Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-04-19, n. 201102421

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-04-19, n. 201102421
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201102421
Data del deposito : 19 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07535/2007 REG.RIC.

N. 02421/2011REG.PROV.COLL.

N. 07535/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7535 del 2007, proposto da:
Style Building S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti A M e S P, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

M M C, rappresentato e difeso dall'avv. A V, con domicilio eletto presso lo studio legale Lenoci in Roma, via Cola di Rienzo, 271;

nei confronti di

Ministero delle Attività Produttive, Soc. Coop. Co.Me.Vi.B. s.r.l. in L.c.a, non costituiti nel presente grado di giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01993/2007, resa tra le parti, concernente ASTA PER VENDITA LOTTO IMMOBILIARE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2011 il Cons. R G e udito l’avvocato Vantaggiato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. Puglia, sede di Lecce, la signora Maria Claudia Melcarne ha chiesto l’annullamento dei seguenti atti:

- dell’avviso di vendita immobiliare senza incanto, disposto dalla Cooperativa Meridionale Virginia Bright a.r.l. , in liquidazione coatta amministrativa , relativo ad un immobile consistente in un tabacchificio completo di macchinari per la lavorazione del tabacco, con annesso alloggio al 1 piano, sito nel comune di Salve, inserito nella pubblicità telematica del sito Oxanet .it in data 30 ottobre 2004 e, altresì, pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 18 novembre 2004,

- di ogni altro atto connesso, conseguenziale, e/o presupposto ed in particolare del verbale di gara per notar Di Pietro del 16 dicembre 2004, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria dell’immobile in oggetto in favore della Style Building s.rl. nonché,

del provvedimento autorizzativo del Ministero delle attività produttive del 4 ottobre 2004.

2. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.a.r. Puglia, sede di Lecce, ha accolto il ricorso ritenendo che fosse stato violato l’art. 573 c.p.c., a norma del quale: “ Se ci sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita gli offerenti a una gara sull’offerta più alta. Se la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l’incanto ”.

Nel caso di specie, invece, il decreto ministeriale che autorizzato la vendita ha previsto la diretta ed immediata assegnazione a favore del soggetto che avrebbe presentato l’offerta più alta ed il ricorso ad una gara solo nell’ipotesi di parità di offerte presentate.

3. Per ottenere la riforma di tale sentenza ha proposto appello la Style Bulding s.r.l.

4. Con ordinanza cautelare n. 5541/2007, la Sezione, accogliendo l’istanza di sospensiva presentata dall’appellante, ha disposto la sospensione della sentenza rilevando “l’appello sorretto da sufficienti elementi di fondatezza con riguardo alla non applicabilità dell’art. 573 del codice di procedura civile alla liquidazione coatta amministrativa”.

5. Alla pubblica udienza del 15 marzo 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. L’appello merita accoglimento.

6.1. L’evidente infondatezza nel merito del ricorso originario consente al Collegio di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dall’odierna appellante e riproposte in appello.

6.2. La tesi secondo cui il Commissario liquidatore avrebbe dovuto dare corso alle operazioni di vendita dell’immobile in questione applicando rigorosamente le norme del codice di procedura civile che disciplinano la vendita senza incanto non merita condivisione.

Come già la Sezione ha evidenziato in sede cautelare, non vi è alcun obbligo di applicare le norme del codice di procedura civile alla vendita senza incanto disposta nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Quest’ultima, infatti, è una procedura che ha natura amministrativa, ove l’autorità amministrativa incaricata dell’espletamento dispone di ampi poteri (l’art. 210 r.d. n. 267/1942 attribuisce al “ commissario tutti i poteri necessari per la liquidazione dell’attivo ”), che, in assenza di una puntuale previsione di legge, non conoscono altra limitazione se non quella che deriva dalla necessità di perseguire l’interesse pubblico sotteso alla peculiare procedura concorsuale.

Deve, quindi, escludersi l’applicazione analogica di norme (quale l’art. 573 c.p.c., sulla cui base il T.a.r. ha accolto l’originario ricorso) che impongono, in presenza di più offerte (anche di diverso importo), di riconvocare comunque gli offerenti allo scopo di invitarli a una gara sull’offerta più

alta.

Nel caso di specie, al contrario, l’autorità amministrativa ha legittimamente individuato una diversa modalità procedimentale, stabilendo espressamente, nel provvedimento che ha autorizzato la vendita, che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta a favore all’offerta migliore, prevedendo la gara soltanto nell’ipotesi (nel cado di specie non inveratasi) di offerte di eguale importo.

7. L’appello, pertanto, deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellate, si deve respingere il ricorso di primo grado.

Sussistono i presupposti, anche in considerazione della novità della questione, per compensare le spese del doppio grado.


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