Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-09-20, n. 201204989

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-09-20, n. 201204989
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201204989
Data del deposito : 20 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07361/2008 REG.RIC.

N. 04989/2012REG.PROV.COLL.

N. 07361/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso r.g.a.n. 7361/2008, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12, nonché dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del ministro in carica, e dell’Università del Salento, in persona del rettore in carica, entrambi n.c.;

contro

- V G, R L, D A, V B, L M, T A, M S e C R;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sezione I, n. 01144/2008, resa tra le parti e concernente il recupero di somme percepite a titolo di assegno personale .


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio degli appellati V G, R L, D A, V B, L M, T A, M S e C R.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2012, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed udito, per l’amministrazione appellante, l’avvocato dello Stato Meloncelli;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.


FATTO

A) Gli originari ricorrenti, tutti professori ordinari in servizio presso l’Università del Salento, avevano fruito del riconoscimento dei servizi d’insegnamento e ricerca, prestati precedentemente alla conferma in ruolo, previsto dall’art. 103, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, e foriero per ciascuno di loro di apposito assegno ad personam .

Con i decreti poi impugnati, il Rettore dell’Università del Salento aveva dato applicazione all’art. 8, comma 4, legge 19 ottobre 1999 n. 370 (“l'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che l'assegno personale ivi previsto ed attribuito in applicazione degli articoli 36, ultimo comma, e 38, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti e ai ricercatori universitari, è rideterminato all'atto della conferma o del superamento del periodo di straordinariato per effetto del trattamento stipendiale spettante anche a seguito del riconoscimento dei servizi previsto dall'art. 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Il maggiore trattamento stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella di cui al presente comma è riassorbito con i successivi miglioramenti economici. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati non conformi all'interpretazione autentica recata dal presente comma”), e disposto il riassorbimento dell’assegno ad personam , fruito dagli interessati a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 (26.10.1999), nonché il recupero delle somme dagli stessi illegittimamente percepite.

Con successive note del Dipartimento affari finanziari dell’Università del Salento, era stato trasmesso il prospetto delle somme dovute da ciascuno di loro, trattandosi di emolumenti stipendiali percepiti negli anni intercorrenti tra il 2000 ed il 2006.

B) Venivano, dunque, impugnati in prima istanza:

1) il decreto 3.5.2007 n. 962, comunicato all’interessato in data 20 maggio, con il quale il Rettore dell’Università del Salento aveva disposto il riassorbimento dell’assegno ad personam fruito dal prof. G V, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 (26.10.1999), e disposto il recupero delle somme dallo stesso illegittimamente percepite;
nonché la nota 10.7.2007, prot. n. 28364 VIII/1, del Dipartimento affari finanziari dell’Università del Salento, contenente il prospetto delle somme dovute dal medesimo;

2) il decreto 3.5.2007 n. 960, comunicato all’interessato in data 20 maggio, con il quale il Rettore dell’Università del Salento aveva disposto il riassorbimento dell’assegno ad personam fruito dal prof. L R, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 (26.10.1999), e disposto il recupero delle somme dallo stesso illegittimamente percepite;
nonché la nota 4.7.2007, prot. n. 27523 VIII/1, del Dipartimento affari finanziari dell’Università del Salento, contenente il prospetto delle somme dovute dal medesimo;

3) il decreto 3.5.2007 n. 957, comunicato all’interessato in data 20 maggio, con il quale il Rettore dell’Università del Salento aveva disposto il riassorbimento dell’assegno ad personam fruito dal prof. Antonio Donno, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 (26.10.1999), e disposto il recupero delle somme dallo stesso illegittimamente percepite;
nonché la nota 4.7.2007, prot. n. 27518 VIII/1, del Dipartimento affari finanziari dell’Università del Salento, contenente il prospetto delle somme dovute dal medesimo;

4) il decreto 3.5.2007 n. 954, comunicato all’interessato in data 20 maggio, con il quale il Rettore dell’Università del Salento aveva disposto il riassorbimento dell’assegno ad personam fruito dal prof. Benedetto Vetere, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 (26.10.1999), e disposto il recupero delle somme dallo stesso illegittimamente percepite;
nonché la nota 8.7.2007, prot. n. 28059 VIII/1, del Dipartimento affari finanziari dell’Università del Salento, contenente il prospetto delle somme dovute dal medesimo;

5) il decreto 3.5.2007 n. 958, comunicato all’interessato in data 20 maggio, con il quale il Rettore dell’Università del Salento aveva disposto il riassorbimento dell’assegno ad personam fruito dal prof. Mario Lombardo, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 (26.10.1999), e disposto il recupero delle somme dallo stesso illegittimamente percepite;
nonché la nota 9.7.2007, prot. n. 28066 VIII/1, del Dipartimento affari finanziari dell’Università del Salento, contenente il prospetto delle somme dovute dal medesimo;

6) il decreto 3.5.2007 n. 961, comunicato all’interessato in data 20 maggio, con il quale il Rettore dell’Università del Salento aveva disposto il riassorbimento dell’assegno ad personam fruito dal prof. A T, a decorrere dall’entrata in vigore della l. 370 del 1999 (26.10.1999), e disposto il recupero delle somme dallo stesso illegittimamente percepite;
nonché la nota 10.7.2007, prot. n. 28362 VIII/1, del Dipartimento affari finanziari dell’Università del Salento, contenente il prospetto delle somme dovute dal medesimo;

7) il decreto 3.5.2007 n. 959, comunicato all’interessato in data 20 maggio, con il quale il Rettore dell’Università del Salento aveva disposto il riassorbimento dell’assegno ad personam fruito dal prof. S M, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 (26.10.1999), e disposto il recupero delle somme dallo stesso illegittimamente percepite;
nonché la nota 9.7.2007, prot. n. 28063 VIII/1, del Dipartimento affari finanziari dell’Università del Salento, contenente il prospetto delle somme dovute dal medesimo;

8) il decreto 3.5.2007 n. 956, comunicato all’interessato in data 20 maggio, con il quale il Rettore dell’Università del Salento aveva disposto il riassorbimento dell’assegno ad personam fruito dal prof. R C, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 (26.10.1999), e disposto il recupero delle somme dallo stesso illegittimamente percepite;
nonché la nota 25.6.2007, prot. n. 26185 VIII/1, del Dipartimento affari finanziari dell’Università del Salento, contenente il prospetto delle somme dovute dal medesimo.

Si deduceva la violazione del r.d.l. 19 gennaio 1939 n. 295 e dell’art. 2948 n. 4, c.c., per intervenuta prescrizione del diritto quanto ad una parte delle somme oggetto del recupero disposto dall’amministrazione (recupero dei crediti verso impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti).

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.

C) Il T.a.r. rilevava come il diritto dell'amministrazione di procedere al recupero di somme corrisposte indebitamente ai propri dipendenti fosse soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., e non a quello quinquennale: principio però temperato con la dovuta considerazione per le ipotesi in cui il diritto al recupero risultasse connesso con una questio iuris concernente la qualificazione giuridica di un determinato fatto generatore di diritto, ipotesi in cui il regime giuridico della prescrizione dell’indebito sarebbe quello stesso del titolo del pagamento e cioè della prestazione fondante l’indebito.

Detta sentenza di accoglimento (che aveva ritenuto fondato ma quinquennalmente prescritto il credito in questione) veniva poi impugnata dall’amministrazione soccombente, che eccepiva doversi applicare la prescrizione decennale, trattandosi di pretesa scaturita direttamente dalla legge (cfr. C.S., sezione IV, sent. n. 2176/2006 e sent. n. 6654/2004).

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.

DIRITTO


La decisione dei primi giudici non può essere condivisa dal collegio per le ragioni che di seguito si riassumono.

I) Secondo il tribunale amministrativo territoriale non ogni caso di ripetizione di somme in autotutela da parte della p.a. rientrerebbe nello schema d’indebito oggettivo (art. 2033, c.c.), soggetto alla prescrizione decennale (art. 2946, c.c.), dovendosi distinguere fra inesistenza della causa solvendi per inesistenza del fatto generatore del pagamento ed inesistenza della stessa causa solvendi per effetto della qualificazione giuridica da dare al fatto esistente o dei legittimi effetti giuridici del fatto esistente.

Nella specie, si faceva questione del regime delle assenze del lavoratore in corso di prestazione di mansioni superiori normativamente rilevanti: che fosse una questio iuris e non una questio facti l’avrebbero provato le oscillazioni interpretative in sede consultiva del Consiglio di Stato, ma nel caso in cui il ravvisato indebito pagamento fosse connesso con una questio iuris e non con una questio facti avrebbe dovuto considerarsi il titolo del pagamento e cioè della prestazione che originariamente vi avesse dato luogo.

II) Dunque, ove le somme per le quali la p.a. eserciti il diritto di recupero per asserito indebito pagamento abbiano natura di credito di lavoro , varrebbe nei loro confronti la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, c.c.: nella specie, il recupero di emolumenti stipendiali operato dall’Università del Salento sarebbe derivato da una complessa questio iuris relativa all’applicazione dell’art. 8, comma 4, legge 19 ottobre 1999 n. 370, con ciò divenendo applicabile la prescrizione quinquennale propria dei crediti derivanti da rapporto di lavoro di cui all’art. 2948 n. 4, c.c.: donde l’annullamento degli atti impugnati , nella loro parte contemplante il recupero di emolumenti stipendiali corrisposti in data anteriore al quinquennio computato dal 31 marzo 2007, data di decorrenza del nuovo trattamento economico disposto con i decreti rettorali (a spese ed onorari processuali compensati ).

III) In contrario la Sezione osserva che, secondo la costante giurisprudenza dalla quale il collegio non ha ragione di discostarsi, l’azione di recupero di somme indebitamente corrisposte al pubblico dipendente da parte della pubblica amministrazione è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946, c.c., e non a quella quinquennale prevista dall’art. 2948, c.c., non potendosi far rientrare tale fattispecie fra le ipotesi espressamente contemplate in quest’ultima norma (cfr. C.S., sezione VI, sent. 27.11.2002 n. 6500).

IV) In casi del genere, neppure la buona fede dell' accipiens è di ostacolo all'esercizio, da parte dell'Amministrazione, del diritto-potere-dovere di ripetere le somme indebitamente erogate ai sensi dell'art. 2033, c.c., essendo solo necessario che vengano chiarite, come nella specie, le ragioni per le quali il percipiente non avrebbe avuto diritto a quella determinata somma corrispostagli per errore (cfr. C.S., sezione VI, sent. 6 aprile 2004 n. 1864 ).

Conclusivamente, l’appello dell’amministrazione va dunque accolto , con riforma della gravata pronuncia, rigetto del ricorso di prime cure e definitive reviviscenza e salvezza degli atti ivi impugnati, compensandosi integralmente, per giusti motivi, spese ed onorari del doppio grado di giudizio tra le parti costituitevi, tenuto anche conto delle alterne vicende processuali che lo hanno caratterizzato.

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