Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-30, n. 202408668

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-30, n. 202408668
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202408668
Data del deposito : 30 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2024

N. 08668/2024REG.PROV.COLL.

N. 05016/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5016 del 2017, proposto da Termomeccanica Ecologia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M D L, M S, con domicilio eletto presso lo studio M S in Roma, viale Parioli, 180;



contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato con domicilio eletto presso lo studio Massimo Latena in Roma, via Poli,29, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario delegato per le bonifiche ex Opcm 3849/2010, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 01803/2017.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Commissario delegato per le bonifiche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;



FATTO

La vicenda amministrativa, oggetto del presente giudizio, si è sviluppata nel senso di seguito indicato:

- la Termotecnica Ecologia s.p.a (d’ora innanzi solo Società o Tme) ha presentato alla Regione Campania, ai sensi dell’art. 37- bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, una proposta di finanza di progetto per la realizzazione di interventi di completamento e di adeguamento dell’impianto di depurazione di Napoli Est, nonché per la sua gestione, comprensiva della riscossione dei relativi canoni;

- la Giunta regionale, con deliberazione 15 marzo 2000, n. 1911, ha dichiarato la proposta ammissibile e fattibile, estendendola alla rete dei collettori “gravitante” sull’impianto di depurazione;

- In base all’articolo 12 dell’O.M. n. 3100/2000 il Presidente della Giunta Regionale della Campania – Commissario Delegato – è subentrato al Sindaco di Napoli nella titolarità dei poteri commissariali in materia di progettazione e realizzazione degli interventi e adeguamenti funzionali dei sistemi di collettamento interessanti, tra l’altro, anche l’impianto di depurazione di Napoli Est.

- il Commissario, con ordinanza 16 giugno 2003, n. 170, dopo avere predisposto uno specifico strumento di programmazione, ha ratificato la delibera n. 1911 del 2000 ed ha assegnato alla Tme il termine di novanta giorni per adeguare la propria proposta alle prescrizioni del nuovo strumento di programmazione;

- la Tme, con nota del 16 ottobre 2003, ha presentato la nuova proposta progettuale;

- il Commissario, con ordinanza n. 97 del 2005, ha incaricato il prof. S di verificare la sostenibilità economica del Pef trasmesso dalla Società;

- il soggetto incaricato, con nota del 6 maggio 2006, ha ritenuto che il Pef fosse rispondente ai criteri di sostenibilità e coerenza, richiedendo soltanto una nuova asseverazione bancaria, che la Tme ha fornito il successivo 5 giugno;

- il Commissario, con ordinanza n. 12 del 2007, ha approvato la proposta “adeguata” presentata dalla Tme;

- il Commissario, con ordinanza 29 marzo 2007, n. 35, ha bandito la procedura di gara mediante licitazione privata avente ad oggetto la proposta presentata dal promotore Tme, con previsione che, in caso di affidamento a soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo avrebbe avuto diritto al rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, quantificate in euro 900.000;

- l’amministrazione, dopo avere svolto la procedura, ha predisposto la graduatoria, individuando i soggetti con cui procedere alla successiva fase di negoziazione;

- la Società Siba, terza in graduatoria, ha impugnato gli esiti della procedura innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, censurando la mancata esclusione delle società che si erano classificate al primo e al secondo posto;

- il Consiglio di Stato, con sentenza 14 luglio 2010, n. 538, in riforma parziale della sentenza del T.a.r. n. 6298 del 2008, ha respinto il ricorso di primo grado, ritenendo legittima l’attività svolta dall’amministrazione;

- con delibera della Giunta regionale 29 ottobre 2011, n. 586 è stato avviato il procedimento di autotutela avente ad oggetto la delibera della Giunta Regionale n. 1911 del 2000;

- il Commissario, con ordinanza 18 novembre 2011, n. 71, nel prendere atto della citata delibera n. 586, ha sospeso la procedura di gara;

- la Giunta regionale, con delibera 4 aprile 2012, n. 173, ha deciso di « revocare con decorrenza immediata » la delibera n. 1911 del 2000;

- il Commissario, con ordinanza 16 maggio 2012, n. 12, ha disposto la « revoca della procedura di gara » sulla base delle seguenti motivazioni: i) “ la corrispondenza intercorsa in materia con la Regione Campania, nella quale è stata ripetutamente rappresentata la necessità di assumere determinazioni in merito alla suddetta procedura di gara attesa, tra l’altro, la dichiarata discrepanza tra l’intervento in questione e gli obiettivi programmatici della Regione Campania in materia di sistema depurativo ” b) “ la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 173 del 04.04.2012 ” la cui motivazione veniva richiamata per relationem;

-TME ha proposto ricorso dinanzi al T.a.r. Campania per l’accertamento e la conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti e , in via subordinata, per l’annullamento della D.G.R. Campania n. 173, del 4.4.2012, e della Ordinanza Commissariale n. 12, del 16 maggio 2012, e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennizzo spettante alla TME ai sensi dell’art. 21 quinquies , L. n. 241/1990;

-Il T.a.r Campania, con sentenza 4 aprile, n. 1803, ha respinto il ricorso;

-TME ha proposto appello;

-si è costituito in giudizio il Commissario di governo, chiedendo che venga dichiarato il suo difetto di legittimazione, in quanto, come risulterebbe anche dall’atto di appello, l’unico soggetto eventualmente responsabile sarebbe la Regione.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania, chiedendo, senza articolare difese, il rigetto dell’appello.

Con sentenza non definitiva 3 luglio 2023, n. 6441, la Sezione ha accertato la sussistenza di una fattispecie di responsabilità precontrattuale in capo alla Regione Campania e il conseguente obbligo per l’amministrazione stessa di corrispondere, se provato, il risarcimento del danno da lesione dell’interesse negativo, nella forma del danno emergente e del lucro cessante (art. 1223 cod. civ.).

Ha, invece, respinto la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da lesione di interesse negativo sotto il profilo del lucro cessante.

Ha, inoltre, ritenuto insussistente una analoga fattispecie di responsabilità precontrattuale a carico del Commissario delegato.

Ha, infine, respinto il motivo finalizzato ad ottenere l’indennizzo

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi