Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-11-12, n. 202409062
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 12/11/2024
N. 09062/2024REG.PROV.COLL.
N. 08546/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8546 del 2020, proposto dalla signora F L, rappresentata e difesa dall’avvocato A D L con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ernesto Monaci, 13,
contro
il Comune di Capena, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazzale delle Belle Arti 1;
la signora P L T, rappresentata e difesa dall’avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della Sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione II- quater , n. 612 del 17 gennaio 2020, resa inter partes , concernente istanza di annullamento del permesso di costruire rilasciato alla controinteressata.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capena e della signora P L T;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 18 settembre 2024 il consigliere Giovanni Sabbato con la partecipazione degli avvocati G C, L F e Francesco Lanatà, quest’ultimo in sostituzione dell’avvocato A D L;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n.3888 del 2018, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, la signora Luigia F aveva chiesto l’annullamento del permesso di costruire n. 5 del 19 giugno 2017, rilasciato in favore della signora P L T dal Comune di Capena, con il quale era stata autorizzata l’esecuzione di un intervento di ricostruzione di un fabbricato diruto di vecchia edificazione ad uso residenziale su terreno identificato al catasto fabbricati Foglio 8, Particella 209, confinante con il proprio.
2. Nella resistenza del Comune di Capena e della signora T, nella veste di controinteressata, il Tribunale adìto (Sezione II quater ), dopo aver disposto CTU, ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso;
- ha liquidato il compenso (€ 3.500,00) al consulente ponendolo a carico di parte ricorrente oltre alle spese di lite (€ 2.000,00 complessivi).
3. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- il permesso ha ad oggetto un intervento di ricostruzione di un edificio preesistente ed è conforme ai parametri di sagoma massima e di altezze interpiano stabiliti dal piano di recupero del centro storico;
- quanto al preteso sconfinamento della particella 209, con conseguente asserito incremento di cubatura rispetto a quello della costruzione originaria, il consulente nominato d’ufficio ha rilevato che “se la particella 209 di mq 55, come da visura storica catastale dell’immobile (…), viene sovrapposta alla sagoma di progetto, questa risulta essere ricompresa nel perimetro catastale (…)”.
- fermo restando che il permesso di costruire fa salvi i diritti dei terzi, i vani e le aperture attualmente esistenti sulla parete della ricorrente risultano privi di titolo edilizio e non sono neanche riportati nella planimetria catastale;
- la ricostruzione di un immobile preesistente esclude l’applicazione dei limiti inderogabili di distanza fra edifici di cui al D.M. 1444/1968;
- riguardo al presunto difetto di autorizzazione antisismica, tale autorizzazione, ai sensi dell’art. 94, co. 1, T.U. edilizia, costituisce un titolo autonomo che deve sussistere all’inizio dei lavori e non deve necessariamente precedere il rilascio del permesso di costruire né assurge a condizione di legittimità del medesimo;
- la CTU consente di fugare ogni dubbio sulla la titolarità del bene e la conseguente legittimazione della controinteressata a richiedere il permesso, avendo la CTU stessa rilevato che “ la signora L P T diveniva proprietaria del rudere di cui al foglio 8, particella 209, del Comune Censuario di Capena per donazione derivante da T G e Y P, a loro volta titolari dell’immobile in forza di scrittura privata di vendita del 27/07/1976 (…)”;
- quanto, infine, alla liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico, la giurisprudenza afferma che il sistema dei parametri previsti dal D.M. 140/2012 non è vincolante, rimettendo così al Giudice una valutazione sostanzialmente equitativa e discrezionale (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 2015/2015).
4. Avverso tale pronuncia la signora F ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 12/10/2020 e depositato il 05/11/2020, articolando due motivi di gravame (pagine 3-20) così rubricati:
I) Sul capo di sentenza di cui al § 5.8, concernente la reiezione del IV motivo del ricorso di primo grado:
Error in iudicando e in procedendo . Violazione dell’art. 11, comma 1, T.U. n. 380/2001; Carenza di titolo del richiedente permesso di costruire; Eccesso di potere per falsità dei presupposti; Travisamento dei fatti; Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Violazione dell’art. 771 c.c.; Violazione degli artt. 63 e 64 c.p.a.;
II) Sul capo di sentenza di cui ai §§ 5.4 – 5.5, concernenti la reiezione del II motivo del ricorso di primo grado:
Error in iudicando e in procedendo . Violazione dell’art. 907 c.c.; Violazione delle N.T.A. e dell’art. 59 Regolamento edilizio del Comune di Capena; Violazione del D.M. 1444/1968; Eccesso di potere per carenza d’istruttoria e falsità dei presupposti. Violazione degli artt. 63 e 67 c.p.a. Ultrapetizione.
4.1. L’appellante sostiene che non sarebbero sussistenti i requisiti richiesti dall’art. 11 d.P.R. n. 380/2001 non essendo la documentazione acquisita sufficiente, contrariamente a quanto opinato dal T.a.r., ad accertare la titolarità della proprietà dell’immobile oggetto del P.d.C. n. 5/2017 in capo alla controinteressata T. La scrittura privata prodotta da quest’ultima non presenterebbe alcuna indicazione che consenta di determinare con certezza l’immobile oggetto della presunta compravendita. Inoltre la ricostruzione dell’edificio in aderenza all’immobile censito alla particella 208, così come assentito dal permesso di costruire n. 5/2017, comporterebbe la chiusura delle finestre con conseguente grave danno per l’immobile della ricorrente, la compromissione di una corretta illuminazione e ventilazione dei locali. Per quanto poi riguarda la circostanza relativa al fatto che le opere (ivi inclusa una finestra), che