Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-12-27, n. 201009508
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Testo completo
N. 09508/2010 REG.SEN.
N. 02443/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2443 del 2002, proposto da:
L'ASSAINATO MARIA, rappresentata e difesa dagli avv. F D L e G M, con domicilio eletto presso l’avv. F D L in Roma, viale Carso, n. 20;
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. M L, con domicilio eletto presso C R in Roma, via Barberini, n. 36;
AZIENDA U.S.L. TA/1, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. G P, con domicilio eletto presso A C in Roma, via di Villa Pepoli, n. 4;
GESTIONE LIQUIDATORIA EX U.S.L. TA/6, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Panza, con domicilio eletto presso A C in Roma, via di Villa Pepoli, n. 4;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, Sez. II, n. 597 del 24 febbraio 2001, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dell’A.U.S.L. TA/1 e della Gestione Liquidatoria ex U.S.L. TA/6;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2010 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Liberti e Coluzzi, su delega dell' avv. Fabrizio Panza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza n. 597 del 24 febbraio 2001 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede staccata di Lecce, sez. II, respingeva il ricorso proposto da L’Assainato Maria teso ad ottenere la declaratoria del diritto al compenso per il mancato godimento di riposi settimanali a causa dell’espletamento dei turni di reperibilità, secondo la retribuzione giornaliera in godimento all’atto della richiesta nella misura di tre giornate lavorative per ogni mancato riposo, e per la condanna delle intimate amministrazioni (Azienda U.S.L. TA/1, Gestione Stralcio TA/6 e Regione Puglia) al relativo pagamento.
A fondamento del rigetto del ricorso il tribunale poneva la propria precedente sentenza n. 519 del 23 febbraio 2001, resa in un identico giudizio).
2. L’interessata con atto rituale e tempestivo atto di appello chiedeva la riforma della predetta sentenza, deducendo innanzitutto l’assoluto difetto di motivazione (non potendo considerarsi sufficiente, a suo avviso, il mero richiamo ad una sentenza resa in un giudizio a cui le parti in causa erano del tutto estranee), contestando in ogni caso la fondatezza delle considerazioni svolte nella richiamata decisione ed insistendo per l’accoglimento del ricorso proposto in primo grado, il diritto al riposo settimanale essendo a suo avviso costituzionalmente garantito ed irrinunciabile, così che la sua violazione costituiva fonte di danno biologico risarcibile quanto meno proprio con il compenso richiesto.
Resisteva al giudizio l’A.U.S.L. TA/1, deducendo l’inammissibilità dell’avversa domanda per difetto di giurisdizione (trattandosi di una pretesa fondata su di un fatto illecito) e per difetto di legittimazione passiva (la pretesa essendo relativa a periodi per i quali la gestione spettava all’ex U.S.L. TA/6) e comunque la sua infondatezza nel merito.
Si costituivano in giudizio anche la Gestione Liquidatoria dell’U.S.L. TA/6 e la Regione Puglia, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello, con riserva di ulteriori approfondite deduzioni.
3. Nell’imminenza dell’udienza di discussione la Gestione Liquidatoria e la Regione Puglia hanno illustrato con apposite memorie le proprie tesi difensive: in particolare la Regione Puglia ha eccepito anche l’irricevibilità del gravame (essendo stato l’appello proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza).
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2010, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. L’infondatezza nel merito del gravame esime la Sezione dall’esaminare le eccezioni preliminari di irricevibilità per tardività dell’appello (avanzata dalla Regione Puglia) e di inammissibilità della domanda per difetto della legittimazione passiva (sollevata dalla Regione Puglia e dall’A.U.S.L. TA/1), fermo restando che la controversia de qua appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo (infondata essendo al riguardo l’eccezione sollevata dall’A.U.S.L. TA/1).
Infatti, anche a voler