Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-02-03, n. 202301199

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-02-03, n. 202301199
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301199
Data del deposito : 3 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2023

N. 01199/2023REG.PROV.COLL.

N. 01067/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2017, proposto da
A C, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 51;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza per i Beni Architettonici Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti

Comune di Gaeta, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7359/2016, resa tra le parti, non notificata, di rigetto del ricorso presentato da A C avverso il decreto della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio, dell'8 gennaio 2004 di annullamento del provvedimento n. 34721 del 20 novembre 2003, con il quale il Comune di Gaeta aveva espresso parere favorevole alla sanatoria di un deposito agricolo realizzato in località Longato.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, del Comune di Gaeta e della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 14 novembre 2022 il Cons. Annamaria Fasano e udito per le parti l’avvocato M C, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma " Microsoft Teams ";

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. A C presentava, in data 28.2.1995, al Comune di Gaeta domanda di concessione in sanatoria, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994, per la realizzazione di un deposito agricolo di superficie di circa 70 metri quadrati, in località Longato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in base alla legge n. 1487 del 1939, con D.M. 17 maggio 1956, e successivamente tutelata dal P.T.P. n. 14, approvato con legge regionale n. 24 del 1998, come zona agricola ambientale ad elevata connotazione paesistica.

2.Il Comune di Gaeta, in data 20.11.2003, aveva rilasciato parere favorevole alla sanatoria, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985, in relazione alle modeste dimensioni del manufatto e alla attenuazione dell’impatto visivo da parte della vegetazione esistente, imponendo specifiche prescrizioni relative alla copertura del ripostiglio e del bagno con manto di tegole e stabilendo il divieto dell’utilizzo del lastrico solare come terrazzo.

Con decreto dell’8.1.2004, il parere comunale veniva annullato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per il Lazio, sulla base del vincolo apposto dal D.M. 17.5.1956 e della tutela del piano paesistico n. 14, approvato con legge regionale n. 24 del 1998.

3.A C impugnava, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il suddetto provvedimento, denunciando violazione degli artt. 7, 8, 9, 10 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 151 del d.lgs. n. 490 del 1999, difetto di motivazione, sviamento, carenza di istruttoria, mancanza dei presupposti, violazione del piano territoriale paesistico.

4. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 7359 del 2016, respingeva il ricorso, ritenendo l’infondatezza della violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 in ragione della omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, stante la specifica esclusione di tale obbligo stabilita con D.M. n. 165 del 19.6.2002. Il Collegio rigettava anche le censure con cui la ricorrente lamentava che il Ministero aveva operato una nuova valutazione paesaggistica, entrando nel merito delle valutazioni già compiute dal Comune, ritenendo che la Soprintendenza avesse, invece, correttamente esercitato i poteri attribuiti dall’art. 82 del d.p.r. n. 616 del 1977 ed annullando il parere comunale. Il Ministero, secondo il giudicante, aveva dato espressamente conto sia delle caratteristiche dell’area, sia delle specifiche prescrizioni del piano territoriale paesistico, che sarebbe stato violato a causa dell’intervento.

5. Con atto di appello, notificato nei termini e con le formule di rito, A C ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, e denunciando: “ Error in iudicando. Violazione dell’art. 151 del d.lgs. 29.10.1999, n. 490. Eccesso di potere per difetto di motivazione, per sviamento e per carenza di istruttoria”.

6. Il Comune di Gaeta si è costituito in resistenza, concludendo per rigetto del ricorso.

7. Il Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio si sono costituiti a norma dell’art. 55, settimo comma, del d.lgs. n. 104 del 2010.

8. L’appellante ha depositato memoria, con la quale ha articolato in maniera più approfondita le proprie difese.

9. All’udienza straordinaria del 14 novembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

10. Con un unico articolato motivo, A C denuncia l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la Soprintendenza, facendo riferimento al ‘vincolo paesaggistico imposto sull’area fin dal D.M. del 1956, nonché, in particolare, alle disposizioni del piano territoriale paesistico n. 14 approvato con la legge regionale n. 24 del 1998’, ha correttamente esercitato il proprio controllo di legittimità previsto ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. n. 490 del 1999, applicabile ratione temporis, senza sconfinare nei giudizi di merito, come invece sostenuto dalla ricorrente nel ricorso introduttivo. Secondo l’esponente, se il giudice di prime cure avesse correttamente interpretato l’orientamento giurisprudenziale sostenuto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2001, e quindi applicato il principio secondo cui l’annullamento ministeriale sarebbe possibile solo in presenza di sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, avrebbe rilevato che l’atto del Ministero per cui è causa non indicava né i vizi del parere comunale, né le ragioni, specifiche e di fatto, dell’asserito contrasto del piccolo manufatto con il vincolo. L’atto della Soprintendenza deborderebbe dai limiti di stretta legittimità entro i quali dovrebbe avere luogo il riesame dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente, sovrapponendo una nuova ed autonoma valutazione di merito a quella espressa dall’autorità preposta, dando luogo ad un esercizio di un potere che non sarebbe riconducibile al procedimento di controllo di cui all’art. 151 del d.lgs. n. 490 del 1999, sull’annullamento delle autorizzazioni.

Il giudice di prime cure avrebbe errato nell’attribuire al provvedimento della Soprintendenza una motivazione allo stesso non riconducibile, atteso che il parere impugnato non annullerebbe il parere comunale per vizi di legittimità, ma per vizi di merito.

Il parere del Comune di Gaeta, diversamente da quanto ritenuto dalla Soprintendenza, recherebbe una motivazione completa che dà atto dell’istruttoria compiuta, con descrizione accurata dell’intervento, dando un giudizio estetico del manufatto e, soprattutto, valutando la compatibilità dell’intervento con il vincolo.

11. Le critiche non sono fondate.

11.1. In base all’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamato dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, “ Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”. Per consolidata giurisprudenza tale parere ha natura e funzioni identiche all’autorizzazione paesaggistica per essere entrambi gli atti il presupposto legittimamente la trasformazione urbanistico edilizia della zona protetta, sicché resta fermo il potere ministeriale di annullamento del parere favorevole alla sanatoria di un manufatto realizzato in zona vincolata, in quanto strumento affidato dall’ordinamento allo Stato, come estrema difesa del paesaggio, valore costituzionale primario (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 giugno 2019, n. 3873, Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2019, n. 1135).

In particolare, il potere di annullamento del nulla – osta paesaggistico da parte della Soprintendenza statale era disciplinato, all’epoca di emanazione degli atti oggetto del presente giudizio, dall’art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per cui “ la soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente Titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione” (comma 3).

L’appellante si duole dell’illegittimità del decreto della Soprintendenza dell’8 gennaio 2004, che ha annullato il provvedimento n. 34721 del 20 novembre 2003, con il quale il Comune di Gaeta aveva espresso parere favorevole alla sanatoria di un deposito agricolo realizzato in località Longato.

11.2. Si rileva dai fatti di causa che la località interessata dall’intervento oggetto di causa ricade in area dichiarata di notevole interesse ex lege 1497/1939, ai sensi del D.M. 17.5.1956, quindi sottoposta a vincolo paesaggistico e successivamente tutelata dal P.T.P. n. 14, approvato con legge regionale n. 24 del 1998, come zona agricola ambientale ad elevata connotazione paesistica.

Il Comune di Gaeta, in data 20.11.2003, ha rilasciato parere favorevole alla sanatoria del manufatto, consistente nella realizzazione di un deposito agricolo, di superficie di circa 70 metri quadrati circa, ritenendo che trattasi: “ realizzazione di un deposito agricolo su di un lotto ubicato in località Longato.. manufatto edilizio ad un piano fuori terra, di modeste dimensioni destinato a deposito a servizio del lotto agricolo…completamente finito e realizzato con tecniche costruttive e materiali compatibili con i canoni dell’edilizia tradizionale dei luoghi… l’impatto visivo possa essere attenuato dalla folta vegetazione presente sull’area agricola di proprietà che, come desumibile dalla documentazione fotografica, risulta intensamente coltivata, ritenendo pertanto che la presenza possa essere tollerata in virtù delle predette favorevoli condizioni”.

Il parere della Soprintendenza ha annullato il parere favorevole alla sanatoria del Comune di Gaeta n. 34721 del 20 novembre 2003, sulla base della seguente motivazione: “ Considerato che nel provvedimento in esame l’Autorità decidente non spiega come e perché l’intervento sanato sia compatibile con le esigenze di tutela ambientale;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi