Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-03-27, n. 201301789

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-03-27, n. 201301789
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201301789
Data del deposito : 27 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11472/2000 REG.RIC.

N. 01789/2013REG.PROV.COLL.

N. 11472/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11472 del 2000, proposto da:
Sogeip S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. M S, S C, con domicilio eletto presso S C in Roma, via Michele Mercati, 51;

contro

Comune di Cercola;

nei confronti di

Commissario ad acta ;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, SEZIONE II n. 00885/2000, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE EDILIZIA;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2013 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati S C e M S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso al TAR della Campania notificato il 9 dicembre 1992, la s.r.l. SOGEIP esponeva di essere promittente acquirente di un fondo sito in Cercola, località Masseria S. Giovanni, e di aver presentato al Comune il 4 dicembre 1987 domanda di concessione edilizia per la realizzazione di un centro produttivo - commerciale in tale fondo;
la medesima aveva ricevuto dapprima i pareri favorevoli della commissione edilizia comunale integrata ai sensi della L. 1497/1939 in assenza di alcun rilievo da parte del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, senza però il successivo rilascio della concessione, davanti al quale l’interessata aveva chiesto all’Amministrazione provinciale di Napoli il 28 aprile 1992 intervento sostitutivo ai sensi della legge reg. n. 11/1983.

Con lo stesso ricorso veniva impugnato il provvedimento con il quale il Sindaco di Cercola aveva ritirato l’autorizzazione ambientale e, con successivo ricorso notificato il 6 dicembre 1993, la Sogeip impugnava l’ulteriore provvedimento sindacale n. 10495 del 27 settembre 1993, con cui era stata definitivamente rigettata la domanda di concessione anche a seguito di ordinanze cautelari di riesame emesse dal TAR della Campania.

Il TAR, con sentenza n. 885 del 31 marzo 2000, dichiarava improcedibile il primo ricorso e respingeva il secondo, determinando la Sogeip a proporre il 6 agosto 2000 appello al Consiglio di Stato, affidandolo ai seguenti motivi:

1. Error in iudicando . Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 quater legge reg. 39/1978 come integrato e modificato dalla legge reg. 11/1983. Il Sindaco ha ritenuto erroneamente di essere ancora competente a pronunciarsi sull’originaria domanda di concessione edilizia, allorché ogni attribuzione era invece transitata nei poteri sostitutivi del commissario ad acta appositamente nominato dal Presidente della Provincia di Napoli ai sensi delle leggi in rubrica. Il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che gli uffici comunali potessero procedere sulla base delle ordinanze cautelari di riesame, ma anche qualora tale vicenda fosse stata conforme a legge, il Sindaco non avrebbe nemmeno compiutamente esaminato la situazione e non avrebbe fornito gli elementi utili alla ricorrente per modificare il proprio oggetto, così come determinato dalle stesse ordinanze.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L 1497/1939 e dei principi generali in tema di contrarius actus . Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria in contrasto con i precedenti. La motivazione che ha portato al diniego impugnato non ha comportato una nuova valutazione di compatibilità del progetto rispetto alle sopravvenute esigenze di tutela, così come è richiesto dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, ma è una limitata ripetizione di problematiche già espresse dalla nota ministeriale;
l’avvenuta decorrenza del quinquennio ristretto alla prima valutazione espressa dalla commissione edilizia integrata doveva appunto indurre ad una rinnovata valutazione che non vi è stata.

3.Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L 1497/1939 e dell’art. 16 R.D.

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