Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-05-04, n. 202304523
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Testo completo
Pubblicato il 04/05/2023
N. 04523/2023REG.PROV.COLL.
N. 02661/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2661 del 2016, proposto dalla ditta GSF s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A B e F L, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Nomentana, n. 435;
contro
la Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
della Provincia di Campobasso, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
del Comune di Bojano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato B I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L L B in Roma, viale della Grande Muraglia, n. 289;
del Comune di Campochiaro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, con domicilio eletto presso lo studio Michele Lioi in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 32;
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bojano e del Comune di Campochiaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il consigliere Emanuela Loria e dato atto delle istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati A B, F L, Giuseppe Ruta e Margherita Zezza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I fatti principali, di tipo procedimentale e processuale, utili ai fini del decidere, possono essere così riassunti in ordine cronologico:
a) la Regione Molise ha rilasciato l’autorizzazione n. 23 del 23 giugno 2014 in favore della ditta Di Zio Costruzioni Meccaniche s.p.a. (a cui è succeduta la ditta GSF odierna appellante) per l’insediamento di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (IAFR), segnatamente biomassa – pollina, ovvero da concime organico ottenuto dal riciclaggio a seguito di trattamento industriale delle deiezioni degli allevamenti avicoli;
b) successivamente l’autorizzazione è stata riscontrata negativamente da parte della regione Molise con due provvedimenti, uno di revoca con effetti ex nunc, e uno di autotutela con effetti ex tunc ;
c ) il provvedimento di autotutela regionale n. 3 del 22 gennaio 2015 (repressivo con effetti ex tunc della autorizzazione regionale n. 23 del 23 giugno 2014) si fonda sull’accertamento di una pluralità di vizi di legittimità, fra cui la violazione dell’art. 2, comma 2, della l.r. n. 22 del 2009 che inibisce nelle zone ZPS (Zone protezione speciale) e IBA ( Important Bird Area ), l’insediamento di IAFR;
d) con ricorso rubricato sub r.g.n. 365/2014, i Comuni di San Polo Matese, Campochiaro, Spinete, Colle D'Anchise, Roccamandolfi, Sepino, Guardiaregia, San Giuliano del Sannio, Cercepiccola e San Massimo hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 23 del 23 giugno 2014 del dirigente regionale del Molise, con la quale la società Di Zio Costruzioni Meccaniche s.p.a. è stata autorizzata a realizzare ed esercire l’impianto in questione;
e) analogo ricorso, rubricato sub r.g.n. 367/2014, è stato proposto da un gruppo di produttori locali titolari di aziende agroalimentari e da un’associazione di tutela ambientale;
f) la Provincia di Campobasso, con ricorso rubricato sub r.g.n. 383/2014, ha gravato la predetta determinazione per motivi analoghi a quelli fatti valere dai Comuni limitrofi all’area di insediamento della centrale e dai produttori ivi operanti, contestando anche la violazione del divieto di localizzazione, previsto dalla legislazione regionale, in area IBA di impianti di produzione di energia;
g) il Comune di Bojano, con ricorso rubricato sub r.g.n. 395/2014, ha parimenti chiesto l’annullamento della determina regionale in quanto affetta da profili di illegittimità analoghi a quelli già fatti valere con i ricorsi r.g.n. 365, n. 367 e n. 383 del 2014;
h) con ricorso rubricato sub r.g.n. 30/2015 la società Di Zio Costruzioni Meccaniche s.p.a. e la GSF s.r.l. hanno impugnato il decreto n. 5 del 5 novembre 2014, con il quale è stata disposta la revoca della determina dirigenziale n. 23 del 23 giugno 2014;
i) la GSF s.r.l. ha impugnato, con motivi aggiunti, notificati in data 21 marzo 2015 e depositati in data 22 aprile 2015, la determinazione dirigenziale n. 3 del 22 gennaio 2015 con la quale è stato disposto l’annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale n. 23 del 23 giugno 2014;
l) con il ricorso introduttivo è stata altresì chiesta la condanna della Regione Molise al risarcimento del danno cagionato dalla inosservanza dolosa e colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo (quantificato prudenzialmente in euro 2.700.000,00 o nella minore somma ritenuta di giustizia) relativo alla autorizzazione revocata nonché dalla illegittimità del decreto di revoca per l’intero periodo di efficacia del medesimo;
m) inoltre, in via subordinata, nell’ipotesi di rigetto della domanda di annullamento in via principale, è stata chiesta la condanna della Regione Molise al pagamento dell’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990 per la revoca dell’autorizzazione unica (quantificato in euro 1.250.000,00 o nella minor somma ritenuta di giustizia) quanto al danno emergente e da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, quanto al lucro cessante;
n) in via istruttoria, è stato chiesto che venisse disposta la consulenza tecnica d’ufficio ex art. 67 c.p.a. diretta a quantificare i tempi di realizzazione e messa in esercizio della centrale elettrica oggetto di autorizzazione unica, la redditività della medesima, il livello di incentivi percepibili dalla Di Zio Costruzioni Meccaniche s.p.a. i sensi del d.m. 6 luglio 2012 del Ministero dello Sviluppo economico, il valore attuale dell’autorizzazione unica e il pregiudizio economico subito dalla ricorrente in termini di danno emergente e lucro cessante;
o) con i motivi aggiunti, oltre all’annullamento dei provvedimenti impugnati, sono state reiterate le richieste di condanna al risarcimento del danno e all’indennizzo formulate con il ricorso introduttivo.
2. Con la sentenza impugnata - 368 del 25 settembre 2015 - il T.a.r. per il Molise:
i) ha riunito i cinque ricorsi;
ii) in accoglimento delle censure mosse dalla Provincia e dal Comune di Bojano, ha ritenuto illegittima l’autorizzazione n. 23 per violazione dell’art. 2, comma 2, l.r. n. 22 del 2009 che vieta la localizzazione di IAFR in zona Important Bird Area ;
iii) ha ritenuto applicabili i principi di cui alla sentenza della Corte di giustizia UE 21 luglio 2011 C—2/10 e, conseguentemente, ha rilevato la conformità di tale art. 2 alle sopravvenute “linee guida nazionali” del 10 settembre 2010;
iv) ha dato atto che nessuna delle parti ha sollevato questione di legittimità costituzionale della suindicata norma regionale;
v) ha assorbito l’esame degli ulteriori motivi cassatori posti a sostegno dei quattro ricorsi del 2014 (proposti dai soggetti che si oppongono all’intervento) che ha comunque dichiarato improcedibili;
vi) ha in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto il ricorso n.r.g. 30/2015;
vii) ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno da annullamento di provvedimento favorevole (capo non impugnato);
viii) ha compensato fra tutte le parti le spese di lite.
3. La ditta GSF ha interposto appello, affidato a seguenti tre motivi (estesi da pagina 4 a pagina 32 del ricorso) di seguito sintetizzati.
I. Erroneità della sentenza impugnata e/o contraddittoria e/o irragionevole motivazione riguardo alla mancata sollevazione d’ufficio della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale Molise 7 agosto 2009 n. 22 - Necessità di sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 7 agosto 1999 n. 22 per violazione dell’art. 177, secondo comma, lett. s) Cost. ovvero per violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia di cui all’art. 177, terzo comma, Cost. in rapporto all’art. 12, comma 10 del d.lgs. n. 387 del 2003 – Declaratoria di illegittimità costituzionale – Conseguente rilevabilità d’ufficio da parte del Giudice amministrativo della illegittimità derivata degli atti amministrativi oggetto della presente impugnativa ovvero