Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-04-21, n. 201002255

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-04-21, n. 201002255
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201002255
Data del deposito : 21 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01295/2010 REG.RIC.

N. 02255/2010 REG.DEC.

N. 01295/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso per regolamento di competenza n. 1295 del 2010, proposto dal Ministero della Giustizia Comm. Centrale Esami Avvocato 2008, Comm. Esami Avvocato 2008 c/o Corte Appello di Napoli, Comm. Esami Avvocato 2008 c/o Corte Appello di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

In relazione al giudizio di primo grado di cui al ricorso n.2680 del 2009 proposto al TAR per la Sicilia , Sezione di Catania, dalla dott.ssa A D P, non costituitasi nella presente fase del giudizio, per l’annullamento del verbale di revisione delle prove scritte del 16 febbraio 2009 della Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Milano, sessione 2008, nonché del provvedimento di non ammissione alle prove orali.

Vista l’ordinanza collegiale del TAR per la Sicilia Sezione di Catania n.32/2010, resa tra le èparti, concernente esame di abilitazione alla professione di avvocato- mancata ammissione alle prove orali- con cui il TAR ha trasmesso il fascicolo al Consiglio di Stato, per la decisione del regolamento di competenza

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2010 il Cons. A M e udito per le Amministrazioni ricorrenti l’avvocato dello Stato Isabella Corsini;

Ritenuto e considerato quanto segue in:


FATTO e DIRITTO

La dott.ssa A D P ha partecipato alla sessione d’esame per avvocato per il 2008 presso la Corte di Appello di Napoli , con operazioni di correzione assegnate alla Corte di Appello di Milano.

Con ricorso n.2680/2009, proposto al Tar per la Sicilia, Sezione di Catania, l’interessata ha impugnato il provvedimento che ha valutato negativamente le sue prove scritte di esame , nonché il verbale di revisione di dette prove unitamente al conseguente provvedimento di non ammissione alle prove orali.

Con il ricorso in esame , depositato il 18/2/2010, le Amministrazioni statali hanno proposto innanzi al Consiglio di Stato ricorso per regolamento di competenza ex art.31 della legge n.1034 del 1971, con la richiesta di indicazione della competenza del TAR Campania Sede di Napoli.

Con l’ordinanza n.32 del 2010, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, ha disposto la trasmissione degli atti a questo giudice per la decisione sulla questione della competenza territoriale.

Tanto premesso, questa Sezione, come già statuito in analoghe controversie ( cfr Sezione IV decisione n.141 del 2010 ) ribadisce il principio per cui , quando il partecipante alle prove per l’abilitazione alla professione di avvocato impugna gli atti che hanno negativamente valutato i suoi elaborati, ai sensi degli artt.2 e 3 della legge n.1034 del 1971, la competenza territoriale deve essere individuata sulla base degli effetti dei provvedimenti emessi dalla Commissione insediata per la indetta sessione di esami presso la sede della Corte di Appello, che nelle specie risulta quella di Napoli.

Pertanto, va dichiarata la competenza del TAR Campania, sede di Napoli.

Relativamente alle spese e competenze del presente fase del giudizio, le stesse vanno poste a carico dell’originaria parte ricorrente in primo grado e liquidate come in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi