Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-13, n. 202204766
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2022
N. 04766/2022REG.PROV.COLL.
N. 05553/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5553 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, A F e F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F M in Roma, piazza Mazzini, 27;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS- (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, nel ricorso concernente la richiesta di risarcimento danni patiti a seguito dell'illegittimo e reiterato rifiuto opposto dall'Amministrazione all'istanza di trasferimento presentata dal ricorrente, in data 29 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2022 il Cons. Maria Stella Boscarino; nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, in un precedente giudizio, impugnò il provvedimento di rigetto di un’istanza di trasferimento ex art. 42 bis D.lgs. n. 151/21, avanzato per ricongiungersi al nucleo familiare; il giudizio si concluse in termini favorevoli per il militare con decisione di questo Consiglio, Sez. IV, n. -OMISSIS-, depositata il 14 maggio 2015.
2. Con successivo ricorso proposto dinanzi al T.A.R. -OMISSIS-, introduttivo del giudizio di primo grado, l’interessato ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’iniziale diniego al trasferimento.
3. Il giudice adito, con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 11.12.2017, ha ritenuto inammissibile il ricorso considerando “… assorbente la preliminare eccezione di decadenza mossa dall’amministrazione resistente… ”, avuto riguardo al termine decadenziale di cui all’art. 30 comma 5 c.p.a.
Il giudice di prime cure ha al riguardo affermato che < La sentenza del Consiglio di Stato che ha definitivamente accertato l’illegittimità della condotta dell’amministrazione è stata pubblicata in data 14.5.2015; risulta dal doc. 14 di parte ricorrente che la sentenza è stata notificata all’amministrazione in data 14.6.2015, così facendo decorrere il termine breve per un eventuale impugnazione. Anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini, il termine breve di 60 giorni (…) è dunque spirato a metà settembre 2015, con conseguente definitivo passaggio in giudicato della sentenza (….).
…….. La notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è stata richiesta in data 11.3.2016, dunque ampiamente oltre lo spirare del termine di decadenza …>.
4. Avverso la sentenza il militare ha proposto il ricorso in appello in epigrafe, con il quale lamenta la violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa.
L’appellante espone, al riguardo,