Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-12-27, n. 201908820

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-12-27, n. 201908820
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201908820
Data del deposito : 27 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2019

N. 08820/2019REG.PROV.COLL.

N. 03152/2019 REG.RIC.

N. 03300/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3152 del 2019, proposto da
A s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati U I, F M e F Z, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;

contro

Infratrasporti Torino s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati G D C, B S e F I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F I in Roma, via Trionfale, 5697;

nei confronti

ICI - Italiana Costruzioni Infrastrutture s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi P, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;
A s.p.a. in concordato, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco A e Luca Agliocchi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco A in Roma, via Udine, 6;



sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3300 del 2019, proposto da
A s.p.a. in concordato in proprio e in qualità di mandataria del R.t.i. con NBI s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco A e Luca Agliocchi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco A in Roma, via Udine, 6;

contro

Infratrasporti Torino s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati G D C, B S e F I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F I in Roma, via Trionfale, 5697;
A s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati U I, F M e F Z, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;

nei confronti

Italiana Costruzioni Infrastrutture s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi P, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;

per la riforma

per entrambi i ricorsi (n. 3152 del 2019 e n. 3300 del 2019):

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (sezione Seconda) n. 00260/2019, resa tra le parti;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Infratrasporti Torino s.r.l., di Italiana Costruzioni Infrastrutture s.p.a., di A s.p.a. in concordato e di A s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2019 il Cons. F D M e uditi per le parti gli avvocati I, S, P e A;

Visto l'art. 36, comma 2, Cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con bando pubblicato il 16 giugno 2018 Infra. To. - Infratrasporti.To. s.r.l. indiceva procedura di gara per l’affidamento dei “ lavori di realizzazione delle opere civili al rustico, delle finiture architettoniche di completamento degli impianti non connessi al sistema – Metropolitana automatica di Torino – Linea 1 – Prolungamento Ovest Cascine Vica – Lotto funzionale 1 – Fermi – Collegno centro – appalto 2/2018 ” per un importo a base di asta di € 62.294.372,37 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

1.1. Il disciplinare di gara, tra i requisiti di qualificazione, richiedeva “ ai sensi dell’art. 84 comma 7 del d.lgs. 50/2016, che il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato in base alla normativa vigente sia di valore positivo. Il requisito dovrà essere dimostrato, in fase di verifica dei requisiti dichiarati, con copia di Bilancio di Esercizio certificato dal Società di revisione. In caso di soggetto gruppo tale requisito è richiesto in capo alla sola Impresa Mandataria ” (art.

4.1 Punto b.1).

1.2. Su richiesta di uno degli operatori concorrenti la stazione appaltante, con il chiarimento n. 12 del 4 luglio 2018, confermava la possibilità di provare il possesso del predetto requisito con “ qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante ”, ivi compresa “ certificazione rilasciata da un revisore legale iscritto al Registro di Revisori Legali attestante che al momento della partecipazione alla gara il patrimonio netto della società concorrente è positivo ”.

1.3. Proponevano offerta, tra gli altri, il R.t.i. – raggruppamento temporaneo di imprese con mandataria Consorzio Valori s.c.a.r.l. consorzio stabile e mandante A s.r.l. e il R.t.i. con A s.p.a. mandataria e NBI s.p.a. quale mandante;
al termine delle operazioni di gara il R.t.i. Consorzio Valori risultava primo graduato.

Il 6 novembre 2018, il R.t.i. primo graduato rappresentava alla stazione appaltante l’esigenza di procedure ad una rimodulazione delle quote di partecipazione ed esecuzione per come originariamente ripartite tra le imprese componenti il raggruppamento per ragioni organizzative interne;
l’istanza era accolta dalla stazione appaltante con nota dell’8 novembre 2018. A s.r.l. partecipava, dunque, con il 92,84% al raggruppamento del quale veniva ad assumere il ruolo di mandataria e Valori s.c.a r.l. con il 7.16% ed assumeva il ruolo di mandante.

1.4. Con determina del 19 novembre 2018, n. 69 Infra.To. disponeva l’esclusione dalla procedura di gara del R.t.i. A per assenza dei requisiti di partecipazione richiesti dal disciplinare di gara. La stazione appaltante, acquisito d’ufficio l’ultimo bilancio di esercizio della A al 31 dicembre 2017 approvato in base alla normativa vigente, ma non corredato dalla Relazione di gestione né certificato da una società di revisione, aveva accertato che il patrimonio netto a tutto il 31 dicembre 2017 era negativo, per un importo di - € 12.657 e che, dunque, risultava assente il requisito di partecipazione previsto dall’art. 4.1, punto b.1 del disciplinare di gara, per l’impresa che all’interno del raggruppamento rivestiva il ruolo di mandataria.

Di conseguenza, per l’assenza del predetto requisito, A non avrebbe potuto assumere il ruolo di mandataria del raggruppamento con l’ulteriore effetto di dover rigettare le giustificazioni presentate nel procedimento di verifica dell’anomalia, presupponenti, appunto, l’apporto esecutivo preponderante di detta società, ora non più conseguibile.

Infine, la stazione appaltante rilevava che, in ragione della rimodulazione delle quote dei partecipanti al raggruppamento, la A assumeva in misura non maggioritaria la quota di lavorazioni afferenti alla categoria scorporabile OG1, in contrasto con quanto disposto dall’art. 83, comma 8, terzo periodo d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il contratto d’appalto era, dunque, definitivamente aggiudicato al R.t.i. A, secondo graduato all’esito delle operazione di gara, con la medesima determina 19 novembre 2018, n. 69.

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (che assumeva Rg. n. 1064/2018) A impugnava il provvedimento di esclusione, nonché, con motivi aggiunti il provvedimento di aggiudicazione al R.t.i. A;
si costituiva A che proponeva ricorso incidentale con il quale contestava alla stazione appaltante di non aver escluso il R.t.i. A anche per incongruità dell’offerta.

2.1. Con ricorso al medesimo Tribunale amministrativo regionale (che assumeva Rg. n. 1118/18) il provvedimento di aggiudicazione era impugnato anche da ICI – Italiana costruzioni infrastrutture s.p.a., mandataria del R.t.i. con Aleandri s.p.a., Monaco s.p.a. e Gimac Holding s.p.a.;
nel giudizio si costituiva A in concordato e Infra.To che concludevano per il rigetto del ricorso.

2.2. Con sentenza, sez. II, 7 marzo 2019, n.260, il Tribunale amministrativo regionale, riuniti i ricorsi, respingeva il ricorso proposto da A e in parte respingeva e in parte dichiarava inammissibili i motivi aggiunti, con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale di A, mentre accoglieva il ricorso di ICI con conseguente annullamento della determina di aggiudicazione definitiva ad A del contratto d’appalto.

3. La sentenza di primo grado è oggetto di due distinti appelli. Propone appello A, nella nota qualità (che ha assunto Rg. n. 3152/19);
nel giudizio si sono costituite A s.p.a., Infra.To s.r.l. e ICI s.p.a.;
le parti hanno depositato memorie ex art. 73 Cod. proc. amm. e A e Infra.To. anche repliche.

Propone appello anche A s.p.a. in concordato (che ha assunto Rg. n. 3300/19);
nel giudizio si sono costituite le medesime parti;
v’è stato deposito di memorie e da parte di A e di ICI anche di repliche.

All’udienza del 29 ottobre 2019 entrambe le cause sono state assunte in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei giudizi ai sensi dell’art. 96, comma 1, Cod. proc. amm., trattandosi di appelli proposti nei confronti della medesima sentenza.

1.1. Va, inoltre, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio formulata da ICI;
secondo l’appellata, avendo A rivolto le sue critiche ad una clausola del disciplinare di gara preclusiva della sua partecipazione – quella in cui era richiesto quale requisito di qualificazione il valore positivo del patrimonio netto nell’ultimo bilancio approvato – essa avrebbe dovuto proporre impugnazione immediata, senza attendere il provvedimento di esclusione.

L’eccezione va respinta in quanto la società, nel suo ricorso, criticava, invero, l’interpretazione che del disciplinare era stata data dalla stazione appaltante, prospettandone una propria in grado di consentirle la partecipazione.

Come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza, in presenza di disposizioni della legge di gara suscettibili di diversa interpretazione, è irragionevole figurare un onere di loro immediata impugnazione per il solo fatto che, già al momento della pubblicazione del bando, possa essere prospettabile un'interpretazione lesiva di interessi. Ciò significherebbe imporre a pena di decadenza di agire in giudizio quando non è ancora certo al ricorrente stesso l’interesse a ricorrere. Del resto, ben potrebbe accadere, in una tale situazione, che la commissione giudicatrice, durante la procedura, aderisca all'interpretazione auspicata delle clausole, facendo così venir meno ogni ragione di contestazione (Cons. Stato, V, 18 ottobre 2017, n. 4812;
V, 30 giugno 2003 n. 3866).

2. In ordine logico va esaminato per primo l’appello di A s.r.l..

2.1. Con il primo motivo censura la sentenza di primo grado per “ Erroneità e contraddittorietà della sentenza del TAR nella parte in cui rigetta il 2°motivo del ricorso A ed il complementare 4° motivo (dedotto con motivi aggiunti) afferenti la non idoneità di A quale capogruppo per via della pretesa mancanza del requisito del “patrimonio netto positivo” e, per tale via, la non congruità dell’offerta dell’Ati, presupponente la posizione di capogruppo (e le relative quote di partecipazione dell’Ati) di A.

Si duole l’appellante della reiezione del secondo motivo di ricorso e del quarto motivo articolato con motivi aggiunti;
con il secondo motivo era contestato il provvedimento di esclusione per non aver la stazione appaltante considerato che, contestualmente all’approvazione del bilancio del 2017, aveva disposto un incremento di capitale, tale da rendere il suo patrimonio netto, come risultante dalla delibera di approvazione del bilancio ed aumento di capitale, di valore positivo.

Aggiungeva la società nel medesimo motivo di ricorso che la condotta della stazione appaltante era censurabile anche per aver disatteso quanto da essa stessa precisato con il chiarimento n. 12, vale a dire che mezzo di prova del valore positivo del patrimonio netto potesse essere anche una certificazione proveniente da revisore legale, con conseguente termine di riferimento per il possesso del requisito alla data di presentazione delle domande di partecipazione;
condizioni entrambe rispettate dalla società.

Nel quarto motivo aggiunto, infine, era imputato alla stazione appaltante di non aver attivato il soccorso istruttorio, anche alla luce del bilancio infraannuale (al 23 luglio 2018, data di partecipazione alla procedura) redatto dalla società proprio per la procedura di gara.

2.2. Il giudice di primo grado respingeva le esposte censure con il seguente ragionamento:

- la ragione dell’esclusione, a prescindere dalle prospettazioni difensive delle parti in causa, risiedeva non tanto dell’adeguatezza o meno della documentazione esibita da A, quanto nella mancanza sostanziale del requisito prescritto dalla legge di gara correttamente interpretata, vale a dire il patrimonio netto positivo alla data del 31 dicembre 2017, irrilevante essendo la ricapitalizzazione effettuata contestualmente all’approvazione del bilancio, poiché la ricostruzione del patrimonio, necessaria per evitare la fase liquidatoria dovuta all’azzeramento del patrimonio, non era in grado di cancellare il dato storico del patrimonio negativo alla chiusura dell’esercizio;

- alla luce della legge di gara, e, prima ancora, dell’art. 84, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016, il dato del patrimonio netto positivo andava accertato alle fisiologiche scadenze di approvazione dei bilanci, non potendosi ritenere sufficiente che fosse presente alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
il bilancio, infatti, costituisce un dato “ significativo ” della condizione patrimoniale della società se redatto nel rispetto delle scadenze di legge (art. 2364 c.c.) e delle previsioni dello statuto societario, così da fotografare l’andamento annuale della società e, dunque, un dato temporale significativo;

- l’espressione “ all’epoca in cui partecipa alla gara ”, contenuta nella disposizione del codice dei contratti pubblici richiamata, come pure nel chiarimento reso dalla stazione appaltante, va intesa nel senso che il dato deve essere espresso da valori di bilancio i quali, in coerenza con la normativa di riferimento, risultino coevi al periodo di gara;
detto altrimenti, con la predetta espressione si intendeva far riferimento all’ultimo bilancio approvato secondo le cadenze di legge e di statuto;

- irrilevante era, infine, la possibilità di dimostrare il possesso del requisito richiesto mediante eventuale documentazione “ equivalente ” ad un bilancio certificato da società di revisione, poiché equivalenza della documentazione non significava possibilità di scegliere il dato da documentare, che restava il risultato economico del periodo finanziario “coevo”, cioè immediatamente precedente, nel rispetto delle cadenze di legge, al periodo di gara.

2.3. La critica dell’appellante si appunta, innanzitutto (punto 1.2.1.), sull’interpretazione dell’espressione “ all’epoca cui partecipa ad una gara di appalto ” quale momento temporale rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito del patrimonio netto positivo;
a suo dire, l’ “ epoca ” di partecipazione avrebbe inizio “ dal momento ” della presentazione della domanda di partecipazione per continuare, poi, in gara e, infine, nell’esecuzione del contratto, in coerenza con il principio, valevole per tutti i requisiti partecipativi, del possesso necessario dal momento iniziale della fase partecipativa e fino alla chiusura della fase esecutiva del rapporto.

Nel caso di specie, pertanto, il patrimonio netto sarebbe dovuto essere positivo alla data del 23 luglio 2018, quale che fosse la data di approvazione del bilancio, pena l’assegnazione ad esso di una illogica funzione temporale retrospettiva, ove, invece, la dotazione patrimoniale positiva, per sua natura e per le sue finalità, deve proiettarsi necessariamente nel futuro.

