Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2019-12-12, n. 201906187
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 12/12/2019
N. 06187/2019 REG.PROV.CAU.
N. 08991/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8991 del 2019, proposto da
STEFANO DELL’INFANTE, ELEONORA DELL’INFANTE, rappresentati e difesi dall’avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Galoppi in Roma, via Sistina n. 42;
contro
COMUNE DI PIANORO (BO), AREA ASSETTO DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI PIANORO (BO), non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna n. 189 del 2019;
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Michele Venturiello su delega dell'avv. C B;
Ritenuto prima facie che:
- l’appello cautelare non sia assistito da fumus boni iuris;
- correttamente il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che ‒ a fronte della consistenza delle opere edilizie in contestazione, abusivamente realizzate su aree inedificabili e su aree soggette a tutela ‒ l’asserita impossibilità materiale di eseguire la demolizione non comporta di per sé l’illegittimità dell’ordine (doveroso per l’Amministrazione comunale) di riduzione in pristino stato, rilevando eventualmente questo profilo in sede di accertamento dell’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione (e del conseguente effetto acquisitivo della proprietà), sempreché gli interessati dimostrino di avere diligentemente esperito tutti i rimedi messi a disposizione dall’ordinamento per recuperare la disponibilità dell’immobile;
- le spese di lite del presente grado dell’incidente cautelare non vanno liquidate, in considerazione della mancata costituzione dell’Amministrazione appellata;