Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-03, n. 202302240

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-03, n. 202302240
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302240
Data del deposito : 3 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/03/2023

N. 02240/2023REG.PROV.COLL.

N. 00867/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 867 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P S e G T, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Lerici, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F P e F G, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e Provincia, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, non costituitesi in giudizio.

nei confronti

del signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Gerbi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
del signor -OMISSIS-, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 1026 del 2021, resa tra le parti.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lerici, del Ministero della Cultura e del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il consigliere S M;

Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Oggetto del contendere sono il permesso di costruire 7 maggio 2021 n. 524/20 rilasciato dal Comune di Lerici all’avv. -OMISSIS-, per “ la realizzazione di due edifici ad uso residenziale mediante ricomposizione volumetrica di più fabbricati esistenti posti in area ad elevato rischio idraulico dall’area sita in Lerici (SP) località -OMISSIS-all’area sita in Lerici (SP), -OMISSIS- ”, in applicazione degli artt. 6, 7 e 7 bis della legge della Regione Liguria n. 49 del 2009 (c.d. Piano Casa);
le autorizzazioni paesaggistiche nn. 81 e 82 del 13 novembre 2020, nonché il decreto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 19 febbraio 2018 n. 10.

1.1. Tali atti sono stati impugnati innanzi al T.a.r. per la Liguria dall’odierna appellante con ricorso e motivi aggiunti sulla base di quattro articolati mezzi di gravame per quanto riguarda il ricorso principale (da pag. 7 a pag. 14), ed ulteriori due mezzi per quanto riguarda i motivi aggiunti (da pag. 3 a pag. 6).

2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa, il T.a.r.:

- ha dichiarato irricevibili i motivi aggiunti;

- ha respinto il ricorso principale;

- ha compensato tra le parti le spese di lite.

3. L’appello dell’Associazione, rimasta soccombente, è affidato ai seguenti motivi:

I. Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 2 c.p.a. e dell’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000.Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria ed evidente travisamento di fatti.

Ai fini della declaratoria di irricevibilità dei motivi aggiunti il primo giudice ha valorizzato il fatto che il decreto dell’Autorità di Bacino era stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Lerici.

Tuttavia, non esiste alcuna norma che preveda la pubblicazione degli atti dell’Autorità di bacino all’Albo pretorio del Comune.

In ogni caso, il provvedimento avrebbe acquisito attitudine lesiva solo per effetto del rilascio del permesso di costruire.

II. Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata per eccesso di potere per travisamento, illogicità, contraddittorietà e totale difetto di istruttoria e di motivazione .

Il primo giudice avrebbe travisato la censura articolata sub II.1. “ Violazione e falsa applicazione, sotto distinto ed ulteriore profilo, degli artt. 6 e 7 della l.r. n. 49/2009 nonché dell’art. 7 bis della medesima legge. Difetto dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Travisamento. Contraddittorietà. Illogicità .”.

Il profilo di illegittimità del titolo edilizio eccepito dall’odierna appellante non trovava fondamento nel preteso “ equivoco che permarrebbe circa la natura residenziale o non residenziale dei due fabbricati in progetto ” (cfr. pag. 4 della sentenza in esame).

La problematica ed eccepita illegittimità del titolo edilizio consisteva piuttosto, nella natura –residenziale o meno - dei fabbricati da demolire ricompresi nell’area classificata soggetta a rischio idraulico elevato.

La presenza, nei fabbricati da demolire, di immobili a destinazione residenziale (B) e di immobili a destinazione non residenziale (A e C) ha determinato l’applicazione congiunta delle relative disposizioni del Piano Casa (artt. 6 e 7 della l.r. n. 49/2009), che secondo l’appellante sarebbe inammissibile come riconosciuto dalla stessa Regione in alcuni pareri (documenti nn. 14 e 15 del fascicolo di primo grado).

Del tutto inconferente sarebbe il richiamo effettuato dal T.a.r. sia alla Convenzione stipulata in data 16 aprile 2021 fra il Comune di Lerici e la proprietà immobiliare sia all’atto della Giunta Comunale di approvazione della citata Convenzione che nulla esplicitano al riguardo, limitandosi ad affermare la natura residenziale degli edifici da realizzare, circostanza pacificamente riconosciuta e mai messa in discussione.

III. Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle Norme Tecniche di Ambito e Sub ambito del vigente PUC (Ambito R.10 – Su ambito R. 10.3). Difetto dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della l.r. n. 36/1997 e smi.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Contraddittorietà .

Il T.a.r. per la Liguria ha rigettato il motivo di primo grado II.3, sostenendo:

- da un lato, che, come risulterebbe dall’art. 5 della sopra menzionata Convenzione, lo spostamento dell’area destinata a verde di quartiere su un altro fondo contiguo, sempre di proprietà del controinteressato, non sarebbe censurabile, “ posto che il mutamento dell’ubicazione dell’area verde di quartiere non appare incidente sulla possibilità dell’ambito di fruire, comunque, di un ampio terreno non destinato all’edificazione ” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);

- dall’altro, che le norme che disciplinano l’Ambito interessato dall’intervento (Subambito R.10.3) non renderebbero incompatibili i nuovi insediamenti residenziali in contestazione.

Come è noto, il Piano Casa consente la realizzazione di interventi edilizi in deroga al vigente strumento urbanistico.

Nel caso in esame, la deroga consentita dal Piano Casa opererebbe sia in relazione alla disciplina dell’area di localizzazione dei nuovi manufatti, che risulta essere già satura, sia in ordine alla delocalizzazione di un’area verde prevista a servizio del quartiere.

Secondo l’appellante, le modificazioni apportate al PUC eccedono i limiti ed i parametri di una deroga, configurandosi alla stregua di una vera e propria variante ai sensi dell’art. 44 della l.r. n. 36/1997, la quale richiede l’approvazione regionale.

Nello specifico, l’area di ricostruzione ricade nell’Ambito R.10, Sub Ambito R.10.3.

Il predetto Sub Ambito sarebbe da considerarsi “saturo” e non consentirebbe nuova edificazione a completamento dei lotti liberi, salvi gli ampliamenti previsti dalle norme di Sub Ambito e dalla l.r. n. 24/2001.

Nella delibera di Giunta n. -OMISSIS-, viene disposto anche lo spostamento dell’area destinata a “verde di quartiere”.

Anche in questo caso, il primo giudice avrebbe travisato la censura.

La problematica ignorata dal primo giudice aveva infatti ad oggetto la procedura seguita in sede di rilascio del titolo edilizio, che avrebbe dovuto comportare l’espletamento della procedura di cui all’art. 44 della l.r. n. 36/1997 con la partecipazione necessaria della Regione Liguria.

Sarebbero poi irrilevanti le argomentazioni del T.a.r. in ordine ai margini di flessibilità dello strumento urbanistico (sulla scorta della pronuncia n. -OMISSIS-, confermata in grado di appello con sentenza n. -OMISSIS-).

IV Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione nonché per travisamento, manifesta irragionevolezza ed illogicità .

Il T.a.r. ha respinto l’ultimo motivo di ricorso sostenendo che -OMISSIS- non sarebbe adibita al solo traffico pedonale, trattandosi di strada asfaltata, percorsa da veicoli, che si congiunge con un’altra via di maggiore comunicazione. Tale assunto si sarebbe basato sulla sola documentazione fotografica depositata dal Comune di Lerici.

Il primo giudice avrebbe omesso di valutare la copiosa documentazione fotografica depositata dall’odierna appellante, come pure quanto affermato dalla Soprintendenza nella nota del 20 luglio 2021, di riscontro ad un’apposita segnalazione di -OMISSIS-.

V. Riproposizione dei motivi non esaminati .

Dal ricorso principale:

II.1 Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 bis in combinato disposto con gli artt. 6 e 7 della L.R. n. 49/2009 e ss.mm. e ii. Difetto dei presupposti. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 15, comma 5 e 43, comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Illogicità. Sviamento .

Questo motivo riguarda la procedura di classificazione dell’area posta in località Senato, nelle vicinanze del canale del Marzo, in sponda idrografica destra del Fiume Magra (sede degli immobili oggetto di demolizione) come area a rischio idraulico e della conseguente riperimetrazione della stessa con relativa modifica cartografica del PAI.

Tale classificazione ha costituito il presupposto per l’applicazione dell’art. 7 bis della l.r. n. 49/2009 e della premialità del 50% in termini di incremento volumetrico prevista dalla citata norma.

L’avvio del procedimento in questione sarebbe stato determinato da una mera segnalazione di un privato, trasmessa nel 2016, avente ad oggetto un solo evento alluvionale verificatosi a fine 2010.

La competente Autorità avrebbe provveduto alla modifica del PAI senza un preventivo “ aggiornamento o approfondimento del quadro conoscitivo sulla base di valutazioni di tipo prettamente tecnico ” (come prescritto dall’art. 43, comma 3 delle NdA) ed in mancanza di “ idonea documentazione tecnica acquisita con studi e indagini di dettaglio ” (come prescritto dall’art. 15, comma 5 delle predette norme).

Dai motivi aggiunti.

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 5 nonché dell’art. 43 delle NdA del PAI. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 T.U.E.L. Incompetenza. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità. Travisamento. Sviamento .

L’art. 15, comma 5 delle NdA del PAI dispone che le istanze di modifica e/o aggiornamento delle carte di pericolosità possono essere avanzate dagli Enti locali, anche su richiesta di altri Enti e soggetti pubblici e privati

Nel caso di specie non risulta che gli Enti locali competenti abbiano avanzato alcuna istanza.

Peraltro, attenendo ad attività pianificatoria, tale istanza avrebbe dovuto essere adottata dal Consiglio Comunale.

Il fenomeno di allagamento, oltre ad avere interessato un immobile diverso da quelli oggetto dell’intervento in controversia, sarebbe dipeso esclusivamente dalla scarsa manutenzione del canale presente in zona.

Sono state riproposte, altresì, anche le censure di illegittimità derivata degli atti impugnati con il ricorso principale.

4. Si sono costituiti, per resistere, il Comune di Lerici, l’ing. -OMISSIS- e il Ministero della Cultura.

5. Con ordinanza n. 957 del 28 febbraio 2022, l’istanza cautelare è stata accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

6. L’appellante, il Comune e l’ing. -OMISSIS- hanno depositato memorie conclusionali e di replica, in vista della pubblica udienza del 1° dicembre 2022 alla quale l’appello è stato trattenuto per la decisione.

7. È possibile prescindere dell’esame delle eccezioni di inammissibilità ovvero improcedibilità del ricorso di primo grado, riproposte dal Comune di Lerici, in quanto l’appello è infondato nel merito e deve essere respinto.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

8. Il primo motivo dell’appello contesta la declaratoria di irricevibilità dei motivi aggiunti, aventi ad oggetto il decreto dell’Autorità di Bacino che ha classificato l’area di cui trattasi a rischio idraulico elevato e molto elevato.

8.1. Il Collegio rileva che, quand’anche tale impugnativa possa considerarsi tempestiva – per non essere la pubblicazione all’Albo Pretorio dei Comuni interessati prevista ex lege e quindi rilevante ai fini della decorrenza del termine ex art. 41 c.p.a. - le censure della ricorrente risultano comunque infondate nel merito.

8.2. In primo luogo si osserva che l’Associazione appellante non ha allegato alcun principio di prova né in ordine all’insussistenza di un rischio idraulico né relativamente al preteso, manifesto travisamento dello stato dei luoghi da parte delle Autorità competenti.

8.3. Per quanto riguarda il procedimento seguito, giova richiamare l’art. 15, commi 5 e 6, delle NdA del PAI secondo cui “5. Le istanze di modifica e/o aggiornamento delle carte di pericolosità possono essere avanzate dagli Enti Locali, anche su richiesta di altri Enti e soggetti pubblici e privati, sulla base di idonea documentazione tecnica acquisita con studi e indagini di dettaglio seguendo le indicazioni contenute negli Allegati n. 4, 5 e 84 e/o a seguito della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica secondo quanto indicato al comma 2.

6. In caso di evento alluvionale, i Comuni provvedono a perimetrare le aree allagate su Carta Tecnica Regionale, del maggior dettaglio disponibile, con l’indicazione dei tiranti massimi raggiunti ed a trasmettere tali elaborati all’Autorità di Bacino, che li utilizzerà nell’ambito dell’aggiornamento del quadro conoscitivo ”.

8.4 Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti in primo grado in data 15 settembre 2021 dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, risulta che i Comuni di Lerici e Arcola, a seguito della segnalazione relativa all’evento alluvionale del 2010, hanno esplicitamente confermato le condizioni di pericolosità delle aree di cui trattasi chiedendo formalmente all’Autorità di provvedere alla prosecuzione dell’ ite r di aggiornamento delle tavole cartografiche di pericolosità idraulica.

Il Comune di Arcola ha anche allegato “ la tavola speditiva realizzata dal servizio di protezione civile comunale in concomitanza agli eventi alluvionali ”.

Dall’esame delle NdA del PAI, non risulta poi alcuna disposizione che, al fine dell’attivazione del procedimento di aggiornamento degli elaborati cartografici, attribuisca tale competenza agli Organi consiliari degli enti locali.

8.5. Sulla base della documentazione pervenuta, l’Autorità di bacino ha ritenuto necessario procedere alla classificazione delle zone interessate dagli eventi alluvionali, quali “ aree a criticità idrauliche non studiate ” secondo la definizione recata dall’art.14, comma 2, delle NdA del PAI.

In tal modo, tale Amministrazione ha esercitato la propria discrezionalità tecnica secondo modalità che non risultano né illogiche né irragionevoli.

In ogni caso, come già evidenziato, l’Associazione appellante non è stato in grado di allegare adeguati elementi di natura tecnico - scientifica idonei a revocare in dubbio la correttezza di tale valutazione.

8.6. Nel decreto impugnato si dà poi atto che ai due Comuni sono stati trasmessi gli stralci cartografici riportanti le variazioni richieste ai fini dell’attivazione delle procedure di pubblicità e inchiesta pubblica previste dall’art.43, comma 3, lett. c) delle NdA del PAI.

Non essendo state presentate osservazioni – a quanto consta neppure da -OMISSIS- – le modifiche cartografiche riconosciute corrette sotto il profilo tecnico sono state approvate e il provvedimento è stato “ reso pubblico ” mediante inserimento nel sito internet della soppressa Autorità di Bacino interregionale del Fiume Magra.

Nello stesso decreto viene dato atto del fatto che le modifiche “ entrano in vigore dalla data di trasmissione ” dello stesso agli Enti “ territorialmente interessati ”, così come previsto dall’art. 43, comma 3, lett. a), punto 1, delle NdA del PAI.

8.7. In definitiva, il procedimento seguito per l’aggiornamento degli elaborati cartografici del PAI risulta conforme alle norme tecniche di tale Piano.

9. Dal punto di vista urbanistico, il titolo edilizio oggetto di gravame è stato rilasciato ai sensi dell’art. 7 bis della l.r. n. 49 del 2009, introdotto dalla l.r. n. 22 del 2015, che stabilisce le “premialità” per “ gli edifici ricadenti in base ai piani di bacino e atti analoghi di pianificazione in aree ad elevata e molto elevata pericolosità idraulica e geomorfologica, nonché in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta previste da normative statali o regionali in materia di difesa del suolo, che siano oggetto di interventi in applicazione degli articoli 6 e 7, sempreché la relativa ricostruzione avvenga in aree non soggette alle criticità sopra indicate

L’art. 6 disciplina gli interventi di “ Demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di edifici a destinazione residenziale presenti nel territorio comunale ”, mentre l’art. 7 riguarda quelli di “Demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di edifici a destinazione diversa da quella residenziale ”.

In entrambi i casi è prevista la possibilità di delocalizzare gli edifici da demolire.

L’appellante ha riproposto la tesi secondo cui non potrebbe farsi applicazione congiunta delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 della l. n. 49 del 2009.

Non ha tuttavia allegato elementi letterali, ovvero sistematici, idonei a supportare tale esegesi.

Entrambe le disposizioni consentono infatti gli interventi di riqualificazione “ anche mediante realizzazione di più edifici ” ovvero “ accorpamento in uno o più edifici ”, nonché attraverso il “ rilascio di un unico titolo abilitativo sulla base di progettazione unitaria ”, purché vengano osservate le volumetrie massime previste in rapporto all’originaria destinazione (rispettivamente 2.500 metri cubi e 10.000 metri cubi).

Nell’ipotesi di delocalizzazione ai sensi del citato art. 7– bis si applica poi, in entrambi i casi, la stessa premialità di incremento volumetrico, pari al 50 per cento.

Né, in senso contrario alla possibilità di applicazione congiunta delle richiamate disposizioni, risultano utili i pareri della Regione Liguria invocati dall’appellante, poiché gli stessi risalgono al 2013 mentre le disposizioni qui in rilievo derivano dalle modifiche apportate alla l. n. 49 del 2009 con la l.r. n. 22 del 2015

10. L’appellante ha sostenuto altresì che, essendo l’area di delocalizzazione “satura” e quindi priva della possibilità di realizzare ulteriori volumetrie, l’intervento di cui trattasi non avrebbe potuto essere assentito senza previamente apportare una variante al PUC.

Nella fattispecie, vengono tuttavia in rilievo la disposizioni di cui all’art. 6, comma 4, nonché 7, comma 4, della l.r. n. 49 del 2009 secondo cui “ Gli interventi di ricostruzione di cui ai commi 1 e 1-bis che prevedano la delocalizzazione dell'edificio al di fuori del sito e si pongano in variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale o in contrasto con le previsioni dei piani urbanistici operanti in salvaguardia, con esclusione degli interventi ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2), sono assentibili dal Comune previa approvazione da parte della Regione delle varianti concernenti parametri diversi da quelli dell'incremento volumetrico di cui ai commi 1 e 1-bis ”.

Gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), n. 2) – che fanno eccezione alla necessità della variante – sono quelli che “ricadono in aree in cui i vigenti piani urbanistici comunali prevedano già la possibilità di interventi comportanti demolizione e ricostruzione con incremento della volumetria originaria ”.

I due lotti in esame (in cui è stato progettato l’ atterraggio delle volumetrie delocalizzate) ricadono nel Sub Ambito R10.3 nel quale la destinazione principale ammessa è residenziale e dove sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con incremento della volumetria originaria.

Nello specifico, ai sensi del par.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi