Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-02-21, n. 202401724
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Testo completo
Pubblicato il 21/02/2024
N. 01724/2024REG.PROV.COLL.
N. 08079/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8079 del 2019, proposto da
R G, C V, P L, N M e S R, rappresentati e difesi dall'avvocato C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Maratona n.56;
contro
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via IV Novembre 119/A;
nei confronti
Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 01755/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 febbraio 2024 il Cons. C A e udito per la parte appellata l’avv. G D M;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione della parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti chiedono la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 1755 del 11 febbraio 2019 che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del diniego di autorizzazione a fini idraulici dei lavori di copertura del tratto terminale del canale di bonifica denominato “Pineta 12”.
1.1 Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, rilevando che l’amministrazione ha, seppur sinteticamente, escluso proprio quelle ragioni di pubblica incolumità e sicurezza che parte ricorrente assume essere presenti a fondamento della domanda di autorizzazione e ha ritenuto che non possa prefigurarsi alcuna ipotesi derogatoria rispetto al divieto generale prescritto dalla normativa in materia.
1.2 Con un unico motivo di appello i ricorrenti chiedono la riforma della sentenza di primo grado per “ violazione e falsa applicazione dell’art. 41, co. 1, del D.Lgs. n. 152 del 1999, dell’art. 96, lett. g, del R.D. 523/04 e dell’art. 133 lett. e) del R.D. 368/04. Violazione della DGR n. 4340 del 28 maggio 1996. Travisamento, errore nei fatti presupposti e difetto di istruttoria ”.
1.3 Si è costituita in giudizio la Città metropolitana di Roma Capitale che, con successiva