Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 2012-03-31, n. 201201933

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 2012-03-31, n. 201201933
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201201933
Data del deposito : 31 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07872/2011 REG.RIC.

N. 01933/2012 REG.PROV.COLL.

N. 07872/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7872 del 2011, proposto da:


Telecom Italia Media Spa, rappresentata e difesa dagli avv. B C D T, L S, F P, M C, con domicilio eletto presso B C D T in Roma, via di Porta Pinciana, 6;


contro

Comitato Radio Televisioni Locali - Crtl, Gruppo Europeo di Telecomunicazioni Srl;

nei confronti di

Ministero Sviluppo Economico, Autorita' Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni, Telelombardia Srl, Teleunica Spa, Editoriale Teletutto Bresciasette Srl, Aeranti-Corallo, Federazione Radio Televisioni (Frt), Associazione Italiana Per Lo Sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre - Dgtuì, Atdi - Associazione Tv Digitali Indipendenti, Class Editori Spa, Discovery Italia Srl, Hse24 Spa, Switchover Channels Srl, Ati - Advanced Telecommunications And Informations Srl, Associazione Culturale Golfo 2000, Associazione Culturale Tempo &
Memoria, Associazione Nazionale Utenti Televisivi e Consumatori 1999 Utelit Consum, Associazione Rinascita Culturale e Sociale del Mezzogiorno, Astera Srl, Beta Spa, Coordinamento Nazionale Televisioni - Terzo Polo Digitale (Cnt), Com Invest Fiduciaria e Finanziaria di Comunicazione e Investimenti Srl, Conna Coordinamento Nazionale Nuove Antenne, Dvbcom Srl, Epa Media Soc. Coop. Soc., International Marketing Company Srl, La8 Srl, La9 Srl, Mgm - Magna Grecia Media &
Television Srl, Napoli Tivu' Srl, Napoli 9 di Tele Acerra Srl, Quarto Canale Soc. Coop., Radio Tele Diogene Srl, Rat - Sloga Promoskulture, Rea - Radiotelevisioni Europee Associate (Rea), Telenorba Spa, Supertv Srl, Telepavia, Television Broadcasting System Spa, Telecapri Spa, Unitedcom Srl, Abruzzo Tv Srl, Quintarete Ptci Srl, Tele Radio Studio 5 Regione Puglia Srl, Tv Ofanto "L'Informazione Volontaria Italiana";
All Music Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso Federico Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi 30;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 06814/2011, resa tra le parti, concernente PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE IN CHIARO E A PAGAMENTO.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Sviluppo Economico e di Autorita' Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni e di All Music Spa;

Vista l’ordinanza cautelare che ha sospeso gli effetti della sentenza appellata.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2012 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Caravita Di Toritto, Sorrentino e dello Stato Varrone F.;


Vista la precedente ordinanza n. 1046/2012 con cui questa Sezione ha disposto a carico dell’appellante l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante inserzione nella G.U. anche della indicazione dell’assegnatario del primo e dell’ultimo numero dei singoli sottoblocchi per ogni arco di numerazione, come desumibili dagli elenchi del sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

Visto che con successiva istanza l’appellante ha chiesto la semplificazione della modalità di adempimento consistente nella”indicazione dell’assegnatario del primo e dell’ultimo numero dei singoli sottoblocchi per ogni arco di numerazione”, rappresentandone la difficile attuazione poiché l’assegnazione dei canali alle varie emittenti è soggetta a continui cambiamenti.

Considerato opportuno accogliere l’istanza di semplificazione dei suddetti adempimenti, tenuto conto delle rappresentate difficoltà, al fine di rendere meno gravosi gli oneri di integrazione del contraddittorio disposti a carico della parte .

Ritenuto, pertanto, di disporre che l’appellante deve effettuare la notifica per pubblici proclami secondo le nuove modalità di seguito illustrate:

l’inserzione sulla G.U. dovrà contenere l’estratto dell’appello proposto e gli estremi della presente ordinanza, nonché l’indicazione che la comunicazione è diretta a tutti i fornitori di servizi audiovisivi assegnatari per i propri palimsesti di una numerazione nell’ambito dell’ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre;

Ritenuto, inoltre, opportuno disporre che l’AGCOM ed il Ministero dello Sviluppo Economico inseriscano, entro il 20 aprile 2012, sulla home page dei rispettivi siti internet istituzionali lo stesso avviso già pubblicato dall’appellante sulla G. U., corredato della ulteriore indicazione che copia integrale dell’appello (ove richiesta da una emittente controinteressata) sarà trasmessa per posta elettronica certificata, entro i due giorni lavorativi successivi alla istanza, dall’ufficio dell’AGCOM indicato nell’avviso stesso sul sito internet oppure da quello del Ministero Sviluppo Economico, anch’esso indicato nell’avviso sul sito internet.

Ritenuto che l’appellante deve trasmettere entro il 10 aprile 2012 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’AGCOM e del Ministero Sviluppo Economico la suddetta documentazione da inserire nel sito internet istituzionale e deve concludere tutti i prescritti adempimenti entro il 20 aprile 2012 .

Ritenuto, altresì, di concedere all’appellante la proroga del termine (già fissato con la precedente ordinanza) per provvedere alla notifica per pubblici proclami, richiesta dalla medesima con tempestiva istanza;

Fissata la nuova data della trattazione della causa nel merito alla pubblica udienza del 22 giugno 2012;

Riservata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese di lite.

Fermi restando gli effetti dell’ordinanza cautelare che ha sospeso l’efficacia della sentenza appellata.

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