Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-09-03, n. 201404495
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N. 04495/2014REG.PROV.COLL.
N. 09243/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9243 del 2013, proposto da:
V C, rappresentato e difeso dagli avv. G C P, S M, con domicilio eletto presso G C P in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 06788/2013, resa tra le parti, concernente esclusione dall'immissione in servizio permanente nei ruoli della marina militare con decadenza dalla rafferma in qualità di VFP4 della marina militare
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 il Cons. G V e uditi per le parti gli avvocati Parente e l'Avvocato dello Stato Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. V C, volontario in ferma prefissata quadriennale della Marina Militare Italiana, partecipava al concorso, riservato, per l’immissione in servizio permanente;lo superava, e tuttavia, prima dell’immissione in ruolo, ne veniva escluso a causa dell’intervento di una sentenza di condanna a mesi due di reclusione (pena sospesa) disposta nei suoi confronti dal giudice militare per il reato di ingiuria nei confronti di altro militare parigrado (giudizio avviato d’ufficio, ex art. 269 c.p.m., in assenza di querela)
Il provvedimento era impugnato dal militare dinanzi al TAR Lazio, unitamente alla circolare della Direzione generale per il personale militare del 4/8/2011, nella parte in cui essa prevedeva, tra i requisiti per l’immissione in servizio permanente il “ non essere stati condannati per delitto non colposo.. ”.
A supporto del gravame il ricorrente deduceva che, detta circolare, ed il provvedimento di esclusione che ne ha fatto applicazione, mutua il suo contenuto dall’art. 635, comma 1, lett. g) del codice dell’ordinamento militare il quale dovrebbe però ritenersi diretto a disciplinare solo il reclutamento dall’esterno, e non il passaggio dal servizio militare precario a quello permanente. Una diversa interpretazione renderebbe l’art. 635 cit., costituzionalmente illegittimo, in quanto irragionevole, oltre che in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza breve. Ha sostanzialmente affermato che l’esclusione costituisce atto dovuto ai sensi della normativa generale e del bando;ha inoltre ritenuto insussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 635 cit.
Il sig. C insiste nella sua domanda in appello, argomentando sia in ordine alla falsa applicazione dell’art. 635, sia, in subordine, all’illegittimità costituzionale della norma indicata.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 17 giugno 2014.
DIRITTO
La quaestio iuris sottoposta al Collegio attiene all’interpretazione da dare al disposto normativo di cui all’art. 635 del codice dell’ordinamento militare.
L’art. 635 cit., indica i requisiti generali necessari per il reclutamento volontario, e prevede tra essi anche la sussistenza della seguente condizione: “ non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi ”.
Il tenore generico della norma sembrerebbe segnarne l’applicabilità a qualsiasi forma di reclutamento volontario, ivi compreso il passaggio dalla ferma quadriennale al servizio permanente (com’è nel caso di specie) con conseguente inveramento dei dubbi di costituzionalità profilati dall’appellante, ove si consideri, in particolare, che il candidato in ferma volontaria ha già lo status di militare arruolato, è un soggetto sul quale l’amministrazione ha già investito in termini di formazione ed addestramento, che soggiace alla giurisdizione militare, e che si differenzia notevolmente da chi chiede l’arruolamento provenendo dall’esterno.
Mentre è infatti ragionevole che l’amministrazione, potendo selezionare nell’ambito di una vastissima platea di candidati, scelga di restringere la selezione ai soli candidati per i quali non sia discussa la condotta morale nemmeno in termini di rischio (così escludendo ad es. coloro che abbiano semplicemente un procedimento penale pendente ed anche per reati di scarsissimo allarme sociale), diversamente è irragionevole che precluda definitivamente la prosecuzione di un rapporto lavorativo già avviato senza esaminare in concreto la gravità dei fatti contestati, la definitività dell’accertamento, etc.
Non vi sono tuttavia i presupposti per una rimessione della questione alla Corte costituzionale, posto che, da un’analisi sistematica del codice militare può giungersi all’adozione di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, tale da fugare i dubbi sopra solo sinteticamente indicati.
Si è già detto che la norma si occupa genericamente del reclutamento, evidentemente richiamando un concetto già esplicitato in altre parti del codice. Ed infatti, la definizione di reclutamento è data dall’art. 633 del codice, il quale ha riferimento al “ complesso delle procedure e delle attività tecnico-amministrative necessarie per l’immissione in servizio di personale militare ”.
Si tratta dunque di verificare se l’immissione in servizio permanente, a seguito di ferma quadriennale, sia o meno sussumibile nel concetto di reclutamento fatto proprio dall’art. 635.
In proposito deve osservarsi che, se non vi è dubbio (per quanto qui rileva) che l’ammissione alla ferma volontaria quadriennale rientri nel concetto di reclutamento, giusto il disposto dell’art. 701 ( Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale, nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa…… .), il passaggio al “servizio permanente”, diversamente, può farsi ragionevolmente rientrare nell’omogeneo ma diverso concetto di immissione nel ruolo, specificatamente utilizzato dall’art. 704: “ Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministero della difesa ”.
L’immissione in servizio permanente, in sostanza, è successiva al reclutamento volontario in ferma prefissata ed è riservata a coloro che, già reclutati, si collochino utilmente nella graduatoria di merito, ovviamente nei limiti delle necessità organiche dell’amministrazione.
Se così è, allora, all’immissione in servizio permanente conseguente a ferma quadriennale non possono applicarsi le cause di esclusione “automatiche” previste dall’art. 635 comma 1 lett. g). Evidentemente ciò non significa esenzione, ai fini dell’immissione nei ruoli permanenti, dagli effetti di qualsiasi illecito commesso durante la ferma, poiché ad evitare tale evenienza soccorre il disposto dell’art. 957, il quale impone il proscioglimento della ferma, e di conseguenza l’esclusione dall’immissione in servizio permanente (per mancanza del valido compimento del periodo di servizio pregresso), oltre che “ per condanna penale definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all’articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale ”, anche per “ grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare ” (motivi disciplinari posti dall’articolo 1357 - richiamato dall’art. 957 cit. - a base della cessazione della ferma o dalla rafferma)
In riforma della sentenza di prime cure, deve essere pertanto annullata, nei limiti dell’interesse del ricorrente, la circolare M-D-