Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-06-20, n. 201904226

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-06-20, n. 201904226
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201904226
Data del deposito : 20 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2019

N. 04226/2019REG.PROV.COLL.

N. 09578/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9578 del 2010, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato presso la sua sede in via dei Portoghesi, 12,



contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A D G, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Primo D’Urso in Roma, via Raffaele Garofolo, 9,



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, Sezione I quater , n. 1192 del 29 gennaio 2010, resa inter partes , concernente la mancata adozione delle misure di sicurezza delle condizioni di lavoro in materia di normativa antifumo e conseguente risarcimento del danno.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2019 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, l’avvocato Massimo Letizia, su delega dell’avvocato Annalisa De Giovanni, e l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 7125 del 2005, proposto innanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, il signor -OMISSIS-, agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale “ N.C. ” di Civitavecchia, aveva chiesto quanto segue:

a ) l’accertamento della mancata adozione - da parte del Ministero della giustizia - delle misure di sicurezza delle condizioni di lavoro presso la predetta Casa circondariale con riferimento all’esposizione ai fumi passivi derivanti da tabacco;

b ) la condanna del Ministero della giustizia a disporre tutti i provvedimenti necessari per la tutela della salute del ricorrente e la condanna dello stesso Ministero al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal medesimo;

c ) l’accertamento della legittimità della richiesta del ricorrente in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità insorta il 25 luglio 2004;

d ) la condanna del Ministero della giustizia a disporre l’avvio del relativo procedimento.

2. Costituitasi l’Amministrazione erariale ad infringendum , il Tribunale adìto, Sezione I quater , ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale;

- ha accertato la mancata adozione, da parte del Ministero della giustizia, delle misure necessarie per la tutela delle condizioni di lavoro presso la Casa circondariale di Civitavecchia, con specifico riferimento all’esposizione dei lavoratori ai fumi passivi e, per l’effetto, ha condannato il predetto Ministero ad ivi adottare tutte le misure a tal fine prescritte dalla normativa vigente;

- ha condannato il Ministero della giustizia al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente, liquidato in euro quattromila/00;

- ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità insorta in data 25 luglio 2004, e di condanna del Ministero all’avvio del relativo procedimento (questo capo della sentenza non è stato impugnato ed è pertanto passato in giudicato);

- ha compensato le spese di lite per il 50 % condannando il Ministero al pagamento a tale titolo di € 1.000,00 con attribuzione ai difensori antistatari.

5. Avverso tale pronuncia, in relazione ai capi con i quali il Tribunale ha accolto il ricorso, il Ministero della giustizia ha interposto appello, notificato il 10 novembre 2010 e depositato il 18 novembre 2010, lamentando, attraverso due motivi di gravame (pagine 2- 7), quanto di seguito sintetizzato:

I) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla domanda risarcitoria; giudicato , in quanto il Tribunale di Roma, a seguito del giudizio incardinato dal medesimo appellato per la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e tale pronuncia non è stata impugnata così passando in giudicato;

II) infondatezza della domanda di accertamento e di condanna; erronea valutazione delle risultanze delle prove testimoniali , avendo queste confermato l’esistenza di cartelli ben visibili indicanti il divieto di fumo nonché la nomina, da parte del direttore del carcere, del Sovrintendente-OMISSIS-per la vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo nella mancata adozione di un regolamento che imponesse la presenza, in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente, di locali adibiti ai fumatori.

6. In data 30 dicembre 2010 si è costituito in giudizio, con memoria di controdeduzioni, l’appellato signor -OMISSIS-,

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