2.3.1. Seconda ragione di critica (punto 1.2.2.) è l’erronea interpretazione del concetto, impiegato dal disciplinare di gara, di “ ultimo bilancio approvato ”, da intendere, a dire dell’appellante, come “ documento informativo societario quale risultante non solo dal progetto di bilancio redatto dagli amministratori, ma dall’approvazione deliberativa assembleare ” che costituisce tutt’uno con il bilancio stesso;
sarebbe errato, pertanto, ritenere l’ultimo bilancio approvato (al 31 dicembre 2017) contenente un dato di patrimonio netto negativo, poiché il documento contabile andava letto unitamente alla delibera assembleare del 5 giugno 2018, ove non solo erano ripianate le perdite, ma era doppiamente ricapitalizzata la società attraverso la compensazione di parte di preesistenti debiti infruttiferi verso i soci (per € 100.000,00), nonchè mediante imputazione a capitale (o meglio a “ Conto futuri aumenti di capitale sociale ”) di riserva di versamenti tracciabili (per € 150.000).

2.3.2. Ribadisce, infine, l’appellante (punto 1.2.3.), pure ammettendo la correttezza della decisione di primo grado sul punto, che il bilancio non può essere inteso quale esclusivo mezzo di prova del requisito richiesto, poiché dalla lettura combinata degli artt. 84, comma 7, e 86, comma 4, d.lgs. n. 50 cit. si evince che il requisito del patrimonio netto positivo possa essere comprovato con “ qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante ”, ed allora, anche da una certificazione rilasciata da un revisore legale iscritto al Registro dei revisori legali, come, peraltro, riconosciuto da Infra.To nel chiarimento reso su richiesta dello stesso raggruppamento.

3. Il motivo è infondato;
la sentenza di primo grado merita conferma sia pure con le precisazioni che seguono.

3.1. Preliminarmente occorre precisare che costituisce circostanza di fatto non contestata la sussistenza nell’ultimo bilancio approvato dalla A, alla data del 5 giugno 2018 ma riferito all’esercizio finanziario concluso al 31 dicembre 2017, del dato del patrimonio netto negativo;
allo stesso modo non è contestato che alla data di presentazione della domanda di partecipazione, il 23 luglio 2018, il patrimonio netto della società avesse valore positivo, tanto essendo stato accertato da revisore legale qualificato.

3.2. Premesso quanto sopra, può dirsi con l’atto di appello è posta la questione della corretta interpretazione dell’art. 84, comma 7, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ove è stabilito che le stazioni appaltanti (per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro) possono richiedere requisiti di qualificazione aggiuntivi rispetto a quelli dell’art. 83, e, precisamente, quanto alle capacità economico finanziarie, “ parametri economico finanziari significativi … da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell’impresa concorrente all’epoca in cui partecipa ad una gara di appalto ”;
in particolare, l’appellante richiede di fornire l’esatta interpretazione del riferimento normativo all’ “ epoca in cui partecipa ad una gara di appalto ” quale momento rilevante ai fini della verifica dell’esposizione finanziaria dell’impresa.

3.2.1. Ritiene il Collegio che all’espressione utilizzata dal legislatore – requisito di capacità economico finanziario riferito “ all’epoca in cui partecipa ad una gara di appalto ” – non possa attribuirsi un significato univoco, poiché il dato temporale, per essere connesso al requisito di qualificazione richiesto, è destinato a variare in dipendenza della tipologia di requisito stesso;
e ciò spiega la scelta legislativa di una parola, “ epoca ” appunto, apparentemente impropria, o, quanto meno, generica, ma, invece, funzionale a calibrare il “ tempo ” al “ fatto ” secondo gli obiettivi della stazione appaltante.

Il legislatore, infatti, per la particolare rilevanza degli appalti in esame (di lavori superiori ai 20 milioni di euro), ha rimesso alle stazioni appaltanti di richiedere agli operatori economici partecipanti un qualsiasi “ parametro economico - finanziario significativo ” dimostrativo dell’esposizione finanziaria dell’impresa che conforti sulla capacità della stessa di far fronte agli importanti impegni, anche di carattere finanziario, imposti dall’esecuzione di un contratto di appalto di rilevante portata economica.

Ne segue, nel ragionamento che si sta svolgendo, la necessità di esaminare il disciplinare di gara e, segnatamente, la tipologia di requisito di qualificazione richiesto dalla stazione appaltante per dar un significato concreto all’espressione astratta utilizzata dal legislatore.

3.2.2. Nel caso di specie, come più volte esposto, la stazione appaltante ha richiesto (al punto 4.1. lett. b.1 del disciplinare di gara) quale “ parametro economico – finanziario significativo ” il patrimonio netto di valore positivo, e ha contestualmente individuato il dato temporale di riferimento con il richiamo all’ “ ultimo bilancio approvato in base alla normativa vigente ”.

La stazione appaltante ha così manifestato di confidare solamente nella capacità economico – finanziaria di quegli operatori economici che nell’ultimo bilancio approvato secondo le disposizioni in materia presentassero al patrimonio netto un valore positivo.

La scelta della stazione appaltante può esporsi a critiche di irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà, come per l’esercizio di ogni potere discrezionale – peraltro, non sollevate dall’A nei suoi scritti difensivi – ma è sufficientemente precisa, poiché il bilancio si riferisce sempre ad un “ esercizio ” di durata annuale con chiusura, dunque, al 31 dicembre dell’anno (per cui, per gli artt. 2423 e ss. Cod. civ. il bilancio è sempre “ bilancio di esercizio ”, mentre sono considerati bilanci straordinari quei bilanci redatti per periodi inferiori all’anno).

In questo senso, merita conferma la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che l’espressione legislativa “ l’epoca in cui partecipa ad una procedura di gara ”, non può che rimandare al precedente esercizio finanziario se il parametro economico – finanziario significativo è contenuto nell’ultimo bilancio approvato.

La scelta, inoltre, è intrinsecamente coerente poiché il bilancio espone in termini contabili quale è la situazione del patrimonio e della redditività della società all’esito dell’attività svolta nell’esercizio avuto in considerazione e, per questo, è considerato essenziale strumento di informazione per i soci, come pure per i terzi che contrattano con la società, ivi compresa, ovviamente, una stazione appaltante.

3.2.3. Alla luce delle considerazioni esposte va esaminato il chiarimento n. 12 fornito il 4 luglio 2018 dalla stazione appaltante al quesito formulato dalla stessa A.

Non v’è dubbio che il predetto chiarimento abbia introdotto margini di incertezza rispetto alla chiara indicazione contenuta nel disciplinare di gara.

Giova riportarne il contenuto integrale: “ Si conferma, ai sensi dell’art. 86 comma 4 d.lgs. 50/2016 s s.m.i., la possibilità per il concorrente di provare il possesso del requisito in questione (patrimonio netto positivo) con “qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. Nel caso di specie, si ritiene costituisca documentazione idonea la certificazione rilasciata da un revisore legale iscritto al Registro di revisori legali attestante che al momento della partecipazione alla gara il patrimonio netto della società concorrente è positivo ”.

I dubbi si appuntano non tanto sul parametro economico – finanziario significativo comprovante la capacità economico - finanziaria, che viene espressamente richiamato ed è, ancora una volta, quello del “ patrimonio netto positivo ”, quanto piuttosto sul riferimento temporale che ora è al “ momento di partecipazione alla gara ”.

Ebbene, ove l’indicazione temporale fosse intesa nel senso che l’operatore economico debba presentare un valore del patrimonio netto positivo alla data di presentazione della domanda, il chiarimento sarebbe in contrasto con il disciplinare di gara, con conseguente sua illegittimità in parte qua (secondo il costante insegnamento della giurisprudenza in materia, cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6026;
III, 28 giugno 2019, n. 4459;
V, 11 giugno 2016, n. 3914;
V, 27 dicembre 2018, n. 7248;
V, 2 agosto 2018, n. 4782;
V, 17 maggio 2018, n, 2952);
in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, operante anche nell’attività interpretativa dei provvedimenti amministrativi (art. 1367 Cod. civ. applicabile anche ai provvedimenti amministrativi) va, dunque, preferita l’unica interpretazione che ne conserva la validità, ovvero quella per cui la stazione appaltante, anche nel chiarimento reso, abbia inteso riferire il parametro del “ patrimonio netto positivo ” all’esercizio precedente quello in corso al momento di presentazione della domanda (ossia concluso al 31 dicembre 2017).

In alternativa al deposito del bilancio approvato, pertanto, al revisore legale era, così, richiesto di certificare che alla chiusura del precedente esercizio il patrimonio netto avesse valore positivo.

3.2.4.In conclusione sul punto, la sentenza di primo grado merita conferma per aver correttamente interpretato il riferimento temporale cui la stazione appaltante connetteva il possesso del requisito di qualificazione richiesto.

3.3. Va ora esaminata la seconda questione posta nell’atto d’appello;
si chiede di precisare il significato di “ ultimo bilancio approvato ” contenuto nel più volte citato art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi