Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-03-12, n. 202402358
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Testo completo
Pubblicato il 12/03/2024
N. 02358/2024REG.PROV.COLL.
N. 10214/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10214 del 2019, proposto da
Z B S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Stazione Ornitologica Abruzzese O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Molina Aterno, Comune di Castelvecchio Subequo, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione prima, n. 00252/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino, della Stazione Ornitologica Abruzzese O.N.L.U.S. e della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 marzo 2024 il Cons. Carmelina Addesso;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dall’appellante e dell’appellata Stazione Ornitologica Abruzzese O.N.L.U.S.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Z B S.r.l. chiede la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo n. 252/19 che ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti per l’annullamento della nota prot. n. 161 del 24.01.2018 con cui il Direttore del Parco Naturale Regionale “Sirente Velino” ha ordinato (anche) alla ricorrente l’immediata sospensione dei lavori (di somma urgenza) per la messa in sicurezza di un tratto della linea ferroviaria Sulmona-Terni nonché la riduzione in pristino e la ricostituzione di specie vegetali.
1.1 Il TAR adito respingeva il ricorso rilevando che: i) il titolare dell’impresa esecutrice dei lavori può legittimamente essere destinatario di un’ordinanza di sospensione dei lavori e di riduzione in pristino; ii) non risulta che all’Ente Parco sia pervenuta una richiesta di autorizzazione o un progetto dei lavori, ma solo la lettera della ricorrente che comunicava l’avvio dei lavori; iii) è la stessa modalità di esecuzione dei lavori che rende evidente che l’intervento effettuato non sia rispondente alle motivazioni addotte in quanto ha comportato la completa rimozione di alberi e arbusti, appartenenti ad una vegetazione considerata quale habitat addirittura prioritario per l’Unione, per centinaia di metri di fiume e anche di quelli ubicati sulla sponda opposta rispetto alla ferrovia; iv) l’intervento in esame doveva essere assoggettato a V.Inc.A; v) non è corretto affermare che l’ordine di ripristino intimato con il provvedimento impugnato sia ineseguibile in ragione di quanto statuito dall’art. 52 del d.P.R. 753/80, poiché molti degli alberi tagliati non contrastavano con tali criteri e sono stati oggetto di taglio “a raso” anche alberi posti sulla sponda opposta del fiume.
2. Con l’appello in trattazione la società Zappa lamenta che la sentenza impugnata: I) ha erroneamente ritenuto che (anche) la società appellante fosse passibile della contestata intimazione di riduzione in ripristino; II) ha omesso di dare il giusto rilievo al comportamento negligente e disinteressato tenuto dall’ente parco nella fase antecedente all’avvio delle operazioni di taglio, ritenendo che la mancata partecipazione dell’ente alla riunione convocata dalla Regione Abruzzo il 2 gennaio 2018 per il successivo 5 gennaio non potesse essere intesa quale atto di assenso all’esecuzione dei lavori; III) ha erroneamente affermato la prevalenza dell’interesse alla tutela della vegetazione rispetto a quello alla sicurezza ferroviaria, sulla scorta di considerazioni avulse dal reale contesto in cui si sono sviluppati i fatti di causa; IV) ha totalmente omesso di considerare l’illegittimità e, prima ancora, la pericolosità dell’ordine di ripristino impartito dall’Ente Parco.
3. Si sono costituiti in giudizio la Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus e l’Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino che hanno insistito per la reiezione del gravame. Si è costituita, altresì, la Regione Abruzzo che ha aderito alle difese di parte appellante.
4. In vista dell’udienza di trattazione tutte le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
5. All’udienza di smaltimento del 6 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con quattro motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, l’appellante deduce che: I) l’impresa ha operato in qualità di mera esecutrice di un ordine impartito dalla Regione, sulla scorta delle segnalazioni effettuate da RFI, in condizioni di somma urgenza e in forza dei nullaosta ricevuti e, per tale ragione, non può essere destinataria dell’ordine di sospensione dei lavori e di riduzione in pristino; II) il TAR hanno omesso di considerare il comportamento negligente e disinteressato dell’Ente Parco che non ha partecipato alla riunione indetta con urgenza dalla Regione Abruzzo per il 5.01.2018 presso il Comune di Molina Aterno al fine di acquisire dagli enti interessati i nulla-osta di competenza; III) non è condivisibile il capo della sentenza che ha respinto i motivi di ricorso