Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-10-06, n. 201604130

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-10-06, n. 201604130
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604130
Data del deposito : 6 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2016

N. 04130/2016REG.PROV.COLL.

N. 03301/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3301 del 2016, proposto da:
Comune di Bresso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R R, G A L, con domicilio eletto presso Massimo Pallini in Roma, via Prestinari, 13;

contro

Società Enel Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati G d V, C C, Carmina Toscano, con domicilio eletto presso G d V in Roma, via A. Bertoloni, 44;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 02213/2015, resa tra le parti, concernente applicazione canone patrimoniale non ricognitorio


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Enel Distribuzione Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Parpaglioni per delega di Rogate e Agapito, e Morra per delega di De Vergottini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso notificato il 4 aprile 2013, Enel Distribuzione s.p.a. ha impugnato l’avviso di pagamento relativo alla “Concessione per attraversamento ed uso della sede stradale” con cui il comune di Bresso le chiedeva a titolo di canone concessorio non ricognitorio per l’anno 2008 la somma di euro 431.856,13 nonché il Regolamento per l’applicazione del canone concessorio non ricognitorio, approvato dal Consiglio comunale di Bresso.

Con motivi aggiunti la società ha impugnato la nota del 21.12.2013 recante la richiesta di pagamento del canone concessorio non ricognitorio per l’anno 2009 pari alla somma di euro 428.414,62.

Nei motivi d’impugnazione Enel Distribuzione s.p.a deduceva la violazione dell’art. 27 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada) nonché l’irragionevolezza della disciplina regolamentare non coordinata con quelle relative alla Tosap e alla Cosap.

2. Si costituiva il comune di Bresso instando per l’infondatezza del ricorso.

3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia dichiarava il difetto di giurisdizione sulle domande d’annullamento delle note contenenti gli avvisi di pagamento in quanto devolute alla giurisdizione civile, e, ritenendo la giurisdizione amministrativa sull’impugnazione del Regolamento, accoglieva il gravame annullandolo.

Il giudice di prime cure, pur ritenendo consentita “l’introduzione del canone concessorio non ricognitorio attraverso la disciplina regolamentare in base all’art. 27 cod. strada”, riteneva l’illegittimità del “Regolamento in quanto non coerente con il quadro normativo complessivo” .

Appella la sentenza il comune di Bresso. Resiste Enel Distribuzione s.p.a..

Alla Camera di consiglio del 22 settembre 2016, deputata alla cognizione della domanda incidentale di sospensione degli effetti della sentenza appellata, la causa, previa comunicazione alle parti, è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

5. Va in limine sgombrato il campo dall’eccezione d’irricevibilità del ricorso per decorrenza del termine d’impugnazione della deliberazione d’adozione del Regolamento del 17 dicembre 20107.

È orientamento consolidato, cui va data continuità, che per i soggetti direttamente incisi dalla deliberazione del Consiglio comunale il termine di decadenza decorre non dalla pubblicazione della deliberazione ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma dalla sua piena conoscenza: nel caso di specie coincidente con la richiesta di pagamento del canone non ricognitorio previsto dal Regolamento (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 12.maggio 2016 n. 1926;
V, 30 maggio 2016 n. 2294).

6. Nel merito, va richiamato l’indirizzo a mente del quale il fatto che il Codice della strada abbia operato un espresso richiamo alla sola sede stradale depone nel senso che l’imposizione di un canone non ricognitorio a fronte dell’uso singolare della risorsa stradale è legittima solo se consegue a una limitazione o modulazione delle possibilità del suo tipico utilizzo;
ma non anche a fronte di tipologie e modalità di utilizzo (quali quelle che conseguono alla posa di cavi e tubi interrati) che non ne precludono ordinariamente la generale fruizione.

In definitiva le ipotesi di utilizzo del sottosuolo della sede stradale che – come nel caso in esame – non impediscano o limitino in alcun modo la fruizione della sede estradale, escludono la legittimità dell’esigibilità di un canone ricognitorio (cfr. Cons. Stato, V, 12.maggio 2016, n. 1926;
30 maggio 2016 n. 2294;
7giugno 2016 n. 2427;
13 giugno 2016 n. 2518).

7. Conclusivamente l’appello va respinto.

8. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio individuabili nel fatto che l’appello è stato proposto prima della conoscenza dell’indirizzo giurisprudenziale richiamato.



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