Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-02-23, n. 201201042
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Testo completo
N. 01042/2012REG.PROV.COLL.
N. 01556/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1556 del 2010, proposto da:
L L D, rappresentata e difesa dagli avv. S S, Michele D'Altilia, con domicilio eletto presso S S in Roma, corso Trieste, 90;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 00043/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO PER DIRIGENTE DEL RUOLO DEL MINISTERO DELLE FINANZE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2012 il Cons. U R e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Passalacqua in sostituzione di Michele D'Altilla e Federica Varrone (Avv.St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza impugnata il TAR del Lazio ha respinto il ricorso diretto all’annullamento del decreto con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento di 163 posti di Dirigente del Ruolo del Ministero delle Finanze bandito in data 2 luglio 1997, nonché della scheda di valutazione prot. 1366 nella parte in cui la Commissione esaminatrice non ha valutato tutti i titoli di servizio dell'appellante relativi alla partecipazione a corsi, seminari ed ad incarichi.
L’appellante, sotto un’unica rubrica, introduce tre profili sostanziali di censura.
L’Amministrazione intimata si è solo formalmente costituita in giudizio.
Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
L’appello va respinto.
La ricorrente, sotto un’unica articolata rubrica di censura, lamenta l’illegittimità, erroneità in punto di fatto e di diritto e l’irragionevolezza della sentenza impugnata sotto tre profili che vanno partitamente confutati.
___1. Con il primo profilo generale di doglianza si lamenta l’incongruenza di una decisione assunta, senza alcuna istruttoria ed in mancanza di un esame approfondito della questione. Nonostante la specifica richiesta istruttoria della ricorrente il TAR non avrebbe provveduto a disporre l'acquisizione di tutti i documenti necessari alla disamina del ricorso de quo e relativi a titoli non valutati dalla Commissione esaminatrice.
Il profilo va respinto.
Contrariamente a quanto mostra di ritenere la ricorrente, l'attenuazione nel processo amministrativo, del principio dispositivo di cui all’art. 2697 c.c. non può tradursi in uno svuotamento dell'onere probatorio e del connesso dovere di allegare, con specificità e precisione, i fatti costitutivi della domanda, pena l'inammissibilità del ricorso.
La ragione sottesa all'attenuazione dell'onere probatorio nel sistema giustiziale amministrativo (e all'applicazione del principio cosiddetto dispositivo — acquisitivo) risiede notoriamente nell'asimmetria informativa e dispositiva (soprattutto con riguardo all'accesso al materiale probatorio) in cui tendenzialmente versa la parte privata rispetto alla parte pubblica, quando si tratti dell'esercizio del potere pubblico. Ma non è comunque onere del giudice di sostituirsi integralmente alla parte onerata, disponendo d'ufficio le acquisizioni istruttorie a cui era tenuta quest'ultima, quando il ricorrente non si trovava nell'impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione, essendo gli atti e documenti idonei a supportare le sue allegazioni nella sua disponibilità (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 618;Consiglio Stato, sez. VI, 09 marzo 2011, n. 1481;Consiglio Stato, sez. V, 21 marzo 2011, n. 1737;Consiglio Stato, sez. VI, 18 febbraio 2011, n. 1039;Consiglio Stato, sez. V, 10 novembre 2010 , n. 8006).
In sostanza, la decisione impugnata, nella parte attinente a profili di diritto, è stata rettamente adottata in conseguenza:
-- dell’autonoma qualificazione giuridica da parte del Giudice delle questioni prospettate che di per sé escludeva ulteriori approfondimenti istruttori (come sarà meglio evidente nei punti che seguono);
-- della puntuale considerazione degli elementi di fatto, così come allegati al ricorso(“ iuxta alligata et probata” ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ed oggi art. 64, comma 3, codice del processo amministrativo);come dimostra proprio il riferimento al certificato del corso di cui al punto che segue.
__ 2. Con un secondo profilo sostanziale si deduce l’erroneità della decisione nella parte in cui respinge la doglianza relativa al mancato riconoscimento dei due punti per i "Corsi di verificatore contabile (I e II parte - S.S.E.F. di Torino)". Per l’appellante, erroneamente Il TAR avrebbe ritenuto legittima la valutazione di tale titolo come se fosse un corso unico sul solo rilevo per cui “ come risulta dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente dalla quale si evidenzia che la medesima ha frequentato il " Corso di formazione per verificatori contabili sede di Torino ( I parte teorica) dal 135.all'11.06.1996 e lo stesso corso ( II parte" per il periodo dal 12 al 29 .06.1996 ".
Per l'odierna appellante questi sarebbero invece stati due corsi diversi, come dimostrerebbero i due diversi codici (rispettivamente 1650 e 1657) attribuiti dalla Scuola Superiore Economia e Finanze evidentemente per indicare due distinti percorsi di addestramento, e la differente natura "addestrativa" del secondo, con la diretta esecuzione di verifiche contabili presso le sedi delle ditte sottoposte a verifiche fiscali in Piemonte.
L’assunto non può essere condiviso.
In primo luogo la valutazione dei titoli professionali è strettamente agganciata da un lato alla natura legale così come risulta dalle relative certificazioni e, dall’altro, alla griglia di valutazione prevista dal bando di concorso. In ogni caso l’attribuzione dei relativi punteggi non può essere oggetto di interpretazioni discrezionali, analogiche, comunque sostanzialistiche da parte della Commissione
Al riguardo ha ragione il TAR quando rileva che, nell’unica certificazione rilasciata al riguardo, la denominazione riportata concerneva un " Corso per formazione teorico-pratico per verificatori contabili”, suddiviso in una “I° Parte Teorica” ed in una “II° Parte pratica- addestrativa”.
Anche sul piano letterale, per poter condividere la tesi dell’appellante, l’iter formativo avrebbe comunque dovuto essere qualificato, anche in un solo certificato, in termini di “I° Corso” e di “II° Corso”.
Pertanto, le stesse allegazioni dell’appellante confermavano che ci si trovava di fronte un unico percorso, seppur ripartito in due momenti didatticamente differenti.
Vi è poi un altro ordine di considerazione che depone in senso contrario all’appellante ed in favore della sostanziale unità del corso di formazione in questione: in materia di formazione professionale di secondo livello o comunque alta formazione, gli aspetti teorici e dottrinari sono intimamente ed ontologicamente collegati con i profili pratico-addestrativi da svolgere “sul campo”.
In tale direzione, al di là di ogni tentativo suggestivo dell’appellante, invero del tutto inconsistente, non vi sono dubbi sul fatto che, nella specie, l’operato della Commissione sia stato giustamente giudicato legittimo dal primo Giudice.
__ 3. Con un terzo profilo sostanziale di censura si assume l'incongruità e l'irragionevolezza della decisione sul punto in cui si afferma la legittimità della mancata attribuzione di diversi punteggi per corsi, seminari ed incarichi diversi perché la ricorrente, in spregio della disposizione del bando, non avrebbe indicato in alcun modo i predetti titoli, per cui alla Commissione non sarebbe stato consentito di valutare i titoli in questione, ovvero di chiederne la relativa documentazione ad integrazione di quella prodotta atteso che ciò era precluso.
Tali affermazioni per l’appellante sarebbero infondate in quanto, come risulta dal fax, inviato alla concorrente in data 23.9.99 (dunque ben oltre il 2 febbraio 1999), la Commissione avrebbe invece fatto una richiesta d'integrazione della documentazione di alcuni documenti sull’evidente presupposto che gli altri titoli o erano stati indicati nella domanda di partecipazione ovvero erano già in possesso dell'Amministrazione, la quale ben sapeva che l’appellante era stata capo sezione, che era stata incaricata di verifiche contabili, che era stata responsabile della rappresentanza dell'amministrazione nel contenzioso, che era stata titolare di studi di settore, che aveva frequentato corsi di qualificazione, specializzazione, ecc. ecc. In ogni caso l’appellante riscontrava puntualmente il suddetto fax provvedendo a quanto richiesto e sincerandosi con l' interlocutrice dell' avvenuta ricezione della documentazione che sorprendentemente è stata tenuta in considerazione solo in parte dalla Commissione esaminatrice.
Essendo questi titoli in possesso dell' Amministrazione, non potevano sfuggire o essere disconosciuti in un concorso riservato agli interni. Comunque, la documentazione successivamente inviata per corrispondenza dimostrerebbe l'infondatezza delle affermazioni del Giudice di prime cure circa le date in cui la Commissione avrebbe valutato i titoli antecedentemente al fax inviato (non 8.2.1999 ma 23.09.1999). L'unico documento fatto recapitare prima della prova concorsuale sarebbe stata la convocazione del 23.01.2001.
L’assunto non convince.
In primo luogo deve concordarsi con il primo giudice che l'odierna appellante non ha affatto indicato puntualmente i titoli per cui richiedeva il punteggio, per cui in difetto dell’osservanza di tale onere espressamente previsto dal bando, alla Commissione non era consentito in alcun modo di valutarli. Il Bando all'art. 2 precisava che “…i titoli valutabili dovranno essere indicati dal medesimo candidato mediante precisi ed univoci estremi di riferimento e dovranno essere allegati, in originale o in copia autentica, qualora non siano in possesso dell'amministrazione”.
Nella domanda di partecipazione presentata dall’appellante si faceva del tutto genericamente cenno ai titoli posseduti per gli incarichi interni.
Con non molta diligenza rispetto alle previsioni del bando l’appellante si era limitata nella domanda di ammissione ad un concorso per dirigente ad indicare i titoli: "capo sezione accertamento, .. verifiche contabili, .... studi di settore ... , frequenza a corsi di qualificazione professionale, capo sezione e reggente del reparto contenzioso ... ".
E’ al riguardo evidente come l’indistinto riferimento, senza alcun reale e preciso informazione sui singoli titoli, non consentiva la esatta delimitazione dei titoli retribuibili che era invece richiesta dal bando in modo puntuale.
Per questo, essendo evidente il difetto originario della sua domanda, del tutto vanamente la ricorrente afferma che i titoli relativi agli incarichi e corsi svolti dalla stessa in quanto in possesso dell'Amministrazione dovevano essere retribuiti.
La possibilità di fare riferimento ai titoli già in possesso dell’Amministrazione presupponeva comunque l’esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, ma in difetto di una puntuale indicazione a tale proposito dell’interessata non poteva assolutamente scattare il potere-dovere del responsabile di integrare la relativa documentazione.
In assenza di tale indicazione nella sua domanda, nessun giuridico rilievo poteva avere l’eventuale integrazione graziosamente operata in via di fatto dall’Amministrazione: l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è infatti un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest’ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della « par condicio » dei candidati .
Come la giurisprudenza ha più volte sottolineato, in materia di concorsi pubblici per l’accesso al pubblico impiego le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi in occasione di aggiustamento postumo, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando, o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti (cfr. Consiglio Stato , sez. III, 01 febbraio 2010, n. 2610;Consiglio Stato , sez. IV, 26 novembre 2009, n. 7443;Consiglio Stato , sez. V, 03 giugno 2010 , n. 3486;Consiglio Stato , sez. VI, 19 novembre 1984, n. 644).
__ 4. In conclusione l’appello è infondato.
La sentenza impugnata deve conseguentemente essere integralmente confermata.
Le spese tuttavia, in relazione alla natura delle questioni, possono essere integralmente compensate tra le parti.