Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-02-18, n. 201901129
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Pubblicato il 18/02/2019
N. 01129/2019REG.PROV.COLL.
N. 08681/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8681 del 2016, proposto da
M G, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto D'Ippolito, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Iliceto in Roma, via Emilia, 86/88;
contro
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L B e F N, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini, 12;
Casa S.p.A., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00627/2016, resa tra le parti, concernente il piano regionale per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2019 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Denis De Sanctis, su delega dell'avv. D'Ippolito, e, in sostituzione dell'avv. Bora, Stefano Crisci.
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II, con la sentenza 12 aprile 2016, n. 627, ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso proposto dall’attuale parte appellante per l’annullamento:
- della delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 16 del 3 marzo 2015, pubblicata in data 18 marzo 2015, avente ad oggetto “Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica ERP finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP articolo 4, comma 1. Piano regionale di cessione del patrimonio di ERP”;
- della delibera della Giunta Regionale n. 435 del 7 aprile 2015, pubblicata in data 22 aprile 2015, avente ad oggetto “L.R. 22 gennaio 2014 n. 5, art. 5, Garanzia di mantenimento patrimonio ERP- individuazione del numero massimo di alloggi cedibili per l'anno 2015 a livello regionale e quote di ripartizione tra i L.O.D.E. toscani”.
Secondo il TAR, sinteticamente:
- la Regione non ha un autonomo potere di valutazione della proposta comunale che, per quanto riguarda il LODE fiorentino (rilevante nel caso di specie), è ormai consolidata;
- si determina così carenza di interesse del ricorrente poiché l’accoglimento delle censure in esame non farebbe venir meno il piano odiernamente impugnato, non essendo stato gravato (anche) l’atto iniziale del procedimento che ha portato alla sua formazione;
- sotto questo profilo, con riferimento ai primi tre motivi di gravame, il ricorso è pertanto inammissibile;
- la questione di legittimità costituzionale formulata con il quarto motivo di gravame non è rilevante al fine del decidere, poiché gli atti impugnati non riguardano in alcun modo il prezzo di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- l’inammissibilità dei primi tre motivi, rivolti avverso la deliberazione consiliare regionale di approvazione del piano di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, determina l’irrilevanza anche della questione di costituzionalità proposta con il quinto motivo di ricorso;
- la questione è comunque manifestamente infondata, poiché il criterio legislativo secondo il quale la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica deve garantire a livello regionale la cessione di un numero di immobili non superiore a quelli realizzati o recuperati nell’anno precedente tende a mantenere la disponibilità di un quantum di edilizia residenziale pubblica, e tale finalità non contrasta con alcuno dei parametri invocati dal ricorrente ma, anzi, è volto a garantire un minimo di prestazioni abitative alle fasce bisognose della popolazione. e non è ravvisabile alcuna irragionevolezza della norma;
- il sesto motivo di ricorso, rivolto avverso la delibera di Giunta n. 435-2015 con la quale è stato approvato il numero massimo complessivo degli alloggi alienabili nell’anno 2015 per ciascun LODE, deve essere dichiarato inammissibile relativamente alla censura di illegittimità derivata dalla delibera consiliare n. 16-2015;
- per il resto, tale motivo deve essere respinto poiché la deliberazione impugnata è atto generale e non richiede motivazione, mentre il suo contenuto appare ragionevole laddove vincola il numero degli alloggi alienabili in ciascun LODE al numero di quelli alloggi realizzati, in quanto in tal modo si garantisce il mantenimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica regionale.
La parte appellante contestava la sentenza del TAR rilevandone l’erroneità e riproponendo, nella sostanza le censure del ricorso di primo grado.
Con l'appello in esame chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si costituiva la Regione appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
All’udienza pubblica del 14 febbraio 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Rileva il Collegio che l’odierno appellante è un inquilino dell'alloggio ERP sito in Firenze, via Spoleto, 2, catastalmente individuato al foglio n. 50, part 298, sub. 13, classe A3, subentrato, in seguito a successione mortis causa e ad apposita voltura, alla originaria assegnataria, la sig.ra E D A.
Detto immobile era stato assegnato a suo tempo alla sig.ra Antelmi, deceduta in data 19.9.2012, con bando n. 20 del 1968 del Ministero dei Lavori Pubblici, Ufficio del Genio Civile di Firenze, Commissione Provinciale per l'assegnazione degli alloggi popolari ed economici.
L’appellante e il coniuge hanno partecipato a due procedimenti amministrativi aperti a seguito dell'approvazione dei relativi piani di cessione regionali, senza con ciò riuscire mai ad ottenere il bene della vita cui legittimamente aspiravano, vale a dire la proprietà dell'immobile abitato.
La nuova L.R 22 gennaio 2014, n. 5 ha modificato l'assetto del sistema dell'edilizia residenziale pubblica, con particolare riguardo alla "garanzia di mantenimento del patrimonio di ERP" (art. 5) e al "prezzo di alienazione degli immobili assegnati" (art. 9).
In base a tale legge è stato, quindi, approvato il piano regionale di cessione del patrimonio di ERP in data 3 marzo 2015;in data 18 marzo 2015 è stato poi pubblicata la delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 16 del 3 marzo 2015, avente ad oggetto “Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica ERP finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP articolo 4, comma 1. Piano regionale di cessione del patrimonio di ERP”, qui impugnata.
2. La suddetta delibera, in attuazione di quanto disposto dalla menzionata L.R. n. 5-2014, individua gli elementi identificativi degli alloggi e delle aree ed unità ad uso non abitativo ricompresi nei piani di cessione, le fasi temporali in cui si articola il procedimento di cessione, disponendo la validità quinquennale del piano, e il prezzo a cui avranno luogo le cessioni, prezzo che, sebbene individuato in termini ipotetici, comunque è determinato in applicazione dell'art. 9 L.R. n. 5-2014, finalizzato alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP.
Poiché in base a detta L.R. il piano di cessione deve essere attuato dai gestori mediante lotti annuali, in data 7.4.2015, veniva emanata la delibera giuntale n. 435, "L.r. 22 gennaio 2014 n. 5, art. 5 "Garanzia di mantenimento patrimonio ERP- individuazione del numero massimo di alloggi cedibili per l'anno 2015 a livello regionale e quote di ripartizione tra i L.O.D.E. toscani", con la quale veniva approvato il numero massimo complessivi degli alloggi alienabili nel 2015, tenuto conto del vincolo posto dall'art. 5 della L.R. n. 5-2014, numero pari a 474 e, per quanto riguarda il L.O.D.E. fiorentino, pari a 6”.
3. La Regione appellata, in via preliminare, eccepisce l’inammissibilità del ricorso, e dell’appello, per omessa notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati.
Infatti, seco ndo la Regione, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ad almeno uno dei controinteressati, da individuarsi nel proprietario/assegnatario del primo immobile dell'elenco contenuto nel modello 1 allegato alla delibera del Consiglio Regionale impugnata: i primi ventisei immobili di tale elenco, infatti, sono oggetto del primo lotto di vendita in attuazione del piano di cessione, con conseguenti ricadute pregiudizievoli dell'eventuale annullamento delle delibere, atteso che i proprietari/assegnatari di tali immobili sono sicuramente portatori di un interesse qualificato alla conservazione dei provvedimenti impugnati, di natura eguale e contraria a quella del ricorrente.
Ritiene il Collegio di poter prescindere da tale eccezione, atteso che l’appello si rivela infondato nel merito.
4. Il primo motivo di appello è infondato, poiché la sentenza del TAR è correttamente motivata in merito alla deduzione, da ritenersi corretta poiché risultante dal quadro normativo in materia, che nella proposta di cessione degli immobili da parte dei Comuni associati deve rinvenirsi un’autonoma espressione di volontà provvedimentale alla base dell’intera procedura e che la Regione non ha un autonomo potere di valutazione della proposta comunale.
La proposta in questione, infatti, costituisce esercizio di funzioni proprie dei Comuni, e concreta un atto di iniziativa con carattere volitivo, oltre che d'apprezzamento, a carattere vincolante, autonomamente impugnabile.
Ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 77-1998 sono attribuite alla piena autonomia dei Comuni e da essi esercitate in forma associata nei livelli ottimali di esercizio le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'E.R.P. già in proprietà dei comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, comma 1, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni.
Ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 77-1998 i Comuni stabiliscono, mediante apposita conferenza, le modalità d'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 5, provvedendo, altresì, alla costituzione del soggetto cui affidare l'esercizio delle funzioni stesse.
Coerentemente, l'art. 3 L.R. n.