) sussistenza di condotte ascrivibili nel paradigma della “concorrenza sleale” ex art. 2598 n. 3 c.c.;

III) possibile integrazione di condotte ricadenti nel paradigma dei (non consentiti) aiuti di Stato;

c) da quanto suesposto, consegue che:

I)l’eventuale dedotta circostanza che in passato la stessa proponente la richiesta di accesso avesse stipulato contratti del genere di “promozione turistica” o “marketing” in carenza di previa fase evidenziale, non priva l’originaria parte ricorrente dell’eventuale legittimazione ad intraprendere azioni legali nei confronti di altra impresa che di tale condotta si sia, in ipotesi, resa protagonista ( ex aliis : “l'errore eventualmente commesso in alcuni casi non può costringere l'Amministrazione a perseverare nel medesimo errore -cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 gennaio 1976, n. 4 -;
e allo stesso modo, l'eccesso di potere per disparità di trattamento non può fondarsi su precedenti provvedimenti illegittimi, in quanto questi non possono essere invocati per pretendere ulteriori provvedimenti che violino anch'essi la legge -cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 1995, n. 5, Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 1987, n. 212;
Cons. Stato, Ad. Plen., 26 ottobre 1979, n. 25);

II) la nota circostanza (comunque dedotta nell’ambito dell’appello n. 8590/2015 del pari chiamato in decisione alla odierna camera di consiglio e vertente su questione identica a quella oggetto di scrutinio nell’odierno processo) che la Commissione Europea con Decisione C 6838 dell’1.10.2014 abbia escluso la ravvisabilità di “aiuti di Stato” negli accordi di marketing stipulati dalle Società di gestione di scali aeroportuali – Alghero, nel caso di specie- e Ryanair parimenti non elide la legittimazione attiva della originaria ricorrente (ma, al contrario, finisce per confermarla ex adverso , come meglio si chiarirà di seguito);

III) ciò, tenendo in disparte la considerazione che comunque la ammissibilità dell’interesse dedotto non potrebbe essere (sotto il profilo della legittimazione attiva) esclusa sotto il profilo del possibile rilievo delle condotte ex art. 2598 c.c.;

IV) in ultimo, non può negarsi la legittimazione attiva di parte appellata sul rilievo che la stessa, in passato, non avesse manifestato un diretto interesse a stipulare contratti del genere di quelli asseritamente stipulati tra le parti odierne appellanti: invero la tesi esposta dalla originaria ricorrente a supporto della domanda di accesso è ben diversa da quella oggetto della “lettura” prospettata dalla odierne parti appellanti;

d) in sostanza, muovendo da un articolo di stampa pubblicato con grande risalto, si vorrebbero esaminare detti contratti per verificare se gli stessi, simulatamente non abbiano attribuito a Ryanair una utilità maggiore, ed incentivi alla presenza della detta Compagnia nello scalo gestito dall’appellante amministrazione, sotto le mentite spoglie di contratti pubblicitari: se così è, a fronte dell’interesse ipotizzato, la circostanza che la originaria ricorrente non avesse manifestato interesse alla stipula di convenzioni con differenti regolamentazioni economiche non rileva punto;

e) infine, ed in sintesi, il solo interesse a proporre una possibile azione per concorrenza sleale, sorregge l’interesse all’accesso, anche a prescindere dalle puntuali considerazioni di parte appellante in punto di non sussumibilità dei contratti in esame nell’ambito delle procedure evidenziali.

2.2. Quanto alle composite censure secondo cui la domanda di accesso sarebbe stata oggettivamente inammissibile perché generica, ed esplorativa (in quanto proposta al dichiarato fine di valutare se esperire future iniziative giurisdizionali) la tesi delle appellanti collide con l’essenza stessa dell’accesso.

Si rammenta in proposito che già in passato si è condivisibilmente rilevato, che (Cons. Stato Sez. VI, 28-01-2013, n. 511) “la situazione giuridicamente rilevante disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. Con la conseguenza che la legittimazione all' accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto.”.

Al contrario di quanto sostenuto da parte appellante l’accesso “serve” proprio a valutare se una certa azione sia proponibile con successo o meno: è posto a presidio del diritto di difesa, ma è utile -anche in un’ottica complessivamente mirante a deflazionare il contenzioso- ad evitare la proposizione di azioni “al buio”, temerarie, infondate.

Soltanto acquisita una compiuta cognizione di tutte le circostanze sottese a condotte umane, chi se ne senta leso può consapevolmente deliberare se gli è “conveniente” agire in giudizio, la plausibilità ed accoglibilità della propria eventuale domanda, etc.

Non si tratta soltanto di acquisire materiale probatorio: si tratta, a monte di verificare se per caso i dubbi sulla legittimità di una data condotta in realtà non abbiano ragione d’essere (e, quindi, in realtà il sospetto di avere subito un torto sia, in realtà, infondato): in tale ottica, la domanda dell’appellata è:

a) correttamente proposta e fornita di interesse;

b) non volta ad un generico controllo dell’operato dell’amministrazione;

c) relativamente generica, soltanto ma nella misura in cui era generica la conoscenza dei fatti;
l’appellata non sapeva e non sa:

I) se –o meno- contratti siano stati stipulati dalle parti odierne appellanti;

II) con che oggetto;

III) in che circostanze e con quali pattuizioni:

d) la richiesta non implicava la necessità di un'attività valutativa ed elaborativa dell'amministrazione adita e il limite negativo (quello per cui la genericità dell'istanza presentata non consenta l'esatta individuazione degli atti ai quali si chiede l'accesso - ex aliis T.A.R. Napoli, -Campania-, sez. V, 08/02/2010, n. 715-) non appare affatto superato;

e) essa non sembra neppure dettata a meri fini emulativi, stante il rapporto concorrenziale che intercorre tra la originaria istante e la società vettore odierna appellante.

2.2.1. E d’altro canto, la infondatezza di tali prospettazioni censure emerge vieppiù rovesciando il ragionamento delle appellanti: premesso infatti che –nei termini agevolmente evincibili dalla lettura dell’articolo del settimanale versato in atto – ove riscontrate, le notizie di stampa invererebbero condotte potenzialmente lesive per la originaria ricorrente, come potrebbe costei verificarne gli esatti termini se non proponendo l’istanza di accesso?

Ed ancora: sulla sola scorta di tale articolo, può dirsi che la originaria ricorrente avrebbe potuto proporre un’azione giurisdizionale diretta che non rischiasse di incorrere nella inammissibilità per genericità della domanda o, addirittura (laddove le notizie ivi riportate si rivelassero inesatte, infondate, etc) nella condanna per temerarietà?

La risposta è, all’evidenza, negativa: ed a questo punto ove denegato l’accesso, all’appellata non resterebbe che incorrere in detti rischi, o manifestare una acquiescenza rinunciando alla propria difesa: il che è proprio quello che una moderna interpretazione della portata dell’art. 24 della Carta fondamentale impedisce di ritenere legittimo: ed è proprio ciò che la disciplina sull’accesso mira ad evitare che succeda,

2.3. Le richiamate censure preliminari vanno quindi disattese.

2.3.1. Va del pari disattesa ogni considerazione incentrata sulla legittimazione passiva della società gestore dello scalo aeroportuale, in quanto il sicuro rilievo pubblicistico dell’ attività dalla stessa espletata (si veda Consiglio di Stato sez. IV 09 febbraio 2015 n. 661 ) la “neutralità” della forma rivestita dall’ente che tali funzioni esercita, unitamente alla considerazione per cui (Consiglio di Stato, sez. III, 31/03/2016, n. 1261) ” ai sensi del l'art. 22 comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 atti amministrativi soggetti all'accesso sono anche gli atti interni concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale, allo scopo di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
di conseguenza la nozione "documento amministrativo" ricomprende tutti gli atti che siano stati trasmessi o, comunque, presi in considerazione nell'ambito di un procedimento amministrativo, ancorché di natura privatistica, purché correlati ad un'attività amministrativa” escludono la favorevole scrutinabilità di tali argomenti.

3. Nel merito, il consolidato ( ex aliis Cons. Stato Sez. IV n. 326/2016) approdo dal quale occorre muovere è quello secondo il quale la disciplina legale della estensibilità dei documenti amministrativi pone anzitutto - sul piano oggettivo- un rapporto di regola/eccezione, nel senso che la regola è data dall'accesso, mentre le specifiche eccezioni, analiticamente indicate, costituiscono ipotesi derogatorie (la cui ratio che accomuna tali eccezioni è data dall'essere le stesse preordinate alla protezione di dati riservati in possesso dell'amministrazione -la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio alla tutela di interessi superindividuali-, ovvero alla protezione della riservatezza di soggetti terzi).

3.1. Deve altresì rammentarsi che, per costante giurisprudenza amministrativa:

a) non solo l'attività puramente autoritativa, ma tutta l'attività funzionale alla cura di interessi pubblici è sottoposta all'obbligo di trasparenza e di conoscibilità da parte degli interessati, inclusi gli atti disciplinati dal diritto privato (Cons. St., A.P., 22.4.1999, n. 4);
tale avveduta linea interpretativa della giurisprudenza amministrativa che ha inteso in senso estensivo ed evolutivo la portata della normativa in tema di trasparenza è stata confermata in via legislativa dalle modifiche apportate all'art. 23, l. n. 241 del 1990 dalle leggi 3 agosto 1999, n. 265 e n. 15 del 2005, con cui il legislatore si è spinto fino ad iscrivere, agli effetti dell'assoggettamento alla disciplina dell'accesso, tra le P.A. anche i soggetti non pubblici ma che svolgono attività di pubblico interesse;
l'art. 22, lett. d), l. n. 241 del 1990 prevede, espressamente, che i documenti di cui si chiede l'ostensione deve riguardare l'attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale e, coerentemente, la lett. e), dello stesso articolo, prevede che anche i soggetti di diritto privato rientrano tra i soggetti obbligati all'ostensione, anche se limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario;

b) le regole di trasparenza si applicano non solo alle pubbliche amministrazioni in senso stretto, ma anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico, (Tar Bologna, sez. I, 22 gennaio 2015, n. 41 T .A.R. Lecce, sez. II, 10/07/2015, n. 2367) come i concessionari di pubblici servizi, società pubbliche ad azionariato pubblico, etc. (C.d.S., A.P. 5 settembre 2005, n. 5);
è stato, poi, più volte precisato che ciò in quanto l'attività amministrativa, cui si correla il diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, concerne non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità, anche sul versante soggettivo, dall'intensa conformazione pubblicistica (C.d.S., sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7624;
26 gennaio 2006, n. 229;
22 maggio 2006, n. 2959);
del resto anche gli atti disciplinati dal diritto privato rientrano nell'attività di amministrazione degli interessi della collettività e dunque sono soggetti ai principi di trasparenza e di imparzialità, non avendo in tal senso la legge stabilito alcuna deroga o zona franca (così, in passato C.d.S., sez. V, 8 giugno 2000, n. 3253).

3.2. Muovendo da tale principi generali, e passando alla disamina della problematica oggetto dell’appello, ritiene il Collegio di richiamare taluni consolidati approdi della giurisprudenza amministrativa che costituiscono utile supporto per la risoluzione della controversia.

3.2.1. A tal proposito, si evidenzia immediatamente che:

a) sotto un profilo più generale, qualificata giurisprudenza di primo grado ha in passato rilevato che (T.A.R. Roma,- Lazio-, sez. III, 15/05/2012, n. 4381) “anche gli atti dispositivi delle aree aeroportuali devono corrispondere ai principi di trasparenza e buon andamento;
principi che regolano tutta l'attività connotata da rilievo pubblicistico, in quanto tali atti sono direttamente connessi con la gestione del servizio aeroportuale in generale e, più nello specifico, con la destinazione del sedime aeroportuale all'uso da parte dei vettori aerei;
pertanto, tali atti sono suscettibili di costituire richieste di accesso, secondo la disciplina recata con la l. n. 241 del 1990, come successivamente integrata e modificata. Se la normativa enuncia, a livello di principi, la necessità che al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti accedono tutti gli operatori a ciò autorizzati a parità di condizioni, è allora indubitabile la sussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale in capo alle società ricorrenti che vogliono conoscere quali siano le condizioni di accesso al mercato e di esercizio dell'attività di assistenza a terra presso l'aeroporto di Roma — Fiumicino, atteso che tali attività, svolte anche dalle ricorrenti in ambito aeroportuale, si collocano in un ambito concorrenziale e che alle stesse si deve poter accedere a parità di condizioni. La conoscenza delle condizioni di cui gode il vettore aereo che presta anche servizi di handling, oltre che in autoproduzione, in favore di altri soggetti terzi, in concorrenza con le istanti, si pone quale presupposto per la verifica che le regole di non discriminazione siano state rispettate.”;

b) ai sensi dell'art. 705 del codice della navigazione, è preciso compito del gestore aeroportuale di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale (si veda anche T.A.R. Brescia, -Lombardia-, 3/04/2005, n. 317: ai sensi dell'art. 23 l. 7 agosto 1990 n. 241, il diritto di accesso è esercitabile anche nei confronti del soggetto privato gestore di pubblico servizio -nel caso di specie, gestore di aeroporto);
si è detto inoltre (T.A.R. Roma, -Lazio-, sez. III, 08/01/2016, n. 188) che l'art. 705 Cod. Nav., assegna al gestore aeroportuale, tra gli altri, il compito di amministrare e gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato ;
e che (T. A.R. Milano, -Lombardia-, sez. III, 06/05/2015, n. 1108) ciò avviene “ sia al fin di ricavare delle entrate, sia perché la concessione di un bene pubblico costituisce un'occasione di guadagno per il soggetto privato che utilizza tale bene”.

3.2.2. Va altresì rammentato che avveduta giurisprudenza (T.A.R. Roma, -Lazio-, sez. III, 15/02/2013, n. 1692) ha osservato che il soggetto gestore non perde la qualità di imprenditore per il solo fatto di essere assegnatario del sistema aeroportuale tanto che la normativa specifica come risultante del combinato disposto della l. n. 755 del 1973 e della convenzione applicativa, fanno esplicito riferimento alla possibilità per questo di trattenere i proventi rinvenienti dall'esercizio di attività commerciali

3.2.3. Questo Consiglio di Stato poi (sez. III, 31/03/2016, n. 1261 ) ha avuto modo di precisare che “ai sensi del l'art. 22 comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 atti amministrativi soggetti all'accesso sono anche gli atti interni concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale, allo scopo di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
di conseguenza la nozione "documento amministrativo" ricomprende tutti gli atti che siano stati trasmessi o, comunque, presi in considerazione nell'ambito di un procedimento amministrativo, ancorché di natura privatistica, purché correlati ad un'attività amministrativa ma, ai sensi dell'art. 24 comma 6 lett. d), cit. l. n. 241 del 1990, possono essere sottratti all'accesso gli atti che riguardano la riservatezza dell'impresa, con particolare riferimento agli interessi industriali e commerciali”.

3.3. A questo punto, non volendosi discostare dai suindicati principi giurisprudenziali, appare evidente che:

a) è infondata la censura volta a negare l’accesso sulla scorta della “qualità” privata del gestore, in quanto questi svolge attività di interesse pubblico e già da tempo risalente si individua la pubblica amministrazione, ai fini dell'accesso, anche nei soggetti di diritto privato che svolgano attività di pubblico interesse (cfr. sul principio TAR Lazio, Sezione II, 3 novembre 2009, n. 10762);

b) è del pari inaccoglibile quella incentrata sulla natura “privatistica” della documentazione richiesta, poiché essa potrebbe collocarsi al di fuori del perimetro dell’accesso unicamente laddove non sottesa ad una attività che è espressione di pubblico interesse (arg. ai sensi di: T.A.R. Cagliari, -Sardegna-, sez. I, 27/10/2008 n. 1849).

3.4. Il nucleo centrale della causa, riposa invece, nel delicato contemperamento del limite all’accesso rappresentato dalle esigenze di riservatezza dell'impresa, con particolare riferimento agli interessi industriali e commerciali della parte controinteressata.

3.4.1. Ora, è ben noto al Collegio che a più riprese qualificata giurisprudenza amministrativa (tra le tante Cons. Stato, sez. VI 15 marzo 2013, n. 1568;, T.A.R. Roma, -Lazio-, sez. I, 17/09/2013, n. 8309) ha affermato la necessità di una delicata delibazione che contemperi le esigenze sottese all’accesso, con quelle di riservatezza, del segreto commerciale ovvero delle strategie imprenditoriali: ma ciò è avvenuto pur sempre nel solco della affermata prevalenza in via di principio delle ragioni sottese all’accesso, (“ l'accesso informativo è riconosciuto nei limiti di un interesse personale e diretto della parte richiedente, laddove anche l'esigenza connessa all'esercizio del diritto di difesa, se da un lato, può condurre ad attribuire prevalenza — nella logica del bilanciamento dei contrapporti interessi — alle ragioni ostensive rispetto a quelle di riservatezza, del segreto commerciale ovvero delle strategie imprenditoriali, dall'altro, non può in ogni caso superare il necessario presupposto della specifica connessione tra gli atti di cui si ipotizza la rilevanza ai fini difensivi e quelli della procedura rispetto alla quale deve svolgersi l'esercizio del diritto di difesa;
tale dimostrazione, peraltro, deve essere fornita deducendo fatti ed elementi di valutazione che, allo stato della procedura da cui scaturisca l'astratta esigenza difensiva, appaiano oggettivamente connessi ai documenti da ostentare”- T.A.R. Roma, -Lazio-, sez. I, 17/09/2013, n. 8309).

3.4.2. E sembra al Collegio che proprio le ragioni prospettate da parte appellante a sostegno della inammissibità della istanza di accesso (ragioni delle quali, nella prima parte del presente provvedimento si è esclusa la favorevole delibabilità) militino a favore della insussistenza, o al più della recessività, delle prospettate esigenze di riservatezza.

3.4.3. Invero, proprio la circostanza che venga richiesta una documentazione relativa a periodi pregressi, e relativa a fatti e circostanze occorsi anche numerosi anni di distanza (la società richiedente l’accesso ha ben chiarito che la esigenza muove da un particolareggiato articolo di stampa pubblicato esso stesso in epoca ben successiva dai fatti) evidenzia che:

a) la possibile domanda risarcitoria, cui è finalizzata la richiesta non può essere supportata (e a monte non si può neppure verificarne la sussistenza di elementi per proporla) se non attraverso l’ostensione della documentazione richiesta (essa quindi, a fini di difesa, può ben dirsi “indispensabile”);

b) di converso le prospettate ragioni di riservatezza, di tutela del segreto commerciale ovvero di salvaguardia delle strategie imprenditoriali appaiono perciò decolorate, e tali erano pure al momento in cui la domanda fu proposta, riferendosi in massima parte ad accadimenti pregressi;

c) in sintesi, non si vede quale nocumento le parti appellanti possano ricavare alle suindicate posizioni di controinteresse, che forse astrattamente sussistenti non è stato neppure dimostrato che perdurassero sino alla data di proposizione della domanda, anche in considerazione della circostanza che i fatti conseguenza delle ipotetiche condotte di concorrenza sleale almeno in parte si sono da lungo tempo esauriti.

3.5. L’insegnamento della giurisprudenza amministrativa (tra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 15/03/2013, n. 1568) è quello per cui “fuori dalle ipotesi di connessione evidente tra "diritto" all'accesso ad una certa documentazione ed esercizio proficuo del diritto di difesa, incombe sul richiedente l'accesso dimostrare la specifica connessione con gli atti di cui ipotizza la rilevanza a fini difensivi e ciò anche ricorrendo all'allegazione di elementi induttivi, ma testualmente espressi, univocamente connessi alla "conoscenza" necessaria alla linea difensiva e logicamente intellegibili in termini di consequenzialità rispetto alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili. Altrimenti opinando il diritto di difesa diventerebbe una generica formula di unilaterale prospettazione di prevalenza delle esigenze ostensive su ogni altro interesse contrapposto, pur espressamente contemplato dalle disposizioni normative di rango primario e regolamentare come limite legale all'accesso.”: nel caso di specie parte originaria ricorrente ha ben chiarito la finalizzazione della propria richiesta, e la indispensabilità della richiesta documentazione: a questo punto ogni posizione oppositiva del genere di quelle prospettate (sempre in via astratta, si badi e mai con concretezza) appare recessiva.

3.4. Se così è, i riuniti appelli devono essere integralmente disattesi, anche nella prospettazione subordinata avanzata dall’appellante Ryanair, secondo cui si sarebbe dovuta eventualmente ostendere la documentazione con oscuramento dei dati afferenti alle strategie commerciali: la detta tesi subordinata appare genericamente avanzata, ed inaccoglibile nella parte in cui dovesse essere intesa ad escludere l’ostensione laddove le clausole degli accordi eventualmente sottoscritti prevedessero future condotte quale contraccambio di benefici ottenuti..

4.Conclusivamente, con le precisazioni di cui alla parte motiva i riuniti appelli devono essere respinti.

4.1.Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).

4.2.Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

5. Le spese del grado possono essere compensate tra tutte le parti processuali a cagione della particolarità, complessità, e relativa novità delle questioni esaminate.

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