Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-02-29, n. 201600835

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-02-29, n. 201600835
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600835
Data del deposito : 29 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07961/2015 REG.RIC.

N. 00835/2016REG.PROV.COLL.

N. 07961/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7961 del 2015, proposto dalla Ditta Seagull Yachting s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato B G in Roma, viale di Villa Grazioli, n. 15;



contro

INVITALIA - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato S V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Emilia n. 88;



per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. per il Lazio – Roma - Sezione III Ter , n. 9339 del 13 luglio 2015.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di INVITALIA - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’impresa s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2016 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Corinna Fedeli (su delega dell’avvocato Vinti) e Roberto Catalano (su delega dell’avvocato Corina);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- La società Seagull Yachting otteneva l’annullamento in sede giurisdizionale del diniego opposto dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa s.p.a (di seguito INVITALIA) su un’istanza di ammissione alle agevolazioni ex art. 1 -bis l. n. 236/1993, per l’esercizio di un’attività di charter nautico.

1.1. A seguito dell’instaurazione di un giudizio per il risarcimento dei danni (con ricorso depositato innanzi al T.a.r. per il Lazio l’1.3.2013), INVITALIA, con deliberazione del 27.6.2013, concedeva alla società un contributo a fondo perduto pari al 48% delle spese di investimento sino a un massimo di euro 247.121,85, e finanziamento agevolato al tasso dello 0,6%, fino al medesimo ammontare, subordinatamente al rilascio di “idonee garanzie” nel termine di un anno.

1.2. Con nota del 4.7.2013 INVITALIA chiedeva alla società di acquisire entro il 27.6.2014, a pena di decadenza, una “dichiarazione di terzo datore di ipoteca di assenso all’iscrizione in favore dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’impresa s.p.a. d’ipoteca…e/o fideiussione bancaria con autentica notarile di firma, fino a concorrenza dell’importo di euro 296.547,00” .

1.3. La Seagull Yachting s.r.l. presentava la documentazione richiesta da INVITALIA, con la precisazione che non sarebbe stata necessaria la "dazione di ipoteca da parte di terzi o di fideiussione" in quanto la stessa sarebbe stata iscritta sulle imbarcazioni da acquistare e, successivamente, trasmetteva, con nota del 29.4.2014, i preventivi delle stesse imbarcazioni.

INVITALIA, con nota del 5.8.2014, comunicava la decadenza dagli incentivi, non avendo la società interessata “provveduto ad individuare beni utili ad iscrivere idonea garanzia” ai sensi della vigente normativa, preclusiva dell’iscrizione di “ipoteca sulle imbarcazioni, atteso che queste ultime sono beni mobili registrati e non beni immobili” .

1.4. Avverso tale decisione, la società Seagull Yachting s.r.l., proponeva ricorso al T.a.r. per il Lazio, chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, non avendo INVITALIA previamente comunicato il motivo della decadenza;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi