Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-17, n. 202300542

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-17, n. 202300542
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300542
Data del deposito : 17 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2023

N. 00542/2023REG.PROV.COLL.

N. 08067/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8067 del 2020, proposto da
Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

Reti Televisive Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L M, M M, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 07340/2020, resa tra le parti,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Reti Televisive Italiane S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il Cons. D P e nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il provvedimento impugnato in prime cure, la delibera adottata a conclusione del procedimento n. 2222/10/FB, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ravvisato a carico della ricorrente la violazione dell'articolo 4, comma 1 lett. b), d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, con conseguente irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a euro 51.646,00.

Con la sentenza n. 7340 del 2020, oggetto del presente gravame, il Tar Lazio accoglieva il ricorso proposto dalla stessa società odierna appellata, annullando la sanzione irrogata; in particolare venivano reputate fondate le censure dedotte in termini di mancata dimostrazione della la presenza dell’elemento soggettivo.

Avverso tale sentenza l’Autorità proponeva l’appello in esame, deducendo i seguenti motivi:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, lett. b) e 51, comma 2, d.lgs. 177/2005 e dell'articolo 3 l. 689/1981, illogicità manifesta.

La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello. Venivano altresì riproposti i motivi assorbiti dalla sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 101 comma 2 cod proc amm: violazione e falsa applicazione, sotto diversi profili, dell’articolo 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 177/2005, eccesso di potere nella figura sintomatica della carenza di motivazione; in subordine, violazione e falsa applicazione degli articoli 4, comma 1, lett. b) e 51, comma 2, d.lgs. 177/2005 e dell’articolo 11 l. 689/1981, eccesso di potere nella figura sintomatica della carenza di motivazione.

Avverso le censure riproposte replicava l’Autorità appellante, con specifica memoria depositata in data 11 dicembre 2022.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2023 la causa passava in decisione.



DIRITTO

L’appello è fondato sulla scorta delle argomentazioni poste a base dell’orientamento già espresso, in analoga fattispecie, da parte della sezione (cfr. sentenza n. 3729 del 2021), alla cui motivazione occorre rinviare anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 cod. proc. amm.

La vicenda sanzionata dall’AGCOM accadde durante il programma televisivo « Grande Fratello 10 », trasmesso il 21 gennaio 2010 sull’emittente Canale 5 del Gruppo RTI s.p.a., quando, alle ore 22,03, uno dei concorrenti diede in escandescenze, usando un linguaggio scurrile e pronunciando una bestemmia, in violazione dell’art. 4, co. 1, lett. b) del D.lgs. 177/2005, recante le norme sui principi generali del sistema radio televisivo a garanzia degli utenti;

In particolare, tal disposizione recitava («… la disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:… la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona , essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono… incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo

…»).

Come si vede, da un lato, non sono consentite trasmissioni (quindi, le singole emissioni televisive, a prescindere dalla loro natura, dal loro oggetto o dal loro particolare format ) che non rispettino i diritti fondamentali, inducano ad atteggiamenti d’intolleranza d’ogni tipo (l’elenco era meramente esemplificativo) o che nuocciano allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori (in ogni caso, al di là anche del segmento

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