Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-09-03, n. 201404495
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Testo completo
N. 04495/2014REG.PROV.COLL.
N. 09243/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9243 del 2013, proposto da:
AL AR, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Stefano Monti, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 06788/2013, resa tra le parti, concernente esclusione dall'immissione in servizio permanente nei ruoli della marina militare con decadenza dalla rafferma in qualità di VFP4 della marina militare
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Parente e l'Avvocato dello Stato Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. AL AR, volontario in ferma prefissata quadriennale della Marina Militare Italiana, partecipava al concorso, riservato, per l’immissione in servizio permanente; lo superava, e tuttavia, prima dell’immissione in ruolo, ne veniva escluso a causa dell’intervento di una sentenza di condanna a mesi due di reclusione (pena sospesa) disposta nei suoi confronti dal giudice militare per il reato di ingiuria nei confronti di altro militare parigrado (giudizio avviato d’ufficio, ex art. 269 c.p.m., in assenza di querela)
Il provvedimento era impugnato dal militare dinanzi al TAR Lazio, unitamente alla circolare della Direzione generale per il personale militare del 4/8/2011, nella parte in cui essa prevedeva, tra i requisiti per l’immissione in servizio permanente il “ non essere stati condannati per delitto non colposo.. ”.
A supporto del gravame il ricorrente deduceva che, detta circolare, ed il provvedimento di esclusione che ne ha fatto applicazione, mutua il suo contenuto dall’art. 635, comma 1, lett. g) del codice dell’ordinamento militare il quale dovrebbe però ritenersi diretto a disciplinare solo il reclutamento dall’esterno, e non il passaggio dal servizio militare precario a quello permanente. Una diversa interpretazione renderebbe l’art. 635 cit., costituzionalmente illegittimo, in quanto irragionevole, oltre che in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza breve. Ha sostanzialmente affermato che l’esclusione costituisce atto dovuto ai sensi della normativa generale e del bando; ha inoltre ritenuto insussistenti i presupposti per sollevare questione di