Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-11-06, n. 202006828

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-11-06, n. 202006828
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202006828
Data del deposito : 6 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/11/2020

N. 06828/2020REG.PROV.COLL.

N. 06747/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6747 del 2014, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, G C e G P, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Parioli n. 55;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione prima, -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente sanzione disciplinare perdita del grado.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 ottobre 2020 il Presidente C V;
nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il primo giudice ha accolto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS-, maresciallo dei Carabinieri, con cui si impugnava il decreto del direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero difesa 19 febbraio 2013, n. 107/III-7 che gli aveva comminato la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione dal servizio. Ciò a seguito di condanna definitiva per il reato di calunnia.

Il primo giudice ha affermato:

a) il termine perentorio di 270 giorni entro cui deve concludersi il procedimento sanzionatorio, di cui all’art. 1392, comma 3, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), ha incominciato a decorrere dal 14 maggio 2012, giorno in cui il Comando provinciale di Venezia ha comunicato ai comandi superiori, con nota in pari data, <<che la Corte di Cassazione, nell’ambito del procedimento penale n. 2011/03477400, con sentenza del 9 maggio u.s., ha dichiarato inammissibile il ricorso>>
proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia 2 maggio 2011, n. 446 (che lo aveva condannato per calunnia a un anno e sei mesi di reclusione), confermandola integralmente;

b) non può essere condivisa l’affermazione dell’amministrazione resistente secondo cui il requisito della “conoscenza integrale” della sentenza penale di condanna si sarebbe perfezionato in data 20 giugno 2012, allorquando la Corte di appello di Venezia ha rilasciato all’Arma copia della propria sentenza munita della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal signor -OMISSIS-. Ciò poiché la sentenza della Corte di appello di Venezia era in possesso dell’amministrazione sin dal 27 maggio 2011 e l’annotazione sul giudizio della Corte Cassazione apposta in calce a tale sentenza, rilasciata di nuovo in copia all’Arma il 20 giugno 2012, riporta la stessa identica dicitura inviata dal Comando provinciale di Venezia della Legione Carabinieri Veneto ai Comandi superiori con la detta nota di trasmissione del 14 maggio 2012;
giorno, quest’ultimo, in cui si è avuta notizia dell’irrevocabile definizione del procedimento giurisdizionale e dell’immodificabilità dei fatti in relazione ai quali è stato emanato il provvedimento sanzionatorio;

c) il procedimento disciplinare si sarebbe dovuto concludere entro l’8 febbraio 2013, ossia entro 270 giorni dal 14 maggio 2012, così che il provvedimento impugnato del 19 febbraio 2013 è illegittimo per tardività.

Il primo giudice, infine, ha assorbito le altre censure dedotte.

2. La sentenza viene appellata dal Ministero della difesa per i seguenti motivi:

1) rispetto dei termini previsti dall’art. 1392 del d.lgs. n. 66/2010;

2) infondatezza delle altre censure dedotte, e assorbite dal primo giudice, per:

2.1) competenza del direttore generale a irrogare la sanzione disciplinare di stato;

2.2) sussistenza dei presupposti per l’adozione della sanzione e sua congruità;

2.3) completezza dell’istruttoria e della motivazione.

3. Il signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio resistendo all’appello.

I difensori dell’appellato, con memoria in data 24 marzo 2020, hanno dichiarato che lo stesso è stato posto in quiescenza per raggiungimento del limite massimo di età il 21 gennaio 2020 e che, pertanto, per l’amministrazione sarebbe intervenuta la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

DIRITTO

1. L’appello è fondato.

In primo luogo il Collegio rileva che la circostanza secondo cui l’appellato è stato posto in quiescenza per raggiungimento del limite massimo di età il 21 gennaio 2020 non ha alcun effetto sul giudizio in corso e tanto meno può determinare la sopravvenuta carenza di interesse in capo all’appellante. Considerata anche l’apposita dichiarazione di sussistenza dell’interesse alla decisione depositata dalla difesa dell’appellante in data 14 aprile 2020.

Ai sensi dell’art. 1392, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, il termine di 270 giorni decorre dalla conoscenza integrale della sentenza irrevocabile di condanna. Infatti la norma prevede che “ 3. Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione ”.

Nella specie solo il 20 giugno 2012 la cancelleria della Corte di appello di Venezia aveva rilasciato al Comando provinciale dei Carabinieri di Venezia copia conforme all’originale della sentenza n. 446/2011 con l’annotazione, apposta in calce il 12 giugno 2012, in ordine alla decisione della Corte di Cassazione del 9 maggio 2012.

In tal senso è la giurisprudenze della Sezione, secondo cui l'art. 1392, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, laddove indica come dies a quo del termine per il radicamento e la definizione del procedimento disciplinare di stato "la data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono", fa evidentemente riferimento ad una conoscenza giuridicamente certa, che può derivare solo dall'acquisizione di copia conforme della sentenza completa dell'attestazione di irrevocabilità;
di converso, la norma non individua un termine entro il quale l'amministrazione deve provvedere all'acquisizione documentale, oltretutto dipendente dai tempi necessari alle cancellerie degli uffici giudiziari per evadere le richieste (Cons. Stato, sez. IV, 1 ottobre 2019, n. 6562 e 17 luglio 2018, n. 4349).

Dovendosi far decorrere il termine di 270 giorni dal 20 giugno 2012, e non dal 14 maggio 2012 come erroneamente ritenuto dal primo giudice, il provvedimento impugnato in data 19 febbraio 2013 risulta emesso entro il prescritto termine.

2. Non è possibile pronunciare sugli altri motivi del ricorso di primo grado, assorbiti dal primo giudice, poiché non riproposti dall’appellato.

3. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.

La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.

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