Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-12-10, n. 202409927

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-12-10, n. 202409927
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202409927
Data del deposito : 10 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/12/2024

N. 09927/2024REG.PROV.COLL.

N. 02135/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2135 del 2023, proposto da
Regione IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

-OMISSIS- Srl, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Terza) n. -OMISSIS-/2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Carmela Patrizia Capobianco e Giancarlo Marzo, per delega di Saverio Nitti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1 - -OMISSIS-, in qualità di titolare dell’omonima Azienda agricola corrente in Gravina in IA, presentava alla Regione IA domanda di aiuto nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, “ Asse I – Miglioramento della competitività nel settore agricolo e forestale – Misura 121 - Ammodernamento delle Aziende Agricole, Risorse Health Check, Ristrutturazione degli allevamenti bovini da latte ”, di cui al bando pubblicato sul B.U.R.P. n. 71 del 21.5.2015.

1.1 - Con determinazione della Regione IA n. 275 del 4.9.2015, la domanda veniva ammessa ai benefici della Misura 121, per una spesa complessiva ammessa di €701.348,38 (successivamente ridotta ad €684.458,37) e un aiuto pubblico concesso pari ad €350.674,19 (successivamente rideterminato in €341.739,79).

1.2 - Il programma di investimento veniva realizzato, come accertato dall’Amministrazione regionale e l’Ag.e.a. provvedeva al versamento dell’aiuto concesso.

1.3 - In data 09.07.2018, la Guardia di Finanza redigeva un processo verbale di constatazione, rilevando che “ dal controllo eseguito non sono emerse irregolarità ”.

2 - In data 04.02.2021, la stessa Guardia di Finanza procedeva invece a contestare la violazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 898 del 23.12.1986, prospettando che l’interessata avrebbe “ indebitamente ottenuto finanziamenti comunitari a danno del FEASR – Fondo Europeo Agricolo Sviluppo Rurale) – nell’ambito del PSR 2007/2013 – Asse I – Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole, pari ad: € 341.739,79 ”, quindi ritenendo applicabile una sanzione pecuniaria pari ad €28.848,69.

2.1 - Sulla scorta delle risultanze degli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, con nota prot. n. AOO030_5394 del 12.5.2021, la Regione IA comunicava all’azienda agricola -OMISSIS-l’avvio del procedimento amministrativo di decadenza dai benefici concessi a valere sulla Misura 121 di cui al PSR 2007-2013.

2.2 – La Regione, dopo la nota di preavviso del 29.07.2021, con successiva determinazione dirigenziale n. 445 del 02.08.2021, dichiarava la decadenza dell’azienda -OMISSIS-dagli aiuti concessi a valere sulla Misura 121, stabilendo di procedere alla revoca degli stessi e attivando contestualmente la procedura per il recupero della somma complessiva erogata, pari ad €341.739,79.

2.3 - In base a detto provvedimento, dalle verifiche effettuate in relazione alle attività poste in essere dall’azienda -OMISSIS-ai fini del conseguimento del beneficio in parola, sulla scorta dei preventivi forniti dalla -OMISSIS- S.r.l. e prodotti tra gli altri allegati alla domanda di aiuto, sarebbe emerso quanto segue: “ la società -OMISSIS- s.r.l. ha emesso fatture recanti corrispettivi superiori a quelli reali in favore dell’azienda agricola -OMISSIS--OMISSIS-e che hanno consentito a quest’ultima di percepire indebitamente aiuti comunitari di cui al programma PSR 2007/2013 – Asse I – Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole; - è stata accertata una sovra fatturazione e truffa in danno della Regione IA, infatti dalle indagini effettuate è emerso che sia i preventivi iniziali, della società -OMISSIS- snc e della ditta ind.le -OMISSIS-, che i preventivi per adattamenti tecnici, della società -OMISSIS- snc, non sono autentici e che l’azienda agricola -OMISSIS--OMISSIS-per l’ammodernamento della propria azienda agricola ha ottenuto dalla -OMISSIS- srl un preventivo più basso rispetto a quelli falsamente prodotti ed esibiti alla regione IA; - alcuni dei macchinari acquistati dalla ditta -OMISSIS-risultano essere usati e comunque non prodotti dalla -OMISSIS- srl, come invece al contrario dichiarato ”.

Sulla scorta delle risultanze degli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, l’Autorità di Gestione dichiarava la decadenza dagli aiuti, ritenendo che la ditta beneficiaria degli stessi avrebbe “ indotto in errore la pubblica amministrazione ”, in tal modo “ conseguendo un ingiusto beneficio economico; - creato condizioni artificiali per ottenere il sostegno perché per l’acquisto ed installazione di impianti, macchine ed attrezzature per la trasformazione ed il confezionamento di prodotti caseari avrebbe prodotto preventivi di spesa risultati non autentici; - rendicontato la spesa per l’acquisto ed installazione di impianti, macchine ed attrezzature per la trasformazione ed il confezionamento di prodotti caseari che non può essere finanziata ai sensi della Misura 121 perché la stessa è risultata essere stata generata in maniera artificiale oltre che costituita da macchinari usati; - reso false dichiarazioni, come diretta conseguenza di quanto innanzi ”. Dette circostanze, “ costituirebbero motivo di decadenza dai benefici concessi alla ditta -OMISSIS--OMISSIS-ai sensi della Misura 121 del PSR 2007/2013 perché la stessa non avrebbe rispettato il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L25/8 del 28/01/2011 che, tra l’altro, dispone: - all’articolo 4, comma 8, omissis non sono concessi pagamenti a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno; - all’articolo 5, comma 1, in caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato omissis; - all’articolo 30, comma 2, qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l’operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione ”.

3 - L’appellata -OMISSIS- ha impugnato avanti il Tar per la IA: 1) la determinazione dirigenziale n. 445 del 2.8.2021 della Regione IA, con cui è stata dichiarata la decadenza dagli aiuti concessi a valere sulla Misura 121 ed è stato stabilito di procedere alla revoca degli stessi; 2) la nota prot. n. 0009952 del 2.8.2021 della Regione IA di trasmissione della determinazione dirigenziale n. 445 del 2.8.2021; 3) la nota prot. n. AOO_030/10054 del 3.8.2021 della Regione IA recante l’invito alla restituzione delle somme in favore di AGEA; 4) la nota prot. n. AOO030_5394 del 12.5.2021 con cui è stato comunicato alla ricorrente ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 l’avvio del procedimento di decadenza dai benefici concessi a valere sulla Misura 121; 5) la nota prot. n. AOO030_9800 del 29.7.2021 con la quale è stata rigettata la richiesta di archiviazione del procedimento di decadenza formulata dalla ricorrente ed è stata preannunciata la successiva adozione del provvedimento di decadenza; 6) le note n. 077452/2021 del 16.2.2021 e n. 0115024/2021 del 9.3.2021 con cui la Guardia di Finanza ha comunicato alla Regione IA le risultanze degli accertamenti espletati a carico della ricorrente; 7) il Verbale di constatazione del 29.1.2021 della Guardia di Finanza e il relativo verbale di notificazione di illecito amministrativo del 4.2.2021; 8) tutti gli atti di sospensione dei pagamenti per somme a diverso titolo dovute, già operati da AGEA e della nota prot. n. AGEA.2021.20552 del 23.03.2021 recante provvedimento di sospensione dei procedimenti per erogazione, così come della nota di trasmissione del ridetto provvedimento prot. n. AGEA.2021.20555 del 23.3.2021; 9) tutti gli atti ai predetti comunque connessi, presupposti e consequenziali, ancorché non conosciuti.

3.1 – A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione di legge; eccezione di intervenuta prescrizione quadriennale, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento CE 95/2988; estinzione del diritto di credito dell’Amministrazione; eccesso di potere; illogicità; contraddittorietà manifesta; 2) violazione di legge; violazione e falsa applicazione art. 7 legge n. 241/1990; eccesso di potere, difetto di istruttoria, omessa valutazione delle motivazioni addotte dal soggetto interessato e omessa indicazione delle ragioni di reiezione delle stesse; 3) violazione di legge; violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990; violazione del legittimo affidamento; eccesso di potere, irragionevolezza, illogicità; 4) violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 30 del Regolamento della Commissione U.E. n. 65/2011 del 27.1.2011; violazione ed erronea applicazione dell’art. 17 del Bando approvato con determinazione dell’Autorità di Gestione n. 114/2015; eccesso di potere; difetto di istruttoria;

